Art. 3 
 
 
             Rilascio titoli minerari, durata, proroghe 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge  n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge  n.  164/2014,  le
operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono
svolte a seguito del conferimento di un titolo  minerario.  I  titoli
minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca,  la
concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari  di
cui al comma 1 sono rilasciati con decreto  del  Ministero,  d'intesa
con la regione interessata per  i  titoli  in  terraferma,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo  le
modalita' stabilite con decreto  direttoriale  di  cui  all'art.  20,
comma 6,  del  presente  decreto.  Per  i  permessi  di  ricerca,  le
concessioni di coltivazione e i titoli concessori  unici  a  mare  il
Ministero richiede al Comitato il parere di cui all'art. 4, comma  5,
del decreto legislativo n. 145/2015 e  puo'  richiedere  al  Comitato
anche il parere di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art.
12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994,
la concessione e' accordata al titolare del permesso di  ricerca  che
abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o  gassosi  nel  caso   siano
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati. 
  4. Qualora  il  titolare  abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o
gassosi nell'ambito del  titolo  concessorio  unico  e  ricorrano  le
stesse condizioni previste per il conferimento della  concessione  di
coltivazione, agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma
1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  484/1994,  il
Ministero riconosce il  rinvenimento  di  idrocarburi  e  attesta  il
passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione,  definendo
la superficie interessata dal rinvenimento e asservita  all'attivita'
di coltivazione. 
  5. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e  6,  della  legge  n.  9/1991  e
dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  n.  625/1996  e
s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di  sei  anni;  il  titolare
puo' ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art.  6,  comma
6, della  legge  9/1991  un'ulteriore  proroga  per  un  periodo  non
superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui
agli articoli citati. 
  6. Ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, della legge n.  9/1991,  la
concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni;  il
titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci  anni  e  ad
ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei  limiti
della durata di vita utile del giacimento, purche' siano  soddisfatte
le condizioni di cui agli articoli citati. 
  7. Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla  legge  17  dicembre
2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base
a  quanto  previsto  dalle  rispettive  leggi  di  riferimento  venga
presentata istanza  di  proroga,  devono  intendersi  automaticamente
prorogati fino al  completamento  del  procedimento  di  conferimento
della  proroga  stessa.  Durante   tale   periodo   potranno   essere
autorizzate le attivita' previste dal  programma  lavori  del  titolo
abilitativo oggetto di proroga. 
  8. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge  n.  133/2014,
convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  164/2014,  il  titolo
concessorio unico si articola in una prima  fase  di  ricerca  a  cui
segue, in caso di  rinvenimento  di  un  giacimento  tecnicamente  ed
economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero,  la  fase  di
coltivazione e la fase di ripristino finale. La fase  di  ricerca  ha
durata di sei anni, al termine della quale il Ministero, con  proprio
decreto, puo' ridurre la superficie del titolo concessorio unico alla
sola superficie asservita all'attivita' di  coltivazione  di  cui  al
comma 4. La fase di coltivazione ha durata  non  superiore  a  trenta
anni, cui segue la fase di ripristino finale. 
  9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di
cui al comma 1 e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite  apposita
conferenza di servizi,  nel  cui  ambito  e'  svolta  la  valutazione
d'impatto  ambientale  o,  per  il  titolo  unico,   la   valutazione
ambientale  preliminare  del  programma  lavori  complessivo,  ed  e'
acquisita l'intesa di cui al comma 2. 
  10. I progetti di opere e gli  interventi  relativi  alla  fase  di
ricerca ed alla fase di coltivazione  del  titolo  concessorio  unico
sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e secondo le modalita' e le  competenze
previste dalla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 
  11. La documentazione da allegare alle istanze per il  conferimento
dei titoli unici o alle istanze per la conversione  in  titoli  unici
gia' presentate ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge  n.
133/2014, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  164/2014,
dovra' essere presentata al Ministero entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto direttoriale  di  cui  all'art.  20,
comma 6. 
  12. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza  e  la  data
del rilascio da parte del Ministero del provvedimento di  conversione
in  titolo  unico,  restano   in   vigore   tutti   i   provvedimenti
autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli  ed  alle
istanze originari che si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici
o richieste di  titolo  unico.  In  tale  periodo  il  titolare  puo'
svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate, nell'ambito  del
titolo originario, alla data dell'istanza di  conversione  in  titolo
unico.