Art. 6 
 
                     Determinazione degli aiuti 
 
  1. Gli aiuti di cui  all'art.  5  sono  concessi  alle  aziende  di
allevamento ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del  2016
e del gennaio 2017, cosi' come individuate ai sensi dell'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e di quelle  individuate  in  applicazione  del
decreto-legge  9  febbraio  2017,  n  8,  nonche'  per   le   aziende
danneggiate a carico  delle  quali  e'  stato  certificato  il  danno
attraverso scheda AEDES o FAST. 
  2. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera a), e' concesso per ogni capo
bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di eta' superiore
a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. 
  3. Il premio di cui al comma 2 e' pari a 400 euro/capo, fatte salve
eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili;
l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso
di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario
dell'aiuto e' il detentore degli animali. 
  4. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera b), e' concesso per ogni capo
ovino e caprino, sulla base  dei  dati  riportati  in  BDN,  di  eta'
superiore a 6 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. 
  5. L'aiuto di cui al comma 4 e' pari a 60  euro/capo,  fatte  salve
eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili. 
  6. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera c), e' concesso per un numero
di capi pari  alla  consistenza  media,  rilevata  tramite  BDN,  nel
periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016. 
  7. L'aiuto di cui al comma 6) e' pari a 20 euro/capo,  fatte  salve
eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili;
l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei  capi  ed  in
caso di richiesta di  aiuto  da  parte  di  entrambi  i  soggetti  il
beneficiario dell'aiuto e' il detentore degli animali. 
  8. Ai fini della concessione degli aiuti  di  cui  al  comma  1,  i
soggetti interessati presentano apposita domanda secondo le modalita'
definite da Agea coordinamento. 
  9.  AGEA  e'  autorizzata  a  pagare  un  anticipo  pari   al   75%
dell'importo concesso ad ogni produttore  sulla  base  degli  importi
unitari fissati ai commi 3, 5 e 7, dopo il termine  di  presentazione
delle domande di aiuto. Il relativo  saldo  e'  liquidato  in  misura
delle relative risorse disponibili.