Art. 3 Ricognizione delle spese sostenute maltempo nel territorio della Regione Abruzzo non interessato dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. 1. Per l'espletamento delle attivita' di ricognizione e liquidazione delle spese connesse all'attuazione delle misure di cui all'art. 2 nei territori dei comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, purche' riferite con stretto nesso di causalita' alla fase emergenziale e poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e convenzioni gia' in essere per le medesime finalita', il Presidente della Regione Abruzzo e' nominato Commissario delegato. L'attivita' di ricognizione e' effettuata sulla base di indicazioni operative appositamente emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016. 2. La ricognizione di cui al comma 1 e' svolta in relazione alle spese sostenute: a) dalla Regione Abruzzo e dai rispettivi Enti locali interessati; b) dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i consorzi di bonifica della Regione Abruzzo; c) dalle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione Civile, per gli interventi e attivita' posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza; d) dai soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilita', per gli interventi e attivita' posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza. La ricognizione delle spese sostenute dai soggetti di cui alla presente lettera dovra' essere effettuata al netto delle prestazioni dovute e previste nei relativi contratti di servizio o concessione. 3. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1 il Commissario delegato, esaminate le richieste pervenute e verificatane l'ammissibilita', trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione riepilogativa delle spese ammissibili di cui al comma 2, per la successiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.