Art. 7 Aiuti per gli allevatori di equidi 1. E' concesso un aiuto alle aziende di allevamento di equidi ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n 8, nonche' per le aziende danneggiate a carico delle quali e' stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST, nel limite massimo di euro 2.000.000. 2. Le risorse per l'aiuto di cui al comma 1 sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. 3. L'aiuto di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti per azienda del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, per ogni capo equino identificato e registrato in BDE, con destinazione finale D.P.A. (destinato alla produzione di alimenti) di eta' superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. 4. Il valore massimo dell'aiuto di cui al comma 1, e' fissato a 100 euro/capo.