Art. 7 Modifiche al programma dei lavori 1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessita' di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, e' tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. 2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico non puo' sospendere o modificare il programma lavori senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 3. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati,ai sensi dell'art. 1, comma 82-sexies, della legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, sono stabiliti gli interventi e le tipologie di attivita' da classificare quali manutenzione straordinaria. 5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano variazione alle misure di protezione e prevenzione incendio sono soggette al silenzio assenso della Sezione UNMIG competente per territorio, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.