Art. 5 
 
               Individuazioni delle azioni finanziate 
 
  1. Sono concessi aiuti al settore zootecnico per gli  obiettivi  di
seguito riportati: 
    a) Sostegno agli allevamenti bovini e bufalini; 
    b) Sostegno agli allevamenti ovi caprini; 
    c) Sostegno agli allevamenti suinicoli. 
  2. Le risorse finanziarie relative agli aiuti di  cui  al  comma  1
ammontano a  complessivi  euro  13.536.000,  a  valere  sul  sostegno
statuito nell'ambito del regolamento delegato (UE) 2016/2013, fino ad
esaurimento delle risorse medesime. 
  3. Le ulteriori risorse nazionali necessarie al raggiungimento  del
valore dei premi unitari indicati all'art. 6, stabilite ai sensi  del
regolamento delegato (UE)  2017/286,  sono  messe  a  disposizione  a
valere sugli  importi  stanziati  all'art.  15  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8. 
  4. I premi unitari stabiliti all'art. 6,  commi  3,  5  e  7,  sono
proporzionalmente ridotti in caso di superamento delle risorse di cui
ai precedenti commi 2 e 3.