Art. 3 
 
           Requisiti e determinazione dell'aiuto unitario 
                   per gli allevamenti ovi-caprini 
 
  1. Gli aiuti di cui all'art. 1, lettera b),  sono  concessi,  sulla
base dei dati della BDN,  per  i  capi  ovini  e  caprini,  di  sesso
femminile, di eta' superiore a 4 anni, macellati nel periodo  tra  il
15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017. 
  2. Ai fini della  concessione  dell'aiuto  i  soggetti  interessati
presentano apposita domanda agli organismi  pagatori  competenti  per
territorio, secondo le  modalita'  definite  da  Agea  coordinamento,
indicando il numero di capi per i quali e' richiesto l'aiuto. 
  3. Gli organismi  pagatori  comunicano  ad  Agea  Coordinamento  il
numero dei capi ammissibili per  il  calcolo  dell'importo  unitario.
L'importo  unitario  dell'aiuto  e'  determinato  dal  rapporto   tra
l'importo indicato all'art.  1,  lettera  b)  e  il  numero  di  capi
ammissibili per ogni azienda. 
  4. L'aiuto e' limitato al 15% della consistenza del  gregge  al  31
dicembre 2016. 
  5. L'importo dell'aiuto unitario  non  potra'  essere  superiore  a
15,00 euro. 
  6. Eventuali  risorse  che  si  rendessero  disponibili  a  seguito
dell'applicazione del comma 5, sono destinate al finanziamento  della
misura di cui all'art. 1, lettera a).