Art. 4 
 
                                Fondo 
 
  1. In fase di prima applicazione della legge, le  azioni  sostenute
dal Fondo con le risorse disponibili per le annualita'  2015  e  2016
sono  realizzate  attraverso  progetti  regionali  o   interregionali
predisposti e gestiti dalle regioni. 
  2. Le risorse stanziate per l'anno 2015 e 2016 sono assegnate  alle
regioni ripartendole tra le stesse, per il 50 per  cento  sulla  base
della Superficie agricola utilizzata (SAU) e per il rimanente 50  per
cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base  dei  dati
ISTAT.  Per  tale   assegnazione   si   provvede   mediante   decreto
direttoriale di impegno alle regioni e le risorse  assegnate  saranno
liquidate  dopo  la  presentazione  delle  spese  sostenute  per   la
realizzazione dei suddetti progetti. 
  3. Non sono sostenute le azioni gia' oggetto di  finanziamento  nei
Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o
in altro ambito pubblico e/o privato. 
  4. A partire dall'anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi
e/o  progetti  presentati  al  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo  rurale  e
realizzati direttamente dagli  agricoltori  e  dagli  allevatori,  in
attuazione della legge n. 194/2015,  o  realizzati  da  enti  locali,
regionali, interregionali o  nazionali,  predisposti  sulla  base  di
modalita', orientamenti e priorita' definiti dal Comitato.  Priorita'
e' data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore
custode e allevatore custode. 
  5. L'approvazione dei programmi/progetti e' demandata  al  Comitato
permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 
  6. Per l'assegnazione delle risorse a  partire  dall'anno  2017  si
provvede mediante  decreto  direttoriale  di  impegno  a  favore  dei
beneficiari individuati e le risorse assegnate saranno liquidate dopo
la presentazione delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei
suddetti progetti.