Art. 3 Requisiti e determinazione dell'aiuto unitario per gli allevamenti ovi-caprini 1. Gli aiuti di cui all'art. 1, lettera b), sono concessi, sulla base dei dati della BDN, per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di eta' superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017. 2. Ai fini della concessione dell'aiuto i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalita' definite da Agea coordinamento, indicando il numero di capi per i quali e' richiesto l'aiuto. 3. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo unitario dell'aiuto e' determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera b) e il numero di capi ammissibili per ogni azienda. 4. L'aiuto e' limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. 5. L'importo dell'aiuto unitario non potra' essere superiore a 15,00 euro. 6. Eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito dell'applicazione del comma 5, sono destinate al finanziamento della misura di cui all'art. 1, lettera a).