Art. 3 
 
                     Azioni sostenute dal Fondo 
 
  1. Il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo
e alimentare puo' sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa di  cui
al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 194 del 2015: 
    a) le azioni degli agricoltori e degli allevatori  in  attuazione
della legge n.  194  del  2015  realizzate,  direttamente  o  tramite
progetti, nei quali siano presenti come partenariato attivo e attuati
in collaborazione  con  soggetti  scientifici  e  non,  pubblici  e/o
privati ed esperti per materia. Tali azioni sono: 
  1) ricerca, recupero, caratterizzazione  e  collezione  di  risorse
genetiche di interesse alimentare ed  agrario  locali  a  rischio  di
estinzione e di erosione genetica; 
  2) conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di  interesse
alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di  erosione
genetica direttamente presso la propria azienda; 
  3) attivita' propedeutiche all'iscrizione di una  risorsa  genetica
locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di  estinzione  e
di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della  biodiversita'  di
cui all'art. 3 della legge n. 194 del 2015; 
  4) attivita' di valorizzazione delle risorse  genetiche  locali  di
interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione
genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale di  cui  all'art.  3  della
legge n. 194 del 2015; 
  5)  attivita'   legate   all'animazione   degli   itinerari   della
biodiversita'  di  interesse  agricolo  e  alimentare  in  attuazione
dell'art. 12 della legge n. 194 del 2015; 
  6)  attivita'  correlate  alle  «Comunita'   del   cibo   e   della
biodiversita' di interesse  agricolo  e  alimentare»,  in  attuazione
dell'art. 13, comma 3, della legge n. 194 del 2015; 
  7) animazione  della  Giornata  nazionale  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare  in  attuazione  dell'art.  14  della
legge n. 194 del 2015; 
  8) attivazione di iniziative presso le scuole di  cui  all'art.  15
della legge n. 194 del 2015; 
  9) animazione e divulgazione, tra cui incontri  tecnici,  convegni,
scambi di esperienze, condotte nell'ambito della Rete nazionale della
biodiversita'  di  interesse  agricolo  e  alimentare  in  attuazione
dell'art. 4 della legge n. 194 del 2015; 
    b) le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente  a
fini  moltiplicativi,  nella  produzione  e  nella  conservazione  di
sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio  di  erosione
genetica o di estinzione. Tra le azioni sono ricomprese le  attivita'
propedeutiche alla conservazione  ex  situ  delle  risorse  genetiche
locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di  estinzione  e
di   erosione   genetica   presso   strutture   locali,    regionali,
interregionali e nazionali,  gestite  da  enti  pubblici  o  privati,
aventi la necessaria capacita' professionale  e/o  la  strumentazione
adeguata allo scopo. 
  2. Le azioni sono contenute  in  progetti  realizzati  direttamente
dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione  della  legge  n.
194 del 2015, o in progetti realizzati  da  enti  locali,  regionali,
interregionali o nazionali, predisposti sulla base di orientamenti  e
priorita' proposti dal Comitato permanente per  la  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare.