Art. 5 Individuazioni delle azioni finanziate 1. Sono concessi aiuti al settore zootecnico per gli obiettivi di seguito riportati: a) Sostegno agli allevamenti bovini e bufalini; b) Sostegno agli allevamenti ovi caprini; c) Sostegno agli allevamenti suinicoli. 2. Le risorse finanziarie relative agli aiuti di cui al comma 1 ammontano a complessivi euro 13.536.000, a valere sul sostegno statuito nell'ambito del regolamento delegato (UE) 2016/2013, fino ad esaurimento delle risorse medesime. 3. Le ulteriori risorse nazionali necessarie al raggiungimento del valore dei premi unitari indicati all'art. 6, stabilite ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/286, sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati all'art. 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 4. I premi unitari stabiliti all'art. 6, commi 3, 5 e 7, sono proporzionalmente ridotti in caso di superamento delle risorse di cui ai precedenti commi 2 e 3.