Art. 9 Disposizioni finali 1. Agea adotta atti di armonizzazione per l'attuazione del presente decreto. La liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori deve avvenire entro il termine stabilito all'art. 2 del regolamento (UE) 2016/1316. 2. Il finanziamento delle misure di cui agli articoli 5 e 7, nei limiti dell'importo complessivo di euro 22.942.300 e' anticipato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. 3. Agea, entro il 10 ottobre 2017, comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° marzo 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 211