Art. 2 
 
  La commercializzazione  delle  sementi  della  varieta'  di  specie
ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in
condizioni  particolari  indicata  all'art.  1   e'   consentita   se
realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore
al  peso  netto  massimo  indicato,  per  la  specie  in   questione,
nell'allegato II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 marzo 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto