Art. 6 Determinazione degli aiuti 1. Gli aiuti di cui all'art. 5 sono concessi alle aziende di allevamento ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, cosi' come individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n 8, nonche' per le aziende danneggiate a carico delle quali e' stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST. 2. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera a), e' concesso per ogni capo bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di eta' superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. 3. Il premio di cui al comma 2 e' pari a 400 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili; l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario dell'aiuto e' il detentore degli animali. 4. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera b), e' concesso per ogni capo ovino e caprino, sulla base dei dati riportati in BDN, di eta' superiore a 6 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. 5. L'aiuto di cui al comma 4 e' pari a 60 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili. 6. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera c), e' concesso per un numero di capi pari alla consistenza media, rilevata tramite BDN, nel periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016. 7. L'aiuto di cui al comma 6) e' pari a 20 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili; l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi ed in caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario dell'aiuto e' il detentore degli animali. 8. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano apposita domanda secondo le modalita' definite da Agea coordinamento. 9. AGEA e' autorizzata a pagare un anticipo pari al 75% dell'importo concesso ad ogni produttore sulla base degli importi unitari fissati ai commi 3, 5 e 7, dopo il termine di presentazione delle domande di aiuto. Il relativo saldo e' liquidato in misura delle relative risorse disponibili.