Art. 4 Fondo 1. In fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualita' 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle regioni. 2. Le risorse stanziate per l'anno 2015 e 2016 sono assegnate alle regioni ripartendole tra le stesse, per il 50 per cento sulla base della Superficie agricola utilizzata (SAU) e per il rimanente 50 per cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base dei dati ISTAT. Per tale assegnazione si provvede mediante decreto direttoriale di impegno alle regioni e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti. 3. Non sono sostenute le azioni gia' oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato. 4. A partire dall'anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi e/o progetti presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale e realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194/2015, o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalita', orientamenti e priorita' definiti dal Comitato. Priorita' e' data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode. 5. L'approvazione dei programmi/progetti e' demandata al Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 6. Per l'assegnazione delle risorse a partire dall'anno 2017 si provvede mediante decreto direttoriale di impegno a favore dei beneficiari individuati e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.