Art. 3 
 
Ricognizione delle spese  sostenute  maltempo  nel  territorio  della
  Regione Abruzzo non interessato dagli eventi sismici verificatisi a
  partire dal 24 agosto 2016. 
 
  1.  Per  l'espletamento   delle   attivita'   di   ricognizione   e
liquidazione delle spese connesse all'attuazione delle misure di  cui
all'art. 2 nei territori dei comuni diversi da quelli di cui all'art.
1, purche'  riferite  con  stretto  nesso  di  causalita'  alla  fase
emergenziale e poste  in  essere  in  aggiunta  o  al  di  fuori  dei
procedimenti, contratti e convenzioni gia' in essere per le  medesime
finalita',  il  Presidente  della   Regione   Abruzzo   e'   nominato
Commissario delegato. L'attivita' di ricognizione e' effettuata sulla
base di indicazioni operative  appositamente  emanate  dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016. 
  2. La ricognizione di cui al comma 1 e' svolta  in  relazione  alle
spese sostenute: 
    a)  dalla  Regione  Abruzzo  e   dai   rispettivi   Enti   locali
interessati; 
    b) dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i consorzi
di bonifica della Regione Abruzzo; 
    c) dalle altre componenti  e  strutture  operative  del  Servizio
nazionale della protezione Civile, per  gli  interventi  e  attivita'
posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento  preposte
alla gestione dell'emergenza; 
    d) dai soggetti gestori dei servizi a rete  e  della  viabilita',
per gli interventi e attivita'  posti  in  essere  nel  quadro  delle
strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza.  La
ricognizione delle spese sostenute dai soggetti di cui alla  presente
lettera dovra' essere effettuata al netto delle prestazioni dovute  e
previste nei relativi contratti di servizio o concessione. 
  3. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al  comma  1  il
Commissario delegato, esaminate le richieste pervenute e verificatane
l'ammissibilita', trasmette al Dipartimento della  protezione  civile
una relazione riepilogativa delle spese ammissibili di cui  al  comma
2, per la successiva approvazione del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile.