Art. 26 Norme di rinvio 1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014. 2. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti. 3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 7. 4. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, puo' valere la disciplina definita dalle regioni e provincie autonome, ovvero dalle autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.