(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
       Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica 
               «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino» 
 
a) Denominazione. 
    L'indicazione  geografica  «Vermut  di  Torino»  o  «Vermouth  di
Torino» e' riservata al vermut che risponde  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 
b) Descrizione del prodotto. 
    All'atto dell'immissione al consumo  il  Vermut  di  Torino  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e analitiche: 
      colore: bianco (da bianco a giallo  paglierino  fino  a  giallo
ambrato) e  rosso  (in  tutte  tipologie  e  tonalita');  le  singole
caratteristiche sono legate agli apporti  cromatici  determinati  dai
vini e/o dalle sostanze aromatizzanti  e  dall'eventuale  impiego  di
caramello; 
      odore: intenso  e  complesso,  aromatico,  balsamico,  armonico
talvolta floreale o speziato; 
      sapore: morbido, equilibrato tra le componenti  amara,  indotta
dalla caratteristica aromatica dell'Artemisia, e dolce, che  varia  a
seconda delle diverse tipologie zuccherine; 
      titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore  a  16  %
vol. e inferiore a 22 % vol. 
    All'atto  dell'immissione  in  consumo  il  prodotto   non   deve
presentare sovrappressione dovuta ad anidride carbonica in soluzione. 
c) I particolari processi produttivi e le relative specifiche. 
    Il Vermut di Torino e' il vino aromatizzato ottenuto in  Piemonte
a partire da uno o piu' prodotti vitivinicoli italiani,  aggiunto  di
alcole, aromatizzato prioritariamente da Artemisia spp. unitamente ad
altre erbe, spezie ed eventuali sostanze aromatizzanti ammesse  dalla
normativa vigente. 
    I  principi  aromatici  possono  essere  estratti   mediante   le
tecnologie disponibili, utilizzando come  supporto,  singolarmente  o
congiuntamente, acqua, soluzioni idroalcoliche, vino, alcol. 
    Per l'edulcorazione possono essere utilizzati esclusivamente: 
      zucchero  di  fabbrica,  zucchero   bianco,   zucchero   bianco
raffinato, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo  di
zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE; 
      mosto  di  uve,  mosto  di  uve  concentrato  e  mosto  di  uve
concentrato rettificato, quali definiti dall'allegato VII, parte  II,
punti 10, 13 e 14, del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    zucchero  caramellato,  vale  a   dire   il   prodotto   ottenuto
esclusivamente mediante  riscaldamento  controllato  del  saccarosio,
senza aggiunta di  basi,  di  acidi  minerali  o  di  altri  additivi
chimici; 
      miele,  quale  definito   dalla   direttiva   2001/110/CE   del
Consiglio. 
    Il Vermut di Torino puo' essere colorato  esclusivamente  con  il
caramello (E 150). 
    Il Vermut di Torino deve essere immesso in consumo  in  bottiglie
di vetro nelle seguenti capacita': 50 ml - 375 ml - 500 ml - 750 ml -
1.000 ml - 1.500 ml - 3.000 ml, salvo capienze diverse previste dalle
normative dei paesi importatori. 
    Per la chiusura delle bottiglie e' vietato l'impiego del tappo  a
corona. 
    Nella designazione, presentazione  ed  etichettatura  e'  vietato
l'uso di nomi di luoghi geografici che facciano riferimento a comuni,
frazioni, zone, comprese nella zona di produzione. 
    E' consentito, nella designazione e presentazione del  Vermut  di
Torino, impiegare il termine «Superiore» a condizione che il prodotto
abbia un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 17 %
vol., sia composto di vino prodotto nella Regione Piemonte,  pari  ad
almeno il 50 % in volume del prodotto finito, e sia aromatizzato  con
l'utilizzo, non esclusivo, di erbe aromatiche - diverse dall'Assenzio
- coltivate  e/o  raccolte  nella  regione  Piemonte  o  di  sostanze
aromatizzanti o preparazioni aromatiche da esse derivate. 
    Nella  lista  degli  ingredienti,  eventualmente   presente,   e'
possibile  indicare  il  riferimento  al  vino  o  ai  vini  di  base
impiegati, fornendo le specificazioni delle  denominazioni  d'origine
e/o delle indicazioni geografiche, qualora esse rappresentino  almeno
il 20% in volume del prodotto finito. 
    Nell'ambito  delle  informazioni   volontarie   al   consumatore,
previste all'art. 36 del regolamento (UE)  n.  1169/2011,  e  con  le
caratteristiche grafiche consentite, puo' essere riportato  l'impiego
di vini a DOC e DOCG, prodotti nella Regione Piemonte,  a  condizione
che la percentuale minima di ciascun vino citato sia pari  ad  almeno
il 20 % in volume del prodotto finito. 
    La denominazione di vendita puo' essere integrata con  una  delle
seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri: 
      «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il  cui  tenore  e'
inferiore a 30 grammi per litro; 
      «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore e' inferiore a 50
grammi per litro; 
      «dolce»: per i prodotti il cui tenore e' pari o superiore a 130
grammi per litro. 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non  traggano  in
inganno il consumatore. 
    Per ogni altro aspetto legato alla produzione valgono  le  regole
in materia di vini aromatizzati fissate  dalla  normativa  vigente  e
dalle risoluzioni adottate dall'OIV. 
d) La delimitazione della zona geografica interessata. 
    La zona di produzione e  di  confezionamento  comprende  l'intero
territorio della Regione Piemonte. 
e) Gli elementi che giustificano il legame di cui all'art. 2, punto 3
del regolamento (UE) n. 251/2014. 
    La richiesta di riconoscimento trova la sua giustificazione nella
reputazione e nell'origine del prodotto. 
    Il Vermut di Torino, infatti, e'  conosciuto  nel  mondo  per  la
tradizione e la storicita' della produzione che si avvia in  Piemonte
a partire dalla fine del XVIII  secolo.  Nonostante  il  nome  Vermut
possa trarre in inganno, si tratta di prodotto tradizionale  italiano
sia  per  invenzione  che   per   produzione.   Le   varianti   della
denominazione piu' frequenti sono Vermouth e Vermut;  si  cita  anche
l'uso di Vermuth, mentre non risulta utilizzato il  termine  Vermout.
La sua origine e' piemontese, e precisamente torinese. 
    Molte  delle  erbe  aromatiche,  utilizzate  storicamente   nella
produzione del  Vermut  di  Torino,  sono  di  ampia  diffusione  sul
territorio piemontese come pure lo e' l'ingrediente  caratterizzante:
l'Artemisia absinthium e/o pontica. 
    Ma l'assenzio non e' che l'attore principale di un  folto  gruppo
di erbe aromatiche di antica raccolta e coltivazione in Piemonte  tra
cui achillea,  camomilla,  issopo,  santoreggia,  maggiorana,  salvia
sclarea, sambuco, timo, e di spezie quali cannella, cardamomo, chiodi
di garofano, coriandolo, noce moscata, vaniglia, zafferano,  e  molte
altre ancora, che conferiscono i profumi e i sapori  inimitabili  del
Vermut di Torino. 
    Tradizionalmente i vini base per la preparazione  del  Vermut  di
Torino erano prioritariamente piemontesi e, tra questi, il Moscato di
Canelli era particolarmente richiesto per il suo apporto aromatico  e
per la componente dolce del prodotto. Analogamente erano utilizzati i
vini  bianchi  di  altre  zone  del   Piemonte   prodotti   nell'area
alessandrina di Gavi  e  del  Tortonese  (vitigno  Cortese),  i  vini
bianchi romagnoli,  i  vini  bianchi  di  Puglia,  di  Sicilia  e  di
Sardegna. 
    La fama del Vermut e' indissolubilmente legata al Piemonte  ed  a
Torino in particolare, dove, alla fine del 1700, la  preparazione  di
questo vino aromatizzato era una vera e propria arte. 
    Nel secolo XVIII, in Torino ed in altre localita'  limitrofe,  si
sviluppo' una vera e propria aristocrazia di  vermuttieri  grazie  ai
quali, in misura e modi diversi, la diffusione del Vermut  di  Torino
divenne  internazionale  raggiungendo  in  tutto  il   mondo   grande
rinomanza. 
    Torino divenne la citta' piu' rinomata, a livello  mondiale,  per
l'elaborazione del Vermut  di  Torino  e  dei  vini  aromatizzati  in
generale. 
    Tra il 1700 ed il 1800 infatti, il  Piemonte,  appartenente  agli
Stati ereditari della Casata di Savoia, rappresentava  un  territorio
di eccellenza gastronomica. 
    Fu grazie ai primi  coraggiosi  imprenditori  piemontesi  che  il
Vermut di Torino venne addirittura esportato oltre confine a  partire
dalla  prima  meta'  dell'Ottocento.  In  Francia  il  nome  divento'
«Vermouth» e, con questa denominazione, acquisto' rinomanza nel Regno
sabaudo. 
    La fama di questo prodotto divenne cosi' indissolubilmente legata
al Piemonte ed a Torino  dove  l'attivita'  commerciale  dei  maestri
artigiani vermuttieri si sviluppo', prolifico'  ed  assunse,  con  il
tempo, notevoli dimensioni produttive a testimonianza dell'importante
ruolo economico ormai assunto da questo prodotto tipico. 
    La combinazione degli ingredienti e la tecnica di produzione sono
state nel tempo tramandate da una generazione all'altra, con gusti  e
valenze peculiari che si ritrovano nelle  ricette  che  ogni  azienda
conserva gelosamente. Si e' assistito all'evoluzione  delle  tecniche
di lavorazione, le nuove hanno affiancato le piu' antiche e  la  loro
coesistenza continua ancora oggi a  preservare  e  a  valorizzare  la
tradizionale produzione. 
g) L'indicazione della materia prima principale da cui si  ricava  il
Vermut di Torino. 
    Le materie prime caratterizzanti l'indicazione geografica sono: 
      A) Le piante appartenenti  alle  diverse  specie  di  Artemisia
utilizzate per l'aromatizzazione del  Vermut  di  Torino,  o  per  la
produzione di sostanze aromatizzanti  o  preparazioni  aromatiche  da
utilizzarsi per l'aromatizzazione del Vermut di Torino, devono essere
coltivate e/o raccolte nell'intero territorio della Regione Piemonte. 
    Tra i diversi generi di Artemisia utilizzabili e' obbligatoria la
presenza delle specie absinthium e/o pontica. La quantita' minima  di
Artemisia  utilizzata  e'  0,5  g  di  pianta   essiccata   (sommita'
fiorite)/litro di prodotto finito. 
      B) I prodotti vitivinicoli italiani, definiti all'allegato  II,
parte IV, punto 5, nonche' all'allegato VII, parte II, punti  1  e  3
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
h) Il nome e  l'indirizzo  delle  autorita'  o  degli  organismi  che
verificano  il  rispetto  delle  disposizioni  del  disciplinare   di
produzione. 
    Da individuare.