Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla legge n.  194  del  2015  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2017 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2017 
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