Art. 9 Applicazione dell'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013 1. Lo Stato membro non si avvale della facolta' prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013; pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.