Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Agea adotta atti di armonizzazione per l'attuazione del presente
decreto.  La  liquidazione  degli  importi   spettanti   ai   singoli
produttori deve avvenire entro il termine stabilito  all'art.  2  del
regolamento (UE) 2016/1316. 
  2. Il finanziamento delle misure di cui agli articoli 5  e  7,  nei
limiti dell'importo complessivo  di  euro  22.942.300  e'  anticipato
dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
  3. Agea, entro il 10 ottobre  2017,  comunica  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  delle
politiche internazionali e dell'Unione europea,  gli  importi  totali
degli aiuti versati per ciascuna misura,  il  numero  e  il  tipo  di
beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2017 
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