Art. 7 
 
                 Aiuti per gli allevatori di equidi 
 
  1. E' concesso un aiuto  alle  aziende  di  allevamento  di  equidi
ubicate nelle zone colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016  e  del
gennaio 2017, individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto  legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9  febbraio
2017, n 8, nonche' per le aziende danneggiate a carico delle quali e'
stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST, nel limite
massimo di euro 2.000.000. 
  2. Le  risorse  per  l'aiuto  di  cui  al  comma  1  sono  messe  a
disposizione a valere sugli importi stanziati ai sensi  dell'art.  15
del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
  3. L'aiuto di cui al comma 1 e' concesso, nei  limiti  per  azienda
del regime de minimis di cui al regolamento (UE)  n.  1408/2013,  per
ogni capo equino identificato e registrato in BDE,  con  destinazione
finale  D.P.A.  (destinato  alla  produzione  di  alimenti)  di  eta'
superiore a 12 mesi, presente in azienda  alla  data  del  31  luglio
2016. 
  4. Il valore massimo dell'aiuto di cui al comma 1, e' fissato a 100
euro/capo.