Art. 3 Rilascio titoli minerari, durata, proroghe 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico. 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma 1 sono rilasciati con decreto del Ministero, d'intesa con la regione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto. Per i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici a mare il Ministero richiede al Comitato il parere di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 145/2015 e puo' richiedere al Comitato anche il parere di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione e' accordata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 4. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico e ricorrano le stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di coltivazione, agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione, definendo la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attivita' di coltivazione. 5. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di sei anni; il titolare puo' ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni; il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei limiti della durata di vita utile del giacimento, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 7. Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base a quanto previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di proroga, devono intendersi automaticamente prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere autorizzate le attivita' previste dal programma lavori del titolo abilitativo oggetto di proroga. 8. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, il titolo concessorio unico si articola in una prima fase di ricerca a cui segue, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero, la fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La fase di ricerca ha durata di sei anni, al termine della quale il Ministero, con proprio decreto, puo' ridurre la superficie del titolo concessorio unico alla sola superficie asservita all'attivita' di coltivazione di cui al comma 4. La fase di coltivazione ha durata non superiore a trenta anni, cui segue la fase di ripristino finale. 9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui al comma 1 e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta la valutazione d'impatto ambientale o, per il titolo unico, la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo, ed e' acquisita l'intesa di cui al comma 2. 10. I progetti di opere e gli interventi relativi alla fase di ricerca ed alla fase di coltivazione del titolo concessorio unico sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 11. La documentazione da allegare alle istanze per il conferimento dei titoli unici o alle istanze per la conversione in titoli unici gia' presentate ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, dovra' essere presentata al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 12. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data del rilascio da parte del Ministero del provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originari che si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o richieste di titolo unico. In tale periodo il titolare puo' svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate, nell'ambito del titolo originario, alla data dell'istanza di conversione in titolo unico.