Art. 8 Cumulo delle riduzioni 1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso di violazioni della condizionalita' riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalita', o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalita' stabilite nell'allegato 3.