Art. 3 Azioni sostenute dal Fondo 1. Il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare puo' sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 194 del 2015: a) le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015 realizzate, direttamente o tramite progetti, nei quali siano presenti come partenariato attivo e attuati in collaborazione con soggetti scientifici e non, pubblici e/o privati ed esperti per materia. Tali azioni sono: 1) ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica; 2) conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda; 3) attivita' propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di cui all'art. 3 della legge n. 194 del 2015; 4) attivita' di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale di cui all'art. 3 della legge n. 194 del 2015; 5) attivita' legate all'animazione degli itinerari della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 12 della legge n. 194 del 2015; 6) attivita' correlate alle «Comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n. 194 del 2015; 7) animazione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 14 della legge n. 194 del 2015; 8) attivazione di iniziative presso le scuole di cui all'art. 15 della legge n. 194 del 2015; 9) animazione e divulgazione, tra cui incontri tecnici, convegni, scambi di esperienze, condotte nell'ambito della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'art. 4 della legge n. 194 del 2015; b) le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Tra le azioni sono ricomprese le attivita' propedeutiche alla conservazione ex situ delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica presso strutture locali, regionali, interregionali e nazionali, gestite da enti pubblici o privati, aventi la necessaria capacita' professionale e/o la strumentazione adeguata allo scopo. 2. Le azioni sono contenute in progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194 del 2015, o in progetti realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di orientamenti e priorita' proposti dal Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.