IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                   MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che definisce le risorse stanziate  per  il  pubblico  impiego,  pari
complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 2.633
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalita'  di  cui
ai commi 365 e 366 del medesimo  articolo  nonche'  per  le  esigenze
assunzionali dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che  ha  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  1.480
milioni di euro per  l'anno  2017  e  di  1.930  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018, da ripartire, per le finalita' di cui  alle
lettere a), b) e c), con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della predetta legge; 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, recante «Nuovi interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», con il  quale,  al
fine di  consentire  l'assunzione  di  tredici dirigenti  di  seconda
fascia per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  viene  ridotta  la  dotazione
iniziale del suddetto fondo per gli importi di 0,88 milioni  di  euro
per l'anno 2017 e di 1,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; 
  Considerato che le disposizioni  recate  dalla  citata  lettera  a)
dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
finalizzate a determinare, per l'anno 2017 e a  decorrere  dal  2018,
gli oneri aggiuntivi,  rispetto  ai  300  milioni  di  euro  previsti
dall'art. 1, comma 466, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e
successive modificazioni, posti a carico del bilancio dello Stato per
la  contrattazione  collettiva  relativa  al  triennio  2016-2018  in
applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  e  per  i  miglioramenti  economici  del   personale
dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di   diritto
pubblico; 
  Considerato che le disposizioni  recate  dalla  citata  lettera  b)
dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
finalizzate a definire, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018,
il finanziamento da destinare ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni ed  enti  ivi
individuati,  tenuto  conto  delle  specifiche  richieste   volte   a
fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio  di   particolare
rilevanza e urgenza  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei
limiti delle vacanze di organico nonche' nel  rispetto  dell'art.  30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  dell'art.  4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Considerato che le disposizioni  recate  dalla  citata  lettera  c)
dell'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
finalizzate a definire dall'anno 2017 l'incremento del  finanziamento
previsto a legislazione vigente per garantire l'attuazione di  quanto
disposto dall'art. 8, comma 1, lettera a),  numeri  1)  e  4),  della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della  legge  31
dicembre 2012,  n.  244,  in  materia  di  revisione  dei  ruoli  del
personale delle Forze di polizia, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazione dei Vigili del Fuoco  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,  la
proroga del contributo straordinario di cui all'art.  1,  comma  972,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  con  la  disciplina  e  le
modalita' ivi stabilite; 
  Visto il richiamato art. 1, comma  466,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 369, della legge  11
dicembre  2016,  n.  232  in  virtu'  del  quale:  «Per  il  triennio
2016-2018,  in  applicazione  dell'art.  48,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per  i  miglioramenti  economici
del personale dipendente dalle amministrazioni statali in  regime  di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale  sono
quantificati, complessivamente, in 300 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016»; 
  Visto il citato art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, in base al quale «Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza  con  i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,  n.  468  e  successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla  contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato  con  apposita
norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli  eventuali  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato  per  la  contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato  di  cui  all'art.  40,
comma 3-bis»; 
  Visto l'art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
secondo il quale con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 365 del medesimo art. 1 si provvede anche ad
aggiornare, in coerenza con quanto previsto dalla citata  lettera  a)
del medesimo comma 365, i criteri di determinazione degli  oneri  per
la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018  del
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016,  da  porre  a  carico  dei
rispettivi bilanci ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
18 aprile 2016, emanato in attuazione dell'art. 1, comma  469,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 con cui  sono  stati  determinati  gli
oneri per la contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  triennio
2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale in coerenza con le
risorse stanziate per  la  contrattazione  collettiva  a  carico  del
bilancio dello Stato dal comma 466 del medesimo art. 1; 
  Visto  il  richiamato  l'art.  48,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo, in base al quale «Per le amministrazioni di cui all'art.
41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi  compresi
gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70, comma 4, gli  oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono  determinati
a carico dei rispettivi bilanci  nel  rispetto  dell'art.  40,  comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle  amministrazioni  regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono  definite
dal Governo, nel rispetto dei  vincoli  di  bilancio,  del  patto  di
stabilita' e di  analoghi  strumenti  di  contenimento  della  spesa,
previa consultazione con le rispettive  rappresentanze  istituzionali
del sistema delle autonomie»; 
  Tenuto conto che i dati desunti dal Conto annuale relativi al  2015
evidenziano un aumento della consistenza del  personale  del  settore
Stato rispetto a quella considerata ai fini della  definizione  della
percentuale indicata nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 18  aprile  2016  e  che  pertanto  si  e'  reso  necessario
aggiornare la predetta percentuale  anche  con  riferimento  all'anno
2016; 
  Valutate le esigenze sottese alle finalita' di cui alle lettere a),
b) e c) del richiamato art. 1, comma 365,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232 per la  determinazione  degli  importi  da  destinare  a
ciascuna delle medesime finalita'; 
  Considerate le indifferibili  esigenze  manifestate  dal  Ministero
della giustizia con nota del 23 febbraio 2017 che rendono  necessaria
l'autorizzazione ad assumere il personale di  magistratura  ordinaria
di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 5 novembre  2014,
la cui graduatoria e' stata approvata in data 5 dicembre 2016; 
  Ravvisata la necessita' di avvalersi, con decorrenza dal 1° gennaio
2017 e fino all'attuazione della delega  sulla  revisione  dei  ruoli
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
delle Forze armate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017,  della
facolta' di prorogare il contributo straordinario di cui all'art.  1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina  e
le modalita' ivi previste; 
  Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della  legge  11
                        dicembre 2016, n. 232 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come  ridotta  per  effetto  dell'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  pari  a  1.479,12
milioni di euro per l'anno 2017 ed  a  1.928,24  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018, e' ripartita come segue: 
    a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018 quali oneri  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
previsti dall'art. 1, comma 466, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208,  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione
collettiva relativa al triennio 2016-2018 in  applicazione  dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  i
miglioramenti    economici    del    personale    dipendente    dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; 
    b) 119,12 milioni di euro per l'anno 2017  e  153,24  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2018, quale  finanziamento  da  destinare,
complessivamente, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi  compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia  italiana
per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici  e
gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A valere sulle  predette  risorse,
il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad  assumere,  a  tempo
indeterminato, il contingente di personale di magistratura  ordinaria
indicato nell'allegata tabella 1, nel limite  massimo  di  spesa  ivi
indicato per ciascuna annualita'. Le restanti assunzioni di personale
a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al  netto  di
quelle  destinate  per  l'assunzione  di  personale  di  magistratura
ordinaria,  sono  autorizzate  con  decreto  del  Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  valutazione  delle
esigenze  espresse  dalle  amministrazioni  con  apposite   richieste
inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze
di assunzioni a tempo  indeterminato  dell'Agenzia  italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo  si  provvede,  nell'ambito  del  medesimo
decreto, mediante  l'assegnazione  delle  ulteriori  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n.  232  pari  a
0,8 milioni di euro per  l'anno  2017  ed  a  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018. Le risorse non utilizzate per le  finalita'
di cui alla presente lettera sono trasferite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al capitolo  n.  3027  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per  il  loro
utilizzo nell'ambito della  contrattazione  collettiva  del  pubblico
impiego; 
    c) 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2018,  quale   finanziamento   complessivamente
destinato alla: 
      1) proroga, dal 1° gennaio 2017  e  fino  all'attuazione  della
delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di  cui  all'art.
8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n.
124, e all'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario
di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
con la disciplina e le modalita' ivi previste; 
      2) copertura degli oneri connessi  alla  piena  attuazione  dei
predetti provvedimenti  di  delega  sulla  revisione  dei  ruoli,  in
aggiunta alle  risorse  gia'  previste  a  tal  fine  a  legislazione
vigente; 
      3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196  e  successive  modificazioni,  degli  oneri
indiretti derivanti dai decreti legislativi  attuativi  della  delega
sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2). 
  Le risorse non utilizzate per le finalita'  di  cui  alla  presente
lettera sono destinate alla contrattazione  collettiva  del  pubblico
impiego di cui alla lettera a) del presente comma. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera  b),  ultimo
periodo, del presente articolo, per le finalita' di cui alle  lettere
a) e c) del medesimo comma 1, con decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze le risorse ivi indicate sono trasferite  al  capitolo
n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con successivi decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  si  provvede  alla  ripartizione   tra   i   bilanci   delle
amministrazioni interessate delle risorse di cui al comma 1,  lettere
b)  e   c),   del   presente   articolo,   previa   richiesta   delle
Amministrazioni medesime per quanto concerne la lettera  c)  e  sulla
base delle autorizzazioni ad assumere a tempo  indeterminato  di  cui
alla lettera b) .