Art. 4 Conseguenze delle inadempienze 1. Al beneficiario di cui all'art. 1 comma 2, che non rispetti le regole di condizionalita' stabilite dall'art. 3 e' applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1 comma 2, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1. La riduzione od esclusione, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e' applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui agli articoli 85-unvicies e art. 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive: a) l'inadempienza sia connessa all'attivita' agricola del beneficiario; b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario. Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3. 2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.