Art. 2 
 
              Requisiti per l'ammissione alla revisione 
 
  Per l'ammissione alla revisione di cui  al  precedente  art.  1  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana o comunitaria; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c) idoneita' fisica di cui al  regio  decreto-legge  14  dicembre
1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni; 
    d) iscrizione  nell'albo  professionale  dell'ordine  dei  medici
chirurghi; 
    e)  assenza  di  condanne  penali  che  abbiano  per  effetto  la
sospensione dall'esercizio della professione.