(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Il comune di Lavagna (Genova), i cui organi elettivi  sono  stati
rinnovati nelle consultazioni  amministrative  del  25  maggio  2014,
presenta forme d'ingerenza da parte della  criminalita'  organizzata,
che  compromettono  la  libera   determinazione   e   l'imparzialita'
dell'amministrazione, nonche' il buon andamento ed  il  funzionamento
dei servizi, con  grave  pregiudizio  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica. 
    Il 17 giugno 2016 il Giudice per le indagini  preliminari  presso
il Tribunale di Genova,  su  richiesta  della  locale  Procura  della
Repubblica  -   Direzione   Distrettuale   Antimafia,   ha   adottato
un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in esecuzione  della
quale  taluni  soggetti  ritenuti  appartenenti   alla   criminalita'
organizzata sono stati sottoposti alla custodia cautelare in  carcere
- confermata in sede di riesame - in quanto indagati a diverso titolo
per i  reati  di  associazione  per  delinquere  di  stampo  mafioso,
detenzione illecita di armi e munizioni anche clandestine e da guerra
in concorso,  traffico  illecito  di  rifiuti,  voto  di  scambio  in
concorso, truffa ai danni dello Stato in concorso ed usura. 
    Con la predetta ordinanza e' stata  inoltre  disposta  la  misura
degli arresti domiciliari nei confronti dell'organo  di  vertice  del
comune e di un consigliere comunale, entrambi indagati per i reati di
abuso d'ufficio e voto di scambio ex art. 323 del  codice  penale  ed
art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,
n. 570. Successivamente,  il  Tribunale  di  Genova  ha  disposto  la
sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo  di
dimora sia nei confronti del  citato  consigliere  comunale  sia  nei
confronti del sindaco, limitatamente al quale, allo stato, la  misura
stessa ha cessato di produrre effetti per decorrenza termini. 
    In relazione alle medesime ipotesi delittuose,  la  misura  degli
arresti  domiciliari  e'  stata  parimenti   applicata   ad   un   ex
amministratore locale - indagato  anche  per  traffico  di  influenze
illecite ai sensi dell'art. 346-bis  del  codice  penale  e  nei  cui
confronti la richiamata misura cautelare e' attualmente  cessata  per
decorrenza termini - che in passato ha ricoperto piu' volte la carica
di sindaco dell'ente. 
    Sono stati inoltre sottoposti ad  indagini  per  abuso  d'ufficio
altri  componenti  della  compagine  di  governo,  nonche'  esponenti
dell'apparato burocratico del comune. 
    Da ultimo, per i reati in argomento la Procura  della  Repubblica
presso il Tribunale di Genova - Direzione Distrettuale  Antimafia  ha
emesso un avviso di conclusione delle  indagini  preliminari  con  il
quale, in particolare, al  sindaco,  al  vicesindaco,  al  richiamato
consigliere comunale e ad un dipendente dell'ente e' stata contestata
l'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13  maggio  1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n.
203. 
    Le circostanze indicate nell'ordinanza cautelare in parola  hanno
messo in luce elementi su possibili infiltrazioni della  criminalita'
organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Genova, con decreto del
5 luglio 2016 in seguito prorogato, a disporre  l'accesso  presso  il
comune, ai sensi dell'art. 143  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
    Peraltro, per effetto delle dimissioni contestuali rassegnate  da
dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, il consiglio comunale
e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica  del  20
luglio 2016 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera  b),  numero  3,
del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000. 
    Al termine delle indagini effettuate, la  Commissione  incaricata
dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni,  alla  luce  delle
quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e  la
sicurezza pubblica, allargato  alla  partecipazione  del  Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha inviato l'allegata
relazione in data 3 gennaio 2017, che  costituisce  parte  integrante
della presente proposta, in cui si  da'  atto  della  sussistenza  di
concreti, univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  e
indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata
e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i
presupposti per l'applicazione del richiamato art. 143. 
    I lavori svolti dalla Commissione  di  indagine  hanno  preso  in
esame, oltre  all'intero  andamento  gestionale  dell'amministrazione
comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca  l'ente,
con particolare riguardo ai rapporti  tra  gli  amministratori  e  le
consorterie locali. 
    Nella proposta il Prefetto  richiama  le  risultanze  di  diversi
procedimenti penali succedutisi nel tempo, da cui si evince  come  lo
sviluppo produttivo del territorio ligure ed in particolare lo  snodo
portuale di Genova abbiano costituito un polo di attrazione  per  gli
interessi delle  associazioni  criminali,  che  vi  hanno  esteso  la
propria  influenza  senza  fare  ricorso  a   metodi   violenti,   ma
insinuandosi nel tessuto sociale attraverso  la  gestione  diretta  o
indiretta di redditizie attivita' economiche. 
    Nello specifico, l'operazione di polizia giudiziaria  da  cui  e'
scaturito l'accesso presso il comune di Lavagna - cittadina  costiera
sede di uno dei piu' rinomati porti turistici del Mediterraneo  -  ha
fatto emergere l'esistenza di un gruppo criminale  collegato  ad  una
potente consorteria 'ndranghetista,  i  cui  componenti  sono  dediti
prevalentemente ad  acquisire  appalti  pubblici  nel  settore  della
raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti, nonche'  a  reimpiegare
il denaro di provenienza illecita in  operazioni  e  in  investimenti
immobiliari intestati a prestanome. 
    E' anche emerso che gli appartenenti al sodalizio in parola hanno
fornito  sostegno  economico  a  taluni  affiliati  alla  'ndrangheta
ristretti nelle carceri liguri. Inoltre,  i  familiari  dei  predetti
affiliati, in occasione delle loro visite ai congiunti detenuti, sono
stati piu' volte ospitati presso un albergo gestito da  una  societa'
di persone riconducibile ad un esponente apicale di quel sodalizio  e
destinataria di interdittiva antimafia nel mese di ottobre  2016.  Al
riguardo,  la  Commissione  di  indagine  sottolinea  come  in   tali
occasioni la struttura alberghiera abbia omesso  di  provvedere  alla
prescritta registrazione  degli  ospiti  nell'archivio  centralizzato
delle persone alloggiate. Peraltro, presso il medesimo albergo,  come
meglio si dira' nel proseguo, si sono svolti incontri tra  il  citato
esponente apicale ed il sindaco di Lavagna. 
    Il Prefetto pone altresi' in rilievo che l'albergo  in  questione
e' stato utilizzato  sia  come  luogo  di  ritrovo  di  soggetti  dal
notevole spessore criminale sia come deposito di un  vero  e  proprio
arsenale di  armi  e  munizioni,  anche  da  guerra,  successivamente
trasferite in altro sito e qui sottoposte a sequestro penale. 
    Come e'  dato  evincere  dalle  fonti  di  prova  richiamate  nel
provvedimento di applicazione di misure  cautelari,  in  vista  delle
consultazioni amministrative del 2014 gli esponenti della consorteria
localmente egemone, nonche' taluni imprenditori pure coinvolti  nella
piu' volte citata operazione di polizia giudiziaria in  cambio  della
promessa di benefici e vantaggi si sono attivati  per  far  confluire
voti in favore del candidato  sindaco  poi  effettivamente  eletto  e
della lista al medesimo collegata. 
    In  tal  senso,  sono  stati  documentati  diversi  incontri  tra
l'organo di vertice dell'ente e personaggi di spicco  del  sodalizio,
in occasione dei quali e' stata discussa anche la composizione  della
futura giunta.  Al  riguardo,  e'  emerso  che  in  attuazione  degli
intervenuti  accordi  elettorali  al  sopra  menzionato   consigliere
comunale - destinatario di un avviso di  conclusione  delle  indagini
preliminari per abuso d'ufficio e voto  di  scambio  aggravati  dalla
finalita' mafiosa -  e'  stata  conferita  la  delega  al  demanio  e
patrimonio. 
    Ancora,  all'appoggio  assicurato  dalla  menzionata  consorteria
locale ha fatto seguito, quale ulteriore  contropartita,  il  rinnovo
della convenzione con  cui  il  servizio  di  trasbordo  dei  rifiuti
comunali era stato affidato ad una societa' riconducibile ad elementi
di primo piano di quella consorteria, a loro volta proprietari di  un
terreno che la societa' medesima si era impegnata  ad  attrezzare  ed
utilizzare  come  centro  per   lo   stoccaggio   temporaneo   e   la
movimentazione dei rifiuti dietro pagamento di  un  canone  annuo  da
parte dell'ente. 
    La  Commissione  di  indagine  riferisce  che  la  convezione  in
argomento e' stata rinnovata con delibera di giunta dell'aprile 2015,
benche' il responsabile tecnico  del  comune  avesse  evidenziato  in
un'apposita relazione le carenze dell'area adibita al  trasbordo  dei
rifiuti, risultata priva di requisiti indispensabili prescritti dalla
normativa vigente in materia. L'Organo ispettivo sottolinea  altresi'
che la convenzione presenta molteplici  vizi  procedimentali,  atteso
che all'atto della sua originaria stipula non era stata svolta alcuna
istruttoria o procedura comparativa ne' era stata  effettuata  alcuna
valutazione in  ordine  alla  congruita'  del  canone  e  all'impatto
ambientale dell'opera. 
    La societa' titolare della convenzione ha inoltre beneficiato  di
subappalti  da  parte   dell'associazione   temporanea   di   imprese
aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. In
proposito  il  Prefetto  rileva  che  l'amministrazione  comunale   -
anziche' procedere all'indizione di una nuova gara per  l'affidamento
del servizio in parola - nel mese di  gennaio  2015  ha  disposto  la
proroga dell'aggiudicazione in favore della predetta  associazione  e
che anche tale  proroga  e'  stata  frutto  delle  intese  elettorali
raggiunte in vista delle consultazioni amministrative del 2014. 
    L'ordinanza cautelare da cui e' scaturito l'accesso  ha  altresi'
messo in evidenza che il sindaco ed il  vicesindaco,  titolare  della
delega  assessorile  all'ambiente,  hanno  omesso   di   adottare   i
provvedimenti  di  rispettiva  competenza  per  sanzionare  le  gravi
irregolarita' segnalate da alcuni dipendenti comunali  e  riguardanti
la gestione del centro per il trasbordo  dei  rifiuti.  In  relazione
alle irregolarita' in parola i proprietari del  terreno,  in  cui  il
centro e' ubicato, sono stati  raggiunti  dal  menzionato  avviso  di
conclusione delle indagini preliminari  per  il  reato  di  attivita'
organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui  all'art.  260
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   Il   medesimo
provvedimento   giudiziario   e'   stato   adottato   nei   confronti
dell'amministratore di fatto del centro  nonche'  nei  confronti  dei
soci e del direttore tecnico dell'impresa affidataria del servizio di
trasbordo dei rifiuti, oltre che per il  predetto  reato,  anche  per
falsita' ideologica commessa dal  privato  in  atto  pubblico  e  per
truffa aggravata ex articoli 483 e 640, comma 2, del codice penale. 
    In tale contesto, e' anche emblematica  la  vicenda  del  rinnovo
delle concessioni di affido temporaneo di suolo  demaniale  marittimo
per l'esercizio di attivita'  commerciali  relativamente  al  periodo
balneare   estivo.   Al   riguardo,   nel   mese   di   aprile   2016
l'amministrazione  comunale  ha  disposto  la  proroga   dei   titoli
autorizzativi  scaduti  nel  2015,  benche'  non  vi  fossero  motivi
ostativi  all'avvio  di  una  procedura  concorsuale  finalizzata  al
rilascio di  nuove  concessioni  ed  aperta  a  tutti  gli  operatori
interessati. 
    Gli atti giudiziari hanno posto in  luce  che  la  proroga  delle
predette concessioni rientrava tra  gli  impegni  assunti  in  cambio
della promessa di voti e che uno degli imprenditori beneficiari della
stessa - destinatario del piu' volte  citato  avviso  di  conclusione
delle indagini preliminari per  il  reato  di  cui  all'art.  86  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  570  del  1960  aggravato
dalla finalita' mafiosa - ha avuto diversi incontri  con  l'esponente
apicale del sodalizio territorialmente egemone  per  discutere  delle
questioni legate all'esito delle elezioni amministrative. 
    Parimenti, e' emerso che  un  altro  imprenditore  della  zona  -
risultato in stretto contatto  con  il  predetto  esponente  apicale,
entrambi  raggiunti  da  avviso   di   conclusione   delle   indagini
preliminari per voto di scambio aggravato ai sensi  dell'art.  7  del
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con  modificazioni,  nella
legge n. 203 del 1991 - e' stato avvantaggiato  dall'ente  per  avere
assicurato il proprio  sostegno  elettorale  in  favore  della  lista
riconducibile al sindaco. Nello specifico, con delibera di giunta del
mese di ottobre 2015 e' stato previsto il  riesame  del  procedimento
relativo alla richiesta di  concessione  di  uso  di  suolo  pubblico
presentata da uno stretto congiunto del  menzionato  imprenditore  ed
avente ad oggetto un manufatto installato su  una  porzione  di  sede
stradale  a  servizio  di  un'attivita'  commerciale.  Le  risultanze
dell'accesso hanno fatto emergere che la procedura di riesame si pone
in contrasto con una sentenza passata in giudicato che  ha  accertato
l'abusivita' del manufatto il quale, conseguentemente, avrebbe dovuto
essere demolito ovvero acquisito al patrimonio comunale per finalita'
di interesse pubblico. 
    Nella proposta del Prefetto e nelle conclusioni della Commissione
di indagine viene poi analizzata la vicenda relativa al  rilascio  di
un  permesso  di  costruire  concernente  lavori  di   trasformazione
edilizia eseguiti da una societa' a responsabilita' limitata  di  cui
il citato  imprenditore  e'  socio  e  presidente  del  consiglio  di
amministrazione. In proposito, nella richiamata  ordinanza  cautelare
si evidenzia che a seguito delle pressioni  esercitate  dal  medesimo
imprenditore, la giunta ha adottato una delibera che ha modificato le
previsioni contenute in una precedente delibera consiliare in  ordine
alle forme di garanzia richieste dall'ente  per  il  pagamento  degli
oneri di urbanizzazione attinenti a quel tipo di lavori. Le modifiche
in  questione  hanno  consentito  al  proprietario  dell'immobile  di
ottenere il permesso di costruire e  conseguentemente  alla  suddetta
societa' di procedere all'esecuzione dei lavori. 
    Ulteriore episodio sintomatico e' quello relativo alle  opere  di
sopraelevazione di un immobile di proprieta' di uno stretto congiunto
di uno dei soggetti sottoposti alla misura della  custodia  cautelare
in carcere in  applicazione  del  provvedimento  giudiziario  del  17
giugno 2016. Dagli accertamenti esperiti e' risultato che le opere in
argomento  hanno  determinato  una  situazione  di  pericolo  per  la
pubblica incolumita', a seguito  della  quale,  nel  marzo  2016,  il
sindaco ha adottato due ordinanze finalizzate alla messa in sicurezza
dell'area, dettando prescrizioni a cui il proprietario  dell'immobile
non ha ottemperato. Solo dopo  l'insediamento  della  Commissione  di
indagine ed a seguito del sopralluogo  dalla  stessa  effettuato  nel
successivo mese di ottobre,  l'ente  -  a  quella  data  in  gestione
commissariale ordinaria - ha inoltrato una comunicazione  di  notizia
di reato all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del  codice
di procedura penale. 
    Da ultimo, le verifiche svolte dall'Organo ispettivo hanno  messo
in rilievo che persone controindicate ovvero familiari  di  esponenti
della  compagine  di  governo  dell'ente  si  sono  avvantaggiati  di
procedure connotate da gravi irregolarita'. 
    Ne costituisce eloquente esempio la concessione di voucher per lo
svolgimento di lavoro occasionale di tipo  accessorio  in  favore  di
soggetti gravati da precedenti penali in contrasto con le  previsioni
contenute nello schema di bando approvato con delibera di giunta  del
dicembre 2014. Tra coloro che ne hanno  usufruito  risulta  anche  un
sorvegliato speciale vicino alla criminalita' organizzata locale. 
    L'insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di  forme
di condizionamento che hanno inciso nel  procedimento  di  formazione
della  volonta'  degli  organi  comunali,  compromettendo   il   buon
andamento e l'imparzialita' di quell'amministrazione comunale ed  una
conseguente deviazione nella conduzione  di  settori  cruciali  nella
gestione dell'ente. 
    Sebbene il processo di ripristino della legalita'  nell'attivita'
del comune sia gia' iniziato da alcuni mesi  attraverso  la  gestione
provvisoria  dell'ente  affidata  al  commissario  straordinario,  in
considerazione dei  fatti  suesposti  e  per  garantire  il  completo
affrancamento  dalle  influenze  della  criminalita',   si   ritiene,
comunque, necessaria la nomina della Commissione straordinaria di cui
all'art. 144 del decreto legislativo  n.  267  del  2000,  anche  per
scongiurare  il   pericolo   che   la   capacita'   pervasiva   delle
organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle
prossime consultazioni amministrative. 
    L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa  per
la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative  e  di
interventi programmatori  che,  piu'  incisivamente,  favoriscono  il
risanamento dell'ente. 
    Rilevato che, per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il
provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato  decreto
legislativo puo' intervenire finanche quando sia stato gia'  disposto
provvedimento per altra causa,  differenziandosene  per  funzioni  ed
effetti, si propone l'adozione della misura di rigore  nei  confronti
del comune di Lavagna  (Genova)  con  conseguente  affidamento  della
gestione dell'ente locale ad una Commissione straordinaria,  cui,  in
virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite  specifiche
competenze e metodologie di intervento, finalizzate a garantire,  nel
tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze  della
collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Genova, 22 marzo 2017 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Minniti 
 
                               ------- 
 
                  PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE 
                        DEL GOVERNO DI GENOVA 
 
                                               Genova, 3 gennaio 2017 
 
                                        Al sig. Ministro dell'interno 
 
                                                                 Roma 
 
Oggetto:  Comune  di  Lavagna  (GE)  -  Relazione  sull'esito   degli
  accertamenti ispettivi, giusta delega in  data  1°  luglio  2016  -
  Verifica della  sussistenza  dei  presupposti  per  l'adozione  del
  provvedimento di  cui  all'art.  143  del  decreto  legislativo  n.
  267/2000. 
 
    Con provvedimento del Ministro  dell'interno  n.  17102/128/35(2)
Ufficio V - Affari territoriali del 1° luglio 2016, la  scrivente  e'
stata autorizzata all'esercizio dei poteri di cui l'art. 1, comma  4,
del decreto-legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982  ed
integrato dalla legge  n.  486/1988,  nei  confronti  del  Comune  di
Lavagna. 
    Con decreto prefettizio n. 0036482 del 5 luglio 2016, conseguente
al  citato  atto  di  delega,  sono  stati,  pertanto,  designati   i
componenti della prevista Commissione di indagine. 
    L'organo ispettivo e' stato incaricato, in  attuazione  dell'art.
143, comma  4,  del  T.U.E.L.,  di  svolgere  accertamenti  mirati  a
riscontrare l'esistenza di elementi circa  eventuali  collegamenti  o
forme di condizionamento, da parte della criminalita' organizzata  di
tipo mafioso o similare,  nei  confronti  degli  organi  elettivi  ed
amministrativi,  tali  da   compromettere   il   buon   andamento   o
l'imparzialita' dell'Ente. 
    L'incarico, della durata di tre mesi, e' stato poi prorogato  con
decreto  n.  0054841  in  data   11   ottobre   2016   di   ulteriori
quarantacinque giorni. 
    L'attivita'  di   verifica   e'   scaturita   dall'ordinanza   di
applicazione di misure cautelaci, emessa dal g.i.p. del Tribunale  di
Genova su richiesta della Procura della Repubblica - DDA il 17 giugno
scorso,  a  carico  di  alcuni  esponenti  delle  famiglie   omissis,
residenti nel  omissis  e  ritenuti  appartenenti  alla  criminalita'
organizzata di stampo mafioso  e  di  esponenti  dell'amministrazione
comunale  di  Lavagna,  nei  cui  confronti  sono   stati   accertati
collegamenti diretti o indiretti con i predetti. 
    In esecuzione della citata ordinanza sono stati tratti in arresto
omissis, omissis  e  omissis,  omissis  e  omissis  per  i  reati  di
associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illecita di
armi e munizioni anche clandestine e da guerra in concorso,  traffico
illecito di rifiuti e voto di scambio in concorso,  truffa  ai  danni
dello Stato in concorso, usura. 
    Nel contesto della citata operazione e' stato  tratto,  altresi',
in  arresto  con  la  sottoposizione  agli  arresti  domiciliari  con
apposizione di braccialetto elettronico, per plurimi reati  di  abuso
d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 del c.p. concorso,  omissis  (1)  ,
omissis in carica del Comune di Lavagna  eletto  nella  lista  civica
omissis. Il medesimo risulta indagato anche  per  reato  di  voto  di
scambio,  di  cui  all'art.  86  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in concorso con  omissis,  omissis
(2)  consigliere in carica del predetto  comune  con  delega  omissis
eletto nella Lista Civica omissis, anch'egli sottoposto alla medesima
misura restrittiva - e con gli imprenditori lavagnesi omissis (3)   e
omissis (4)   nonche' omissis (5) . 
    Quest'ultima, gia' sindaco per circa omissis anni del  Comune  di
Lavagna e personaggio politico di  spicco  (sindaco  di  Lavagna  dal
omissis al omissis ed eletta omissis) e' anche indagata per  i  reati
di abuso d'ufficio in concorso di cui all'art. 323 c.p. e di traffico
di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del c.p. 
    Risultano indagati anche per  il  reato  di  abuso  d'ufficio  in
concorso di cui all'art. 323 c.p., omissis (6) ,  omissis  in  carica
del Comune di Lavagna omissis, omissis (7) ,  dirigente  dei  Servizi
omissis del Comune di Lavagna e omissis (8) , dirigente  dei  Servizi
omissis del Comune di Lavagna. 
    Sono inoltre indagati numerosi familiari delle predette  famiglie
omissis e l'imprenditore omissis (9) ,  quale  gestore  di  attivita'
economiche riconducibili  all'associazione  a  delinquere  di  stampo
mafioso,  per  reati  che  ricomprendono  quelli   di   trasferimento
fraudolento di valori, reimpiego di denaro  in  attivita'  economiche
aggravate dall'utilizzo di  modalita'  mafiose,  detenzione  e  porto
abusivo di armi, esercizio abusivo del credito, traffico illecito  di
rifiuti. 
    La Commissione, composta dai  Vice  Prefetti  omissis  e  omissis
della Prefettura di Genova e dal  dirigente  in  servizio  presso  il
Provveditorato alle opere pubbliche Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
omissis,  nell'espletamento  dell'incarico  si   e'   avvalsa   della
collaborazione del Vice Questore  aggiunto  della  Polizia  di  Stato
omissis, del tenente dell'Arma dei Carabinieri omissis e del Capitano
della Guardia di Finanza omissis. 
    A conclusione dell'attivita' di indagine, e' stata rassegnata  la
relazione,  che  si  allega,  il  cui  contenuto   viene   illustrato
attraverso il richiamo alle vicende piu'  significative,  premettendo
un  inquadramento  di   carattere   generale   sul   contesto   della
criminalita' organizzata insediata nel comune in questione. 
    La presente relazione scaturisce, quindi, dalle risultanze  della
relazione predisposta dalla Commissione di indagine e dal  patrimonio
informativo di cui questa Prefettura e' detentrice sulla  base  degli
atti trasmessi dall'Autorita' Giudiziaria e dei  rapporti  acquisiti,
nel tempo, dalle Forze di polizia, che costituiscono parte integrante
della presente relazione. 
Contesto della 'ndrangheta in Liguria 
    Com'e' noto il radicamento  della  «'ndrangheta»  nel  territorio
ligure e' stato agevolato dai flussi migratori  provenienti  dal  sud
Italia, dai soggiorni obbligati e dall'allontanamento  dai  paesi  di
origine degli appartenenti alle famiglie coinvolte nelle  faide,  che
fuggivano per sottrarsi alle rappresaglie ivi in atto. 
    L'insediamento delle 'ndrine  calabresi  in  regioni  diverse  da
quella  di  provenienza  e'  stato  sempre  determinato  da   ragioni
geo-economiche; cio' e' avvenuto anche per la Liguria che, assieme al
Piemonte e alla Lombardia, negli anni '50 faceva parte dell'area piu'
produttiva del  Paese  e,  grazie  al  porto  di  Genova,  da  sempre
importantissimo snodo logistico ed  anche  uno  dei  piu'  importanti
accessi alle rotte di approvvigionamento della droga. 
    La 'ndrangheta in Liguria e' rimasta, per anni, un  fenomeno  non
valutato  adeguatamente,  comunque  non  facile  da   analizzare   ed
individuare, essendo accompagnato solo di  rado  dai  sintomi  tipici
dell'organizzazione  mafiosa  e  non  presentando,  all'apparenza,  i
caratteri ed i segni distintivi del fenomeno criminale calabrese. 
    Le strutture criminali operanti in questa regione,  infatti,  pur
avendo preso origine dalle cosche operanti in  Calabria,  adottandone
in toto  l'organizzazione,  le  tradizioni  ed  i  rituali,  si  sono
differenziate per connotati  raramente  sanguinari  e  violenti.  Nel
corso degli anni il radicamento e' avvenuto, per  scelta  strategica,
con modalita' tali da evitare l'attenzione delle Forze di  polizia  e
ha cosi' potuto svilupparsi in maniera  sotterranea,  costruendo  una
rete basata su complicita', legami parentali e cointeressenze. 
    In Liguria e' stata giudizialmente accertata  la  presenza  della
'ndrangheta attiva: 
      in Ventimiglia (IM) con una locale capeggiata da omissis (10) ,
condannato nel dicembre 2015 dalla Corte d'Appello di Genova  per  il
reato  di  cui  all'art.  416-bis  c.p.,  a  seguito  dell'operazione
denominata «La  Svolta»  che  ha  accertato  la  ramificazione  della
'ndrangheta nel ponente ligure con base a Ventimiglia (IM); 
      in Genova con la presenza  di  omissis  (11)   e  omissis  (12)
 condannati entrambi per associazione a delinquere di stampo  mafioso
nell'ambito dell'operazione «Il Crimine» (13) . 
    Il omissis, da decenni residente a Genova, e' stato condannato in
appello  nel  luglio  dei  2015,  con  sentenza  confermativa   della
decisione di primo grado, per il reato di cui all'art.  416-bis  c.p.
in quanto, con il ruolo di vertice della  locale  genovese,  era  tra
l'altro incaricato di tenere i contatti con omissis  (14)   esponente
di spicco  della  macro-articolazione  della  'ndrangheta  denominata
«Provincia» (15) ,  all'epoca  Capo-Crimine  (16)  .  Il  omissis  e'
succeduto nel ruolo di capo-locale  di  Genova  a  omissis  (17)   al
momento della sua morte. 
    Il omissis, anch'egli da decenni residente  a  Genova,  e'  stato
condannato in appello nel febbraio 2014,  con  sentenza  confermativa
della decisione di primo grado, per il reato di cui all'art.  416-bis
c.p. nell'ambito della gia' menzionata operazione «Il Crimine». Egli,
con il ruolo di  vertice  della  locale  genovese,  era  tra  l'altro
incaricato di tenere i contatti  con  omissis  (18)  ,  esponente  di
spicco della sopramenzionata «Provincia», all'epoca Mastro. 
    Nella relazione annuale della D.N.A. di febbraio c.a., si da' per
acquisita l'esistenza in  Liguria  di  un'articolazione  territoriale
della 'ndrangheta, affermando che «il radicamento  della  'ndrangheta
copre l'intero territorio ligure, dal  capoluogo  a  Ventimiglia,  da
Lavagna a Imperia, da Savona a La Spezia, con la presenza  di  cosche
riconducibili  alle  organizzazioni  criminali  di  tutti  e  tre   i
mandamenti della provincia di Reggio Calabria, insinuatesi lentamente
nel  tessuto  economico,  senza  l'utilizzo   di   metodi   violenti,
attraverso la gestione diretta o indiretta di  attivita'  nell'ambito
della  ristorazione,  dell'edilizia,  della  gestione  del  ciclo  di
rifiuti e del reimpiego di denaro ...». 
    L'importanza  della  Liguria  nella  mappa   della   criminalita'
organizzata nazionale  e'  data  cioe'  dall'esistenza  di  strutture
organizzative  collegate  alle  compagini  criminali   insediate   in
Calabria  e  costituite  in  articolazioni  territoriali   denominate
locali, che sono operative a Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana. 
Contesto della 'ndrangheta a Lavagna 
    Gli esiti delle indagini condotte negli ultimi  anni,  confermano
l'esistenza a Lavagna di una locale  che  interagisce  con  la  cosca
omissis di Condofuri (RC), della quale fanno parte  componenti  delle
famiglie omissis e omissis e della famiglia di omissis (19)  .  Molti
di questi componenti risultano condannati per  associazione  di  tipo
mafioso e detenuti in Istituti penitenziari distribuiti su  tutto  il
territorio nazionale. 
    Per meglio delineare l'operato di questa cosca,  si  riporta  uno
stralcio della  relazione  annuale  2010  della  Direzione  Nazionale
Antimafia sulle operazioni di polizia di contrasto alla cosca omissis
di  Condofuri  (RC):  «Appare  esaustivo,  in  ultimo,  sull'indagine
dispiegata  dalla  DDA  reggina  riportare  quanto   dichiarato   dal
Procuratore capo della DDA,  dott.  Giuseppe  Pignatone:  "Il  lavoro
sinergico di polizia e carabinieri ha permesso di acquisire una serie
di indicazioni che evidenziano il modo di essere  della  'ndrangheta:
dal controllo del territorio, all'infiltrazione nelle attivita' degli
enti  locali;  dai   riti   di   affiliazione,   al   repertorio   di
danneggiamenti. Le indagini  hanno  fatto  emergere  anche  l'apporto
elettorale fornito da alcuni arrestati nel 2005 a ..., ex consigliere
regionale  attualmente  sotto  processo  per  concorso   esterno   in
associazione mafiosa, fino alla consultazione amministrativa del 2009
che  ha  interessato  il  Comune  di  Condofuri.  L'inchiesta  si  e'
articolata su diversi filoni, tra cui,  le  attivita'  amministrative
del Comune di Condofuri. La cosca  aveva  inserito  un  proprio  uomo
nelle liste elettorali, fino a fargli avere la delega di assessore ai
lavori pubblici."». 
    A seguito di tali indagini, che hanno portato alla  condanna  per
associazione di  stampo  mafioso  di  numerosi  aderenti  alla  cosca
omissis, il Consiglio comunale di Condofuri  (RC)  e'  stato  sciolto
nell'ottobre  del   2010   per   infiltrazioni   della   criminalita'
organizzata. 
    Gli  esiti  dell'indagine  «I  Conti  di  Lavagna»   cosi'   come
rassegnati  nell'ordinanza  di  custodia   cautelare   in   argomento
delineano   una   locale   di   'ndrangheta   in   Lavagna   composta
principalmente da appartenenti alle due famiglie calabresi, tra  loro
imparentate, di seguito elencate: 
      omissis. 
    I fratelli  omissis  sono  originari  del  quartiere  omissis  di
Condofuri (RC), dove e' radicata la  cosca  omissis  sulla  quale  e'
stata svolta un'articolata attivita' di  indagine  (denominata  Konta
Korion) della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel 2006  e
della quale si dira' nel prosieguo; 
      omissis (20)  - manovale - e' emigrato nel 1967 a Genova ove e'
divenuto titolare di una ditta omissis e nel 1980 di altra  ditta  di
omissis. Nel 2006, con sentenza divenuta ormai  definitiva,  gli  era
stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di quattro anni e mesi due
di reclusione per omissis; 
      omissis (21)  - falegname - e' emigrato a Genova nel 1969;  nel
1970 e' divenuto titolare di una  societa'  omissis  (avente  sede  a
omissis - GE); 
      omissis (22) - manovale - e' emigrato a Lavagna (GE) nel  1971;
nel 1972, ha aperto l'esercizio pubblico denominato  omissis  che  e'
poi divenuto omissis. Nei suoi confronti si  e'  appena  concluso  il
procedimento  penale  che  lo  vedeva  gia'  imputato  quale  capo  e
organizzatore ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4 c.p. della locale di
Lavagna, procedimento scaturito dall'operazione di polizia denominata
«Maglio 3» e del cui esito si riferira' in seguito. 
    Nell'attuale   procedimento   penale,   originato   dall'indagine
denominata «I Conti di Lavagna», il principale  capo  di  imputazione
indica omissis quale capo della  locale  di  Lavagna  «da  fine  anni
70/inizio anni 80 ad oggi». Piu' precisamente il reato ora ipotizzato
a suo carico riguarda il ruolo di capo in  quanto  egli  organizza  e
dirige il sodalizio, assume le decisioni piu'  rilevanti,  impartisce
le disposizioni  o  commina  sanzioni  agli  altri  associati  a  lui
subordinati,  decide  e  partecipa  alle   riunioni   del   sodalizio
criminale, cura rapporti con le altre articolazioni dell'associazione
e con i politici e gli amministratori  pubblici  di  Lavagna,  dirime
contrasti interni ed esterni al sodalizio stesso, cura i rapporti con
gli esponenti dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria della
cosca omissis nonche' custodisce le armi in dotazione del sodalizio; 
    omissis (23) , figlio di omissis,  gestore  di  alcuni  punti  di
raccolta scommesse. Come emerso dalle ultime indagini, in uno di tali
punti scommesse, a partire dal 2014 sono  state  accertate  scommesse
effettuate su  siti  stranieri  non  autorizzati,  nonche'  scommesse
accettate  senza  identificare   e   preventivamente   registrare   i
giocatori,  oltre  che'  le  ricariche  degli  account  dei  clienti,
effettuate  anche  anticipando  loro  il   credito   ed   esercitando
abusivamente l'organizzazione di scommesse che la legge riserva  allo
Stato o ad altro concessionario. 
    I omissis sono originari di Melito Porto Salvo (RC). 
      omissis (24)  - barbiere - e' giunto a  Lavagna  dopo  il  1982
dove e' stato aiutato dalla famiglia omissis. Non ha subito  condanne
penali ma in numerose occasioni e' stato indagato per associazione  a
delinquere, estorsione e detenzione di materiale  esplodente  nonche'
per associazione a delinquere finalizzata allo  spaccio  di  sostanze
stupefacenti. 
    Nell'ordinanza di custodia cautelare in argomento si delinea  una
sua attivita' usuraia intrapresa dopo la morte del cugino omissis  al
quale  egli  sarebbe  subentrato;  vengono   individuate   specifiche
fattispecie i cui sviluppi  gli  avrebbero  consentito  di  acquisire
financo le attivita' economiche/esercizi  commerciali  forniti  dagli
usurati a garanzia dei prestiti illegalmente concessi e non  saldati.
Normalmente  la  dazione  della  rata  mensile  dei  prestiti  veniva
riscossa o presso omissis o presso negozio di omissis. 
    Il omissis oltre che cugino e' anche cognato del omissis. 
    La moglie del omissis e' socia,  insieme  al  omissis,  anch'egli
inquisito ne «I Conti di Lavagna» tra l'altro per  il  reato  di  cui
all'art. 416-bis c.p., di una societa'  che  opera  nel  settore  del
noleggio e della manutenzione di  slot  machine  e  video  lottery  e
gestisce due sale giochi a Lavagna e a Sestri Levante; 
      omissis (25) , annovera  precedenti  di  polizia  per  minacce,
lesioni e per reati in materia di sostanze stupefacenti.  Nel  maggio
2007 e' stato tratto in arresto -  in  esecuzione  dell'ordinanza  di
custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso  il  Tribunale
di Milano in relazione all'operazione denominata «The King» - per  il
delitto di associazione finalizzata  al  traffico  internazionale  di
sostanze stupefacenti. E' stato condannato in via definiva alla  pena
di quattro anni di reclusione per violazione dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica n.  309/1990  per  avere  trasportato
ingenti quantitativi di  sostanza  stupefacente  dalla  Lombardia  in
Liguria. Il monitoraggio  effettuato  nei  confronti  di  omissis  ha
consentito  di  accertare  che  egli  non  svolge  alcuna   attivita'
lavorativa sebbene utilizzi autovetture di  grossa  cilindrata  (Land
Rover Freelander e Mercedes); egli frequenta soggetti con  precedenti
di  polizia,  in  particolare  omissis  che  risulta   indagato   per
associazione  per  delinquere  finalizzate  alla  rapina,   incendio,
estorsione,  detenzione  illegale  di  armi  e   favoreggiamento   in
omicidio, omissis e omissis, detto omissis. 
    La moglie e' omissis figlia di omissis e di  omissis,  nipote  di
omissis, da piu' fonti indicati come affiliati alla cosca omissis  di
Condofuri (RC). 
    Il g.i.p. del Tribunale  di  Genova  nell'ordinanza  di  custodia
cautelare dell'indagine «I Conti di Lavagna» da atto che: «I fratelli
omissis si sono trasferiti a Lavagna, tra la fine degli anni 60  e  i
primi anni 70.  Nel  corso  delle  indagini  si  e'  compreso  che  i
componenti della famiglia omissis hanno lasciato la Calabria per  non
essere coinvolti in una faida: nel corso di un'accesa lite registrata
tra i fratelli omissis ed omissis il 26 giugno 2014, presso omissis a
Lavagna, omissis, dice a omissis che loro (riferendosi ad entrambi  i
suoi fratelli e a  omissis)  avrebbero  potuto  "ammazzarlo"  solo  a
tradimento. Omissis rinfaccia al fratello  che  egli  avrebbe  dovuto
essere  ammazzato  50  anni  fa,  ma  che  la   prospettiva   di   un
coinvolgimento in una "faida" aveva indotto la  famiglia  omissis  ad
allontanarsi da Condofuri». 
    Il ruolo dei omissis a Lavagna  si  e'  sempre  piu'  nitidamente
delineato a partire dal 2008 con le operazioni di polizia «Maglio»  e
«Maglio 3» e poi con «Il Crimine» e «La Svolta». 
    In particolare: 
      l'indagine Maglio ha  evidenziato  che  omissis,  nel  febbraio
2001, era stato contattato dal  gia'  menzionato  omissis,  all'epoca
capo della locale di Genova, per partecipare ai funerali  di  omissis
(26) . Nella circostanza il omissis si era attivato per  convocare  i
capi 'ndranghetisti delle locali liguri al funerale; 
      l'indagine Maglio 3 ha indagato omissis, insieme ad altri,  per
il reato di all'art. 416-bis capo I, II, III e IV c.p. 
    In particolare, la relativa ordinanza  applicativa  della  misura
cautelare in carcere, gli contestava di «aver fatto parte, con  altre
persone,   tra   cui   i   gia'   menzionati   omissis   e   omissis,
dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante da anni sul
territorio  della  regione  Liguria,  collegata  con   le   strutture
organizzative  della  medesima  compagine  insediata  in  Calabria  e
costituita  in  articolazioni  territoriali  denominate  "locali"  di
Genova, Lavagna, Ventimiglia  e  Sarzana,  locali  coordinate  da  un
organo denominato "camera di controllo della Liguria"». 
    Quell'ordinanza delineava  il  ruolo  di  omissis  quale  capo  e
organizzatore, in quanto  «dirigendo  e  organizzando  il  sodalizio,
assumendo le decisioni piu' rilevanti, impartendo le  disposizioni  o
comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo
e partecipando ai rituali di 'ndrangheta,  curando  rapporti  con  le
altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed
astemi al sodalizio criminale». 
    In quell'atto si legge «... omissis ... l'esistenza di un  locale
a Lavagna si ricava con una certa chiarezza da una conversazione  tra
omissis e omissis (27) nel corso della quale  il  locale  di  Lavagna
veniva nominato ripetutamente facendo riferimento alla necessita'  di
convocare una riunione per chiarire  i  rapporti  con  il  locale  di
Genova  a   seguito   di   una   "trascuranza"».   La   conversazione
intercettata,  svoltasi  il  21  febbraio  2010,  appare  di   grande
interesse ai fini della presente relazione in quanto i  due,  facendo
riferimento alle problematiche sorte con la  locale  di  Lavagna,  si
soffermano sulla figura di omissis e da quella  conversazione  appare
inequivocabile  che  anche  quest'ultimo  rappresenti  per  loro   un
importante interlocutore. 
    Nel corso dell'indagine Maglio 3 sono  state  documentate  alcune
riunioni di 'ndrangheta svoltesi nel bar-ristorante a insegna omissis
di omissis, alle quali hanno partecipato i gia' menzionati omissis  e
omissis nonche' altri personaggi legati alla criminalita' organizzata
di stampo mafioso quali omissis, omissis (28) , omissis (29)  nonche'
i cugini di omissis, omissis e omissis. 
    In  particolare,  merita  menzione  l'incontro   di   'ndrangheta
tenutosi il 16 marzo 2010, sul quale  vertono  i  dialoghi  che  sono
stati intercettati tra omissis  e  omissis  a  bordo  dell'automobile
utilizzata per il viaggio di a/r tra Genova e  Lavagna,  destinazione
omissis ove la riunione si e' svolta, e  che  riguardavano  questioni
relative  all'appoggio  dei  candidati   delle   imminenti   elezioni
regionali in Liguria. 
    L'inchiesta Maglio 3 ha  prodotto  due  processi,  uno  con  rito
ordinario ed uno con rito abbreviato. 
    Il processo con rito abbreviato non ha riguardato omissis e si e'
concluso in secondo grado nel febbraio 2016, con l'assoluzione  degli
imputanti in quanto «... l'accusa sarebbe lacunosa  e  insufficiente,
ma ancora piu' infondata essa appare nella prospettiva interpretativa
accolta da questa Corte, secondo  cui  anche  l'articolazione  locale
della mafia storica deve manifestare il metodo  mafioso.  Non  vi  e'
prova di una qualsivoglia esternazione del  metodo  mafioso  come  ha
correttamente argomentato il  primo  giudice  nelle  sue  conclusioni
finali  alle  quali  si  rinvia.  Naturalmente,  cosi'   esclusa   la
sussistenza di un'associazione mafiosa  autonoma  in  Liguria,  quale
articolazione della 'ndrangheta calabrese, l'eventuale concorso degli
odierni imputati nell'associazione madre costituisce un fatto nuovo e
diverso,  mai  contestato,  neppure  implicitamente,   nel   presente
giudizio  e  comunque  qui  non  dimostrato,  il  che   esclude   una
declaratoria di incompetenza.» (sentenza  della  Corte  d'Appello  di
Genova - febbraio 2016). 
    Il giudice  del  primo  grado,  alle  cui  valutazioni  la  Corte
d'Appello ha totalmente  aderito,  nelle  proprie  conclusioni  aveva
ritenuto che indiscutibilmente fosse  emerso  che:  «...  i  soggetti
monitorati (nell'indagine Maglio 3  n.d.r.)  sono  personaggi  legati
alla 'ndrangheta, che si incontrano e si riuniscono nel  rispetto  di
tradizioni  'ndranghetiste,  parlano  di  questioni  di  'ndrangheta,
partecipano al  conferimento  cariche  proprie  del  sodalizio  e  ne
seguono i rituali ... Non puo' dirsi,  quindi,  che  in  Liguria  non
esistano  strutture  organizzative  di  matrice   'ndranghetista;   i
discorsi talvolta  molto  espliciti  che  sono  stati  registrati,  i
riferimenti a termini tipici della 'ndrangheta calabrese e la  stessa
tendenza alla segretezza e la consapevolezza dei soggetti  monitorati
di poter  essere  oggetto  dell'attenzione  delle  Forze  dell'ordine
evidenzia che di 'ndrangheta si  parla  e  che  coloro  che  orbitano
intorno a Gangemi e che a tali discorsi partecipano, non possono  che
condividere  questo  legame...»  (sentenza  del  g.i.p.   presso   il
Tribunale di Genova del novembre 2012). 
    Il processo con rito ordinario, cui e' stato sottoposto  omissis,
si e' concluso il 4 ottobre u.s. con  una  pronuncia  di  assoluzione
della quale non si conoscono le motivazioni, atteso che  la  relativa
sentenza non e' stata ancora depositata. Pare pero'  logico  ritenere
che tale assoluzione si fondi su  considerazioni  analoghe  a  quelle
compiute nella gia' menzionata sentenza di primo grado del 2012. 
    Al riguardo si osserva che: 
      la  magistratura  calabrese  -  all'esito   dell'indagine   «Il
Crimine» di cui si e' gia' diffusamente riferito nelle  prime  pagine
di questa relazione - ha definitivamente condannato omissis e omissis
per associazione mafiosa in quanto costoro si riunivano  in  Calabria
con i vertici del «Provincia» e decidevano anche gli incarichi - c.d.
«investiture» - da  attribuire  ai  facenti  parte  della  locale  di
Genova; 
      la magistratura ligure - all'esito  dell'indagine  «Maglio  3»,
pur prendendo atto che a Genova esiste un gruppo di soggetti che  non
possono che essere considerati 'ndranghetisti per  le  modalita'  con
cui dialogano e interagiscono al loro interno (e di tale gruppo fanno
parte, come accertato dall'A.G. di Reggio Calabria, il omissis ed  il
omissis con il ruolo di  vertici)  -  non  ha  accertato  l'effettiva
esistenza ed attivita' di un'articolazione  di  'ndrangheta  autonoma
denominata locale e di conseguenza  ha  assolto  tutti  gli  imputati
perche' il fatto non sussiste. 
    Dalla disamina degli atti giudiziari adottati dalla  Magistratura
di Reggio Calabria e da quella di Genova emergono  elementi  fattuali
incontrovertibili - riunioni e incontri  tra  soggetti  riconducibili
alla 'ndrangheta, sostegno alle famiglie dei detenuti  nelle  carceri
del nord Italia con ospitalita' e dazioni di denaro e  detenzione  di
un arsenale di armi da lungo tempo occultato - che debbono in  questa
sede essere scrupolosamente valutati, indipendentemente  dagli  esiti
giudiziari, sotto il profilo della prevenzione antimafia; 
      l'indagine La Svolta ha evidenziato contatti di omissis  e  dei
suoi familiari con il gia' menzionato  omissis,  condannato  in  quel
processo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. quale  capo  della
locale di Ventimiglia (IM). 
    Dall'attivita' di indagine esperita dalle  Forze  di  Polizia  e'
emerso che in un'occasione omissis, parlando con altro soggetto,  gli
riferiva che omissis gli  aveva  suggerito  di  prestare  la  massima
attenzione e tenere un profilo basso, presumibilmente in  conseguenza
delle attivita' investigative in atto da  parte  di  varie  Forze  di
Polizia a carico di soggetti indiziati di appartenere ad ambienti  di
criminalita' organizzata ed in particolare indiziati  di  appartenere
alla 'ndrangheta. Nel corso di quella conversazione - svoltasi il  27
gennaio 2011 all'interno dell'abitazione di omissis e  omissis  -  si
parlava della possibilita' di procedere a nuovi riti di  affiliazione
(c.d. «battesimo») e l'interlocutore di  omissis  riferiva  di  avere
ricevuto  «...  un'ambasciata  da  omissis»  il  quale  gli   avrebbe
suggerito di non incontrarsi e di evitare di procedere al  compimento
dei  riti  di  affiliazione  secondo  quelle  che  sono   le   regole
dell'organizzazione.  Dal  canto  suo  omissis  riferiva  che  avendo
incontrato omissis in un'occasione, questi aveva fatto finta  di  non
conoscerlo  e  lui  ne  aveva  tratto   il   convincimento   che   il
comportamento fosse dovuto al timore/consapevolezza di essere oggetto
di attenzione da parte delle autorita' inquirenti. 
    In altre situazioni emerse al di fuori dell'indagine La Svolta ma
comunque verificatesi all'interno dell'omissis, sono state registrate
conversazioni tra  i  fratelli  omissis  e  il  cugino  omissis  che,
commentando le fasi di svolgimento del processo La Svolta nonche'  la
mancata concessione a omissis degli arresti domiciliari, dimostravano
una  diretta  conoscenza  del  medesimo,  una  partecipazione  e   un
interesse  per  le  vicende  relative  alle  famiglie  'ndranghetiste
coinvolte in quel processo  e  manifestavano  valutazioni,  anche  di
opportunita', circa le azioni compiute dalle stesse. 
    In una  di  tali  situazioni  omissis  riferiva  che  il  defunto
omissis, fratello di  omissis,  in  passato  era  andato  a  trovarli
all'omissis; 
      le indagini Konta Korion e  Parola  d'Onore,  coordinate  dalla
D.D.A. di Reggio  Calabria,  che  hanno  portato  alla  condanna  per
associazione di  stampo  mafioso  di  numerosi  aderenti  alla  cosca
omissis di Condofuri (RC), soggetti che hanno avuto in piu' occasioni
contatti/legami con i componenti della famiglia omissis  di  Lavagna,
ai quali sono strettamente  legati  da  vincoli  di  diversa  natura,
parentali, di conoscenza e rispetto reciproco. 
    L'indagine della Procura  della  Repubblica  di  Reggio  Calabria
denominata Konta Korion ha dimostrato l'esistenza a Condofuri di  tre
locali di 'ndrangheta, tra le quali vi  e'  quella  di  omissis,  che
prende il nome dall'omologo quartiere  del  quale  sono  originari  i
fratelli omissis di Lavagna. A quella cosca si  ritiene  appartengano
le famiglie omissis e omissis, nonche' la famiglia di  omissis  detto
omissis, tutte risultate in contatto con i omissis  di  Lavagna.  Tra
gli appartenenti a tali famiglie si evidenziano  omissis,  omissis  e
omissis condannati, anche in appello,  a  pene  detentive  varie  per
violazione art. 416-bis c.p. (vedasi nota 30); 
      l'indagine Conti di Lavagna, gia'  piu'  volte  menzionata,  e'
stata realizzata dalla Squadra Mobile della Questura di Genova  e  si
e' concentrata sui componenti  delle  famiglie  calabresi  omissis  e
omissis attivi in Lavagna, sui loro legami con  gli  esponenti  della
cosca omissis di Condofuri (RC) nonche' sui loro rapporti con  alcuni
amministratori politici e dirigenti del Comune di Lavagna. 
    Dagli atti di queste inchieste  e'  nel  tempo  emerso,  ed  oggi
risulta di assoluta evidenza, che l'omissis  di  omissis  costituisce
luogo di ritrovo e/o di riunioni di 'ndrangheta che  hanno  visto  la
presenza di soggetti di considerevole spessore criminale. 
    Il legame e' documentato anche dal sostegno morale,  economico  e
logistico che la cosca omissis ha ricevuto nel tempo  dalle  famiglie
omissis e omissis immigrate a Lavagna. 
    In particolare, il sostegno logistico alle famiglie dei  detenuti
(30)  o agli ex-detenuti (31)   si  e'  concretizzato  nell'accertata
ospitalita'  che  costoro  ricevevano  presso  l'omissis  -  ove  non
venivano registrati tra gli  ospiti  (32)  -  ed  in  accompagnamenti
da/per le stazioni ferroviarie genovesi e gli istituti di pena. 
    Le intercettazioni telefoniche e ambientali e diversi servizi  di
O.C.P., compiuti durante  l'indagine  «I  Conti  di  Lavagna»,  hanno
evidenziato che tutti i fratelli omissis e i cugini omissis  si  sono
sempre dimostrati disponibili verso ogni necessita' dei familiari dei
detenuti appartenenti alla locale di 'ndrangheta di  Condofuri  (RC),
dispiegando  in  tal  modo  nei  loro  confronti  forme  di  sostegno
economico e psicologico. 
    La  contiguita'  dei  omissis  di  Lavagna  a  quella  cosca   e'
confermata anche dalla circostanza che omissis - fratello di  omissis
e di omissis - e' «compare» di omissis,  in  quanto  suo  padrino  di
battesimo. Questo aspetto e' degno di considerazione  atteso  che  la
'ndrangheta   fonda   la   sua   forza   sul    carattere    unitario
dell'organizzazione, basato non soltanto sul  vincolo  di  sangue  ma
anche su quello di «comparaggio» tra gli affiliati. 
    «I Conti di Lavagna» avvalorano quindi l'assunto  che  a  Lavagna
(GE)  e'  presente  una  struttura   territoriale   di   'ndrangheta,
denominata «locale» facente capo  alla  cosca  omissis  di  Condofuri
(RC), i cui capi sono stati individuati in omissis e omissis. 
    I  predetti,  unitamente  agli   appartenenti   alle   rispettive
famiglie,    hanno     costituito     un'organizzazione     impegnata
prevalentemente a reimpiegare in attivita'  economiche  lecite  e  in
investimenti  immobiliari,  intestati  a  prestanome,  il  denaro  di
provenienza illecita, acquisendo appalti pubblici nel  settore  della
raccolta,  stoccaggio  e  trasporto   dei   rifiuti;   organizzazione
impegnata anche a soddisfare le necessita' degli  affiliati  operanti
in Calabria, tanto che tutti i fratelli omissis ed i  cugini  omissis
si sono  sempre  dimostrati  disponibili  verso  le  richieste  e  le
necessita' di tipo logistico dei familiari dei detenuti  appartenenti
alla 'ndrangheta di Condofuri e a fornire sostegno, anche  di  natura
economica, agli affiliati detenuti e ai loro congiunti. 
    Tra i componenti dell'organizzazione esiste, come confermato  dal
tenore  di  numerose  intercettazioni  realizzate  nel  corso   delle
indagini,   la   consapevolezza   della   necessita'   di   mantenere
comportamenti  di  «basso   profilo»   per   evitare   un'inopportuna
esposizione ed al fine di scongiurare interessi investigativi. In tal
senso sono state documentate differenti circostanze nelle quali  tali
indicazioni vengono fornite da omissis al  fratello  del  capo  della
locale di Ventimiglia. 
    L'associazione aveva in disponibilita'  un  arsenale  di  armi  e
munizioni, anche da guerra,  che  sono  state  oggetto  di  sequestro
compiuto, durante le indagini  svolte  dal  personale  della  Squadra
Mobile, in un terreno in zona collinare del Comune di  San  Colombano
Certenoli (GE). Dalla ricostruzione dei fatti risulta che  omissis  e
omissis avevano incaricato omissis, figlio  di  omissis,  e  omissis,
genero  di  omissis,  di  trasportare,  con  un  camion,   l'arsenale
dall'omissis alla  discarica  (33)  dei  omissis,  ove  sono  rimaste
occultate fino a che non sono state nuovamente trasferite  da  ignoti
nel menzionato terreno di San Colombano Certenoli (GE). 
    Tale arsenale era costituito da sette pistole semiautomatiche  ed
a tamburo, perfettamente funzionanti e di vario calibro, alcune delle
quali anche da guerra e con matricola  abrasa,  un  silenziatore,  un
fucile a canne mozze e n. 807 proiettili di vario calibro, molti  dei
quali ad alto potenziale e da guerra. 
    In  fase  di  esecuzione  dell'ordinanza  di  custodia  cautelare
adottata nell'ambito dell'indagine «I Conti di Lavaana»,  sono  state
sottoposte a sequestro penale, con annessa denuncia, anche altre  due
pistole  illegalmente   detenute,   una   dal   omissis   e   l'altra
dall'imprenditore lavagnese omissis. 
    Inoltre  sono  state  ritirate   cautelativamente   tre   pistole
regolarmente detenute dal omissis e due dal omissis. 
    A seguito  delle  evidenze  emerse  dall'indagine  in  questione,
questa  prefettura  ha  adottato   quattro   informazioni   antimafia
interdittive relative ad  attivita'  imprenditoriali  delle  famiglie
omissis e omissis aventi sedi legali in Lavagna: 
      omissis - bar e laboratorio a insegna omissis; 
      omissis - albergo ristorante a insegna omissis; 
      omissis - sale giochi in Lavagna e Sestri Levante; 
      omissis - internet point e sale giochi. 
    Tutti e cinque  gli  indagati  omissis  e  omissis  sono  tuttora
detenuti in carcere atteso che i ricorsi al Tribunale del Riesame e/o
alla Corte di Cassazione hanno avuto esito per loro sfavorevole. 
    Riepilogativamente si sottolinea come gli  esiti  delle  indagini
delle quali si e' dato conto ed  in  particolare  di  quella  che  ha
portato all'arresto del sindaco di Lavagna,  abbiano  messo  in  luce
l'esistenza nelle famiglie omissis di alcuni elementi che tipicamente
caratterizzano la 'ndrangheta quali l'organizzazione di riunioni e di
incontri con soggetti di considerevole spessore criminale  mafioso  -
anche al fine di sanare dissidi tra le varie articolazioni  locali  -
il sostegno psicologico, economico e logistico  agli  affiliati  alla
cosca omissis di Condofuri (RC) e la disponibilita' di un arsenale di
armi e munizioni, anche da guerra. 
Le interferenze della criminalita' organizzata nel Comune di  Lavagna
  - L'Amministrazione omissis  
    L'Amministrazione comunale guidata dal omissis si e' insediata in
Lavagna nel maggio omissis. 
    Egli aveva iniziato la carriera  politica  nel  omissis  e  nelle
consultazioni amministrative del omissis e  del  omissis,  era  stato
eletto componente del  Consiglio  comunale  con  a  capo  il  sindaco
omissis, gia' in quella carica dal omissis e rimasta  al  vertice  di
quel comune sino ai omissis. 
    Nel omissis, la stessa ha nominato omissis come vice  sindaco  ed
assessore con deleghe omissis. 
    Il g.i.p. del Tribunale di Genova nell'ordinanza di  applicazione
di misure cautelari n. 11052/15 R.G. g.i.p. emessa in data 17  giugno
2016 afferma che: «Dall'attivita' di indagine che  di  seguito  sara'
esaminata, risulta che, in occasione  delle  elezioni  amministrative
svoltesi a Lavagna nella primavera dell'anno 2014, sono  state  poste
in essere manovre finalizzate  a  far  confluire  i  voti  di  alcune
famiglie  (le  famiglie  calabresi  dei  omissis,  omissis,  omissis,
omissis e omissis) a favore del candidato sindaco omissis ed a favore
della sua lista. A fronte di cio', sono stati promessi  vantaggi  che
cosi' si possono sintetizzare: per la famiglia  omissis,  la  proroga
dei servizi correlati al proprio centro di trasbordo  di  rifiuti  di
omissis,  nonche'  il  rinnovo  del   contratto   di   locazione   di
quest'ultimo con il Comune di Lavagna;  per  omissis,  una  soluzione
favorevole con riferimento  alla  controversia  giudiziaria  relativa
all'abuso edilizio della veranda del omissis; per omissis, omissis  e
omissis decisioni favorevoli in relazione all'attivita' di  fornitura
di attrezzature balneari da questi gestita. Il 25 maggio 2014 si sono
tenute nel Comune di Lavagna le  elezioni  amministrative.  La  lista
civica "Omissis" capeggiata da  omissis,  ha  riportato  la  vittoria
aggiudicandosi omissis seggi su 16 con omissis voti. Tra  gli  eletti
nella lista, interessati dalla presente indagine nella parte che  qui
ci   occupa   relativa   agli   accordi   elettorali,   vengono    in
considerazione, oltre al omissis, i neo  eletti  omissis  e  omissis.
Quest'ultimo deve ritenersi legato alla famiglia  omissis:  il  nonno
omissis e' amico di omissis ed egli ha lavorato come  barista  presso
il omissis di omissis. Omissis ha raccolto  complessivamente  omissis
preferenze, di cui il omissis (pari  a  omissis  voti)  derivati  dai
seggi n. 4 (omissis voti), 7 (omissis voti),  8  (omissis  voti),  10
(omissis  voti);  omissis  ha   raccolto   complessivamente   omissis
preferenze, di cui omissis (pari a omissis voti) derivati  dai  seggi
n. 4 (omissis voti), 7 (omissis voti), 8 (omissis voti), 10  (omissis
voti). Ai fini della valutazione in  esame  deve  segnalarsi  che  il
seggio n. 4 raccoglie i voti dei residenti in via  Matteotti,  tra  i
quali la famiglia di omissis ed omissis, genero del primo; i seggi n.
6, 7, 8 raccolgono  i  voti  del  quartiere  c.d.  "Corea"  ove  sono
residenti la famiglia  di  omissis  (via  omissis),  la  famiglia  di
omissis (via omissis), le famiglie omissis e omissis  (via  omissis),
la famiglia  omissis  (via  omissis).  In  vista  della  competizione
elettorale, omissis, gia' sindaco per circa  omissis  del  Comune  di
Lavagna e personaggio politico di spicco, (omissis), si e' rivolta  a
omissis chiedendogli voti a favore  del  candidato  sindaco  omissis,
amico di vecchia data di omissis; omissis si e' attivato indirizzando
le  famiglie  omissis  e  omissis  a  votare  la  lista  omissis.  In
particolare, omissis otteneva un considerevole numero  di  preferenze
(omissis),  che  lo  portava  ad  essere  quarto  nell'ordine   delle
preferenze; avrebbe, poi,  ottenuto  l'incarico  di  consigliere  con
delega omissis. Alla campagna elettorale in favore di omissis  si  e'
interessato anche omissis, imprenditore, che ha ottenuto dal  omissis
promesse relative alla favorevole conclusione della pratica edilizia,
come sopra detto. Omissis, che  dall'attivita'  di  indagine  risulta
molto legato a omissis, e'  intervenuto  presso  il  omissis  per  il
conferimento  degli  incarichi  della  futura  giunta   comunale   e,
precisamente,  per  il  conferimento  a  omissis  della   delega   al
omissis.». 
    Gli accordi pre-elettorali intercorsi tra il candidato omissis  -
che aveva conosciuto la famiglia omissis quando ricopriva la qualita'
di omissis - sia direttamente sia per il tramite dell'omissis,  e  un
gruppo di famiglie,  prevalentemente  di  origine  calabrese,  alcune
delle quali collegate alla 'ndrangheta, che possiamo definire «grandi
elettori», prevedevano, in  cambio  del  sostegno  elettorale,  varie
utilita' e la nomina di un loro rappresentante in seno  alla  Giunta:
omissis viene eletto consigliere ed ottiene la delega  al  omissis  a
seguito  di  specifica  richiesta  fatta  al  omissis   da   omissis,
unitamente a omissis (padre di  omissis),  immediatamente  prima  che
venisse presentata la Giunta. Tali accordi prevedevano,  inoltre,  il
consolidamento di  determinate  situazioni  di  illegalita'  gia'  in
essere (quali ad esempio il mantenimento dell'omissis e del  servizio
di trasporto rifiuti ai omissis, della c.d. veranda omissis a omissis
e dei c.d. «chioschi» ai omissis, omissis e omissis) o  l'ottenimento
di nuovi illegittimi benefici che nei  fatti  si  sono  concretizzati
nelle licenze edilizie ai clienti delle imprese  di  omissis  e  alla
moglie di omissis e nelle  erogazioni  economiche  comunali  elargite
anche  in  assenza  dei  previsti   requisiti   (quali   ad   esempio
l'assunzione tramite i voucher a omissis  debitore  di  omissis  e  a
omissis - zio materno del consigliere  comunale  omissis  -  oltre  a
sussidi economici di varia natura a numerosi soggetti appartenenti  o
collegati alle famiglie di cui sopra). 
    Il ruolo attivo  svolto  dal  omissis  sia  durante  la  campagna
elettorale che successivamente alla sua elezione emerge  in  numerosi
passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare. 
    «Il 16 febbraio 2014, omissis si reca da omissis  presso  l'hotel
omissis presente anche omissis; la conversazione dimostra i  rapporti
famigliari fra omissis  e  omissis  che  discute  delle  persone  che
intende mettere nella propria lista; in proposito omissis si  informa
se  sara'  inserito  omissis,  ma  omissis  si  dimostra   perplesso,
affermando che non lo avrebbero votato; i due interlocutori si  danno
conto del pieno appoggio da parte di omissis e omissis esorta omissis
a  fare  visita   alla   cognata   (probabilmente   omissis,   legale
rappresentate della ditta omissis) con l'intesa che  potrebbe  fargli
avere dei voti». 
    ... «Nella sera del 29 maggio omissis si incontra presso  l'hotel
con omissis presente anche omissis.  Nella  conversazione  che  segue
omissis insiste nell'impossibilita' di  conferire  un  assessorato  a
omissis,  ma  dichiara  che,  mantenendo  la  promessa   presa,   gli
conferira' un incarico importante, paragonabile a quello di assessore
che prevede anche un suo ufficio "omissis, orgoglio,  ...  detto  fra
noi, c'ha tutto in mano, i baracchini ine .... Piu' di  cosi'  cos'e?
C'ha mezzo potere ...". 
    In data 31 maggio, si reca presso l'hotel  omissis  e  parla  con
omissis; illustra le decisioni sulle nomine affermando di avere  dato
a omissis, anche se fa intendere che non  e'  persona  preparata,  la
delega al omissis; dichiara "l'assessorato omissis, io glielo ho dato
a omissis, perche' e' un omissis, che mi evita mille problemi.  Pero'
facciamo come vogliamo e decidiamo  noi."  omissis  afferma  che  non
avrebbe potuto conferire  l'assessorato  all'ambiente  a  omissis  in
quanto persona non in grado, che nel giro di poco sarebbe finito  nei
guai. Il conferimento a omissis della delega al  omissis,  nonostante
la  ritenuta  incompetenza,  e'  espressione  della  disinvoltura  ed
assenza di azione politica da parte del omissis ed  e'  dimostrazione
del fatto che lo stesso, a  fronte  dei  voti  raccolti  grazie  alle
famiglie "calabresi",  dovesse  accontentare  gli  esponenti  che  lo
avevano sostenuto». 
    Tra omissis e omissis esisteva infatti un rapporto  di  risalente
conoscenza e di  soggezione  di  omissis  rispetto  a  omissis,  come
confermato dall'episodio relativo alla celebrazione delle nozze della
figlia  di  quest'ultimo,  che  avrebbero  dovute  essere  celebrate,
secondo la prassi, dal vice sindaco. 
    L'O.C.C. pone in evidenza che il giorno precedente  la  cerimonia
omissis telefona a omissis e gli chiede di essere lui a celebrare  le
nozze e omissis «... acconsente con accondiscendenza». 
    Tale rapporto e' alla  base  dell'accordo  in  virtu'  del  quale
omissis  si  fa  procacciatore  dei  voti  presso  omissis,  omissis,
omissis, omissis, ed altri e garante degli impegni che omissis assume
verso questi «grandi elettori»,  primo  tra  tutti  l'assegnazione  a
omissis di  un  ruolo  di  rilievo  nell'ambito  dell'amministrazione
comunale. 
    La scelta  dei  componenti  della  Giunta  e'  infatti  questione
centrale in moltissimi colloqui, incontri e telefonate  svoltesi  tra
tutti i soggetti sopraelencati.  Nella  O.C.C.  si  legge  «In  altra
conversazione  del  29  maggio  omissis  e  omissis  discutono  delle
decisioni imminenti  circa  il  conferimento  degli  incarichi  nella
giunta facendo riferimento omissis». 
    ... «In altra parte  della  conversazione,  omissis  dichiara  di
avere dimostrato di essere arrabbiato con omissis e viene esortato  a
pretendere un assessorato facendo sapere a omissis che omissis ci  e'
rimasto male. Successivamente, omissis, parlando con  omissis,  padre
di omissis, e  omissis,  afferma  di  avere  parlato  con  omissis  e
dichiara che «lui deve darci ... ci deve dare  qualcosa  di  buono  a
omissis perche' ha preso omissis voti ... quando arriva qui gli  dico
dell'impegno che abbiamo  messo  ...».  Infine,  omissis  propone  di
andare a parlare con omissis. Nel corso della medesima conversazione,
omissis fa il conto  dei  voti  portati  a  omissis  pari  a  omissis
«perche' lui (omissis n.d.r.) omissis voti li ha presi lui lui, altri
omissis per noi altri l'ha presi ... fra tutti quegli  altri  ...  rh
scisa, ri prendi omissis voti, senza ...». 
    In  altre  conversazioni  i  due  indagati  (omissis  e  omissis)
dimostrano il loro disappunto sull'eventualita'  che  a  omissis  non
venga assegnato un assessorato. 
    La conferma della sussistenza  dello  status  di  soggezione  del
omissis  e  di  parte  dell'Amministrazione   comunale   alla   forza
intimidatrice di  coloro  che  ne  hanno  determinato  l'elezione  e'
condensata nel seguente passaggio dell'O.C.C. che riguarda sempre  la
fase di individuazione del ruolo  da  assegnare  a  omissis:  «Il  21
giugno 2014, nel corso di tre conversazioni  registrate  nell'ufficio
di omissis con il omissis, quest'ultimo ricostruiva i  giorni  appena
successivi alle consultazioni elettorali nei quali il  omissis  aveva
subito forti  pressioni  dai  soggetti  calabresi  affinche'  venisse
conferito a omissis un importante incarico  politico  in  comune.  Il
omissis spiega con preoccupazione alla omissis che  sarebbero  potuti
emergere dei problemi perche' il omissis, non avendo voluto  nominare
omissis assessore, e' stato fortemente condizionato  dalle  pressioni
di omissis. Omissis precisa che omissis, omissis e omissis (padre del
omissis) avevano esercitato  sul  omissis  una  "pressione"  "modello
Calabria" che aveva  intimorito  omissis  condizionandolo  nelle  sue
scelte. Il omissis, poi, racconta  di  essere  stato  avvicinato  lui
stesso da omissis e  omissis  in  piazza  omissis  a  Lavagna  e  che
costoro, in stile mafioso, gli hanno detto che il omissis  non  aveva
capito "un cazzo"; percio' si erano rivolti a lui affinche' "il  loro
ragazzo" (omissis)  potesse  ottenere  un  incarico  prestigioso  nel
Comune». 
    Come evidenziato  nel  provvedimento  di  custodia  cautelare  in
carcere, da parte del omissis e del suo storico predecessore  omissis
nonche'  da  parte  del  omissis  vi  e'  sempre   stata   la   piena
consapevolezza dello spessore criminale dei loro interlocutori. Vi si
legge infatti: «Dalle intercettazioni ambientali captate nell'ufficio
dell'omissis, che nel panorama politico del Tigullio  rappresenta  da
omissis un punto di riferimento per i politici e  gli  amministratori
pubblici  locali,  e  dalle   conversazioni   ambientali   registrate
nell'Ufficio  del  omissis   e   del   omissis,   si   comprende   la
consapevolezza, da parte di questi  soggetti,  delle  caratteristiche
criminali degli indagati ... omissis fin dagli anni '90 ha conosciuto
la famiglia omissis, quando ricopriva  l'incarico  di  omissis  nella
giunta del omissis». 
    A elezioni concluse, il compiacimento da parte degli  artefici  e
promotori dell'accordo pre-elettorale per l'esito delle consultazioni
amministrative emerge da alcuni passaggi  dell'O.C.C.  nei  quali  si
descrivono anche le pubbliche congratulazioni che il  omissis  riceve
nella piazza principale della cittadina. «Il 26 maggio 2014, omissis,
avuto conferma della  vittoria  elettorale,  festeggia  presso  p.zza
omissis, dove e' raggiunto da numerose persone tra le quali omissis e
omissis, come documentato dal servizio di osservazione in atti». 
    In una telefonata del 27  maggio  2014  intercorsa  tra  omissis,
omissis della ditta omissis, titolare dell'appalto per la raccolta  e
lo smaltimento dei rifiuti, e omissis «... i due commentano  in  tono
entusiastico (l'esito delle elezioni n.d.r.) e si  fa  riferimento  a
"una nuova strategia, piu' di prima e meglio di prima".». 
    Dall'attivita' svolta dalla Commissione di indagine,  cosi'  come
rassegnata  nell'allegata  relazione,  sono  anche  emerse   numerose
circostanze sintomatiche di  un'illecita  commistione  tra  interessi
privati del sindaco ed esercizio delle sue funzioni istituzionali. 
    Ed invero omissis ha sempre svolto attivita' imprenditoriale  nel
campo immobiliare; ha amministrato in proprio  l'omissis  (34)  ,  e'
stato socio della omissis (35) ,  presidente  della  omissis  (36)  ,
socio unico ed amministratore della societa' omissis (37) ,  titolare
dell'impresa   individuale   omissis   (38)    nonche'    consigliere
dell'Associazione  omissis   (39)   e   rappresentante   legale-socio
amministratore dell'Associazione omissis (40) . 
    In particolare  la  Commissione  ha  evidenziato  i  contesti  di
seguito riepilogati e per l'approfondimento dei quali si  rimanda  al
testo della relazione. 
Associazione omissis 
    Nell'aprile del 2014 il Comune di Lavagna ha pubblicato un  bando
di gara per un appalto di servizio di concessione e  di  gestione  di
alcuni impianti sportivi comunali (palestre ed impianti del parco del
cotonificio). La durata della concessione e' fissata in otto anni  ed
il  valore  presunto  dell'affidamento  in  €  100.000,00   all'anno.
Tuttavia,  nel  bando,  nello  specificare  il   valore   complessivo
dell'appalto, viene erroneamente indicato l'importo di €  400.000,00,
invece di quello effettivo di € 800.000,00 (ossia € 100.000,00  annui
per gli 8 anni della concessione). 
    Nel omissis, sopravvenuta la giunta omissis, perviene  al  comune
un'unica offerta formulata dall'Associazione omissis,  di  cui,  come
detto, il omissis e' omissis (41)  ed alla quale  il  servizio  viene
poi aggiudicato. 
    La gara, connotata  da  errori  e  vizi  materiali  evidenti,  ha
favorito l'unico partecipante che e' strettamente legato al omissis e
ha comportato  l'aggiudicazione  dell'appalto  a  quell'Associazione.
(Vedasi pag. 150 e seguenti della relazione). 
Cooperativa omissis per Via omissis 
    Nel omissis la cooperativa omissis aveva ottenuto dal  Comune  di
Lavagna l'assenso preventivo allo Strumento urbanistico attuativo per
due programmi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in  qualita'
di soggetto attuatore di un progetto di prime case  (social  housing)
da realizzarsi il primo in via omissis - via omissis e il secondo  in
via omissis - via omissis. 
    Nel omissis la Regione Liguria ha espresso parere positivo per il
progetto di via omissis - via omissis. 
    All'epoca omissis era omissis di tale cooperativa (42) . 
    Nel maggio omissis il Comandante della polizia locale di Lavagna,
Fabio  Terrile,  all'esito  di  un  controllo  effettuato  presso  il
cantiere edile aperto  dalla  cooperativa  omissis  di  via  omissis,
accerta l'avvio di lavori senza la necessaria concessione del diritto
di superficie. Quella concessione viene  poi  rilasciata  all'impresa
nel  successivo  agosto  omissis  dalla  giunta  omissis,   da   poco
insediatasi. La relativa delibera di Giunta comunale prevede anche un
cofinanziamento comunale di € 61.228,75 a  favore  della  cooperativa
omissis. 
    Tale vicenda  delinea  un'illecita  commistione  tra  l'interesse
privato del omissis  nelle  attivita'  della  cooperativa  omissis  e
l'esercizio delle funzioni istituzionali  per  il  perseguimento  dei
pubblico interesse. (Vedasi pag. 42 e seguenti della relazione). 
    Tra i componenti della giunta omissis  sono  indagati,  oltre  al
omissis, gli omissis: 
      omissis (43)  - ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323
c.p., in quanto  come  omissis  del  Comune  di  Lavagna  con  delega
all'omissis, in  concorso  con  omissis,  omissis,  entrambi  PP.UU.,
nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione di norme di legge e
di regolamento, ha omesso di assumere i provvedimenti  amministrativi
di sua competenza per interrompere le gravi irregolarita' riscontrate
(diffida a rendere idoneo il sito di trasbordo) e anzi  ha  rinnovato
il contratto di locazione della stazione di trasbordo di rifiuti sita
in loc. omissis, della ditta  omissis  di  omissis,  riconducibile  a
omissis; 
      omissis (44) - ipotesi di reato di cui all'art. 86 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  perche'  in
concorso con omissis,  per  ottenere  a  proprio  vantaggio  il  voto
elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi il 25  maggio  2014
nel Comune di Lavagna (GE), ha promesso e dato a piu' elettori  varie
utilita'; 
      ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p., in quanto
come omissis con delega al omissis del Comune di Lavagna, in concorso
con omissis e con omissis, responsabile del  omissis  del  Comune  di
Lavagna, in qualita' di P.U. nello svolgimento delle sue funzioni, in
violazione  di  norme  di  legge  e  di  regolamento  (codice   della
navigazione),  ometteva  intenzionalmente  e  per  lungo   tempo   di
effettuare nel corso della stagione balneare  omissis  (da  maggio  a
settembre omissis), nonostante le segnalazioni a  loro  pervenute,  i
controlli alle quattro attivita' commerciali ambulanti con sede fissa
intestate a omissis, omissis, omissis e omissis, ubicate  in  Lavagna
(GE), sul omissis, e nel  momento  in  cui  il  funzionario  comunale
omissis e in piu' occasioni omissis effettuavano sopralluoghi (in  un
caso il sopralluogo veniva effettuato in presenza del omissis) al cui
esito  segnalavano  per  iscritto  all'ufficio  omissis  ed  al   suo
dirigente omissis l'esistenza di evidenti irregolarita', non adottava
di concerto con i co-indagati le previste sanzioni e non imponeva  lo
sgombero immediato delle parti abusivamente  occupate;  in  tal  modo
procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nello
svolgimento di un'attivita' equiparata ad uno stabilimento  balneare,
attraverso l'occupazione abusiva di uno spazio sul demanio marittimo; 
      omissis (45) - ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e  323
comma 2, c.p., in quanto come omissis con  delega  alla  omissis  del
Comune di Lavagna e come  omissis  della  omissis,  in  concorso  con
omissis nonche' omissis della omissis - strettamente  collegata  alla
omissis - proprietaria per una quota pari al 50% dell'albergo omissis
sito a Lavagna, in via omissis - consapevoli  del  proprio  interesse
economico privato nella delibera del Consiglio comunale omissis, data
omissis, avente ad oggetto «Presa atto delle sentenze  del  Tribunale
amministrativo regionale della Liguria ricorsi n. 732-840-731/2011 in
merito alla Variante al Piano regolatore generale ai sensi  dell'art.
2 della legge regionale 7  febbraio  2008,  n.  1  -  Misure  per  la
salvaguardia  e  la  valorizzazione  degli  alberghi  e  disposizioni
relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistica
ricettiva  negli  strumenti  urbanistici  comunali  -  e  conseguente
abrogazione delle deliberazioni di Consiglio comunale  n.  omissis  e
delle conseguenti deliberazioni n. omissis e n. omissis del  omissis,
non si sono astenuti dal votarla, anzi, omissis e' risultato  esserne
il promotore. 
    L'attivita'  della   Giunta   omissis   e'   risultata   peraltro
«confermativa» di una modalita' gestionaLe instaurata a  partire  dal
omissis dell'omissis. L'indagine  giudiziaria  e  la  Commissione  di
indagine hanno rilevato  un  ruolo  di  rimarchevole  condizionamento
svolto dall'omissis sia su parte della  componente  politica  che  su
parte di quella amministrativa del Comune di Lavagna; ella infatti in
innumerevoli occasioni si e' attivata per perorare le  richieste  dei
sostenitori politici della Giunta omissis, sui quali anche lei  aveva
in passato fondato i propri risultati elettorali. 
    Omissis, almeno in un'occasione, ha precisato al omissis  che  il
candidato  omissis  era  sostenuto  da   un   gruppo   delinquenziale
organizzato,  aggiungendo  che,  al  momento,  quelle  persone  erano
«dormienti» perche' erano stati da lei anestetizzati attraverso delle
promesse. Palesava, comunque, che si trattava di soggetti pericolosi. 
    A titolo di esempio, si riferisce di alcune ulteriori circostanze
ritenute particolarmente significative per delineare il ruolo che  la
stessa ha nel tempo  e  fino  ad  oggi  ricoperto  all'interno  della
realta' lavagnese. 
    Nel giugno  omissis,  omissis  convoca  nel  proprio  ufficio  il
consigliere con delega omissis con il  quale  intrattiene  una  lunga
conversazione alla quale, ad un certo  punto,  partecipa  il  omissis
(46) omissis che lavora spesso con il Comune di  Lavagna).  Lo  scopo
dell'incontro e' quello di dare dei suggerimenti a omissis, di fargli
comprendere l'importanza delle deleghe ricevute, di  proporsi  a  lui
quale persona in grado di  consigliarlo  e  presentargli  il  omissis
quale suo ulteriore referente. Nel corso della conversazione  omissis
ammette espressamente di avere ricevuto le  preferenze  da  parte  di
omissis e di omissis ed espone il problema relativo alle  concessioni
di spazi nelle spiagge libere di omissis rispetto alla necessita'  di
mantenere la promessa elettorale  fatta  dal  omissis  alle  famiglie
omissis, omissis, omissis, omissis che svolgono attivita' commerciale
in quegli spazi. 
    Nello stesso  periodo  omissis,  padre  di  omissis,  si  rivolge
all'omissis chiedendole di  aiutarlo  a  trovare  un  lavoro  per  il
figlio, che all'epoca della richiesta era detenuto, affinche' potesse
restituire la somma di  denaro  prestatagli  da  omissis,  cugino  di
omissis. La Commissione di indagine  ha  accertato  che  il  omissis,
appena scarcerato, ha ottenuto l'erogazione  di  voucher  per  lavoro
occasionale accessorio  negli  anni  omissis  e  omissis,  nonostante
l'ostativita' dei suoi precedenti penali. 
    A fine settembre omissis l'omissis riceve nel suo studio  omissis
e il dirigente comunale omissis per  cercare  una  soluzione  per  la
questione della c.d. «Veranda omissis». 
    Nel corso di tale conversazione, emerge con  chiarezza  l'accordo
elettorale poiche' omissis  fa  espresso  riferimento  alla  promessa
ricevuta in merito alla veranda. Omissis si preoccupa di capire se e'
possibile una soluzione amministrativa e il dirigente comunale spiega
che sarebbe  possibile  solo  con  una  delibera  comunale,  ma  tale
soluzione esporrebbe il omissis al rischio  di  un  attacco  politico
della minoranza. Gli interlocutori si preoccupano anche di verificare
a chi sia attribuita per competenza la trattazione della pratica e si
tranquillizzano quando si  comprende  che  spetta  a  omissis.  Nella
stessa circostanza  omissis  e  omissis  affermano  che  omissis  non
sarebbe  diventato  omissis  senza  il  loro   intervento;   omissis,
profondamente adirato per il protrarsi della vicenda  della  «Veranda
omissis», arriva ad affermare che se omissis non avesse mantenuto  la
promessa avrebbe subito conseguenze fisiche. 
    Nel luglio  omissis  l'omissis  si  interessa  allo  stato  della
pratica omissis (capannone via omissis  che  viene  ristrutturato  da
omissis) parlandone con il omissis. 
    A dicembre omissis, nel corso di una  conversazione  nell'ufficio
dell'omissis,  tra  quest'ultima,   omissis   e   l'allora   omissis,
quest'ultimo viene informato che il Comune di Lavagna non  ha  ancora
concesso il permesso di costruire a  omissis.  Omissis  riferisce  di
aver comunque iniziato, in maniera «abusiva», i lavori nel  capannone
di omissis ma che ora non poteva proseguire oltre abusivamente. 
    La  Commissione  di'  indagine  ha  accertato  che   nei   giorni
successivi la Giunta omissis ha approvato la delibera che equipara la
fidejussione bancaria a quella assicurativa a garanzia del  pagamento
degli oneri di urbanizzazione e che nel febbraio del omissis e' stato
rilasciato al omissis il permesso a costruire. 
    Il tenore e le  modalita'  di  tutti  questi  accordi  confermano
l'esistenza  di  illeciti  scambi  di  favori  che  rientrano  in  un
collaudato  sistema  clientelare  volto  a  soddisfare  le   promesse
elettorali. 
    La gestione clientelare dell'Ente locale  Comune,  improntata  al
soddisfacimento degli interessi privati di una ristretta  cerchia  di
cittadini - alcuni dei quali anche collegati alla 'ndrangheta -  piu'
che alla trasparente e imparziale gestione del pubblico interesse  di
tutta la cittadinanza, pare ulteriormente confermata da  un  episodio
verificatosi nell'agosto u.s. quando il Commissario Straordinario  si
era gia' insediato a gestire il Comune di Lavagna, la Commissione  di
indagine era in piena attivita' e  le  misure  cautelari  restrittive
disposte dal g.i.p.  del  Tribunale  di  Genova  con  la  piu'  volte
menzionata ordinanza restavano vigenti. 
    Il 30 agosto l'attuale  segretario  comunale  di  Lavagna,  viene
avvicinata dall'omissis - all'epoca detenuta agli arresti domiciliari
pur con varie autorizzazioni ad uscire - nei pressi della sala giochi
«Sale e Pepe», notoriamente frequentata da pregiudicati locali e gia'
piu' volte oggetto di controlli effettuati dalle  Forze  dell'ordine,
che le dice testualmente: «Il Comune e' nelle vostre mani,  il  paese
e' abbandonato a se stesso, ma noi ci ricorderemo di certe persone!». 
L'attivita' dell'Ente 
    Come emerge in modo puntuale dalla relazione della Commissione di
indagine, le scelte  amministrative  poste  in  essere  risultano  in
numerosi casi non in linea con le  direttive  comunitarie  e  con  lo
stesso codice dei contratti, che ispira i suoi dettami a  criteri  di
trasparenza e partecipazione ampia ed estesa, volta  a  garantire  un
regime  di  concorrenza  effettiva  nella  scelta  del  soggetto  cui
affidare la realizzazione di un'opera o di un servizio pubblico. 
    Al  contrario,  il  modo  di  procedere  dell'amministrazione  ha
evidenziato la volonta' di mantenere rapporti privilegiati con  ditte
determinate - la vicenda degli affidamenti del servizio di raccolta e
smaltimento  rifiuti  o   quella   della   c.d.   «Veranda   omissis»
rappresentano l'espressione emblematica  di  tale  modus  operandi  -
ponendo in evidenza  l'interesse  dell'amministrazione  in  carica  a
mantenere, in taluni casi, situazioni di monopolio in favore di ditte
locali, sottraendole al rischio di una  concorrenzialita'  esterna  e
suffragando  l'ipotesi  di  un'attivita'  amministrativa   svolta   a
vantaggio di soggetti legati alla criminalita' organizzata. 
    In particolare, la Commissione di indagine ha concentrato la  sua
attenzione su alcune tematiche gia' oggetto dell'indagine giudiziaria
e nelle quali si riscontrano forme sintomatiche  di  condizionamento,
sia  degli  amministratori  che  dei  dirigenti,   da   parte   della
criminalita' organizzata tali da determinare la compromissione  della
libera determinazione degli organi comunali, ossia la alterazione del
procedimento di formazione  della  volonta'  degli  amministratori  e
dirigenti tale da sviare l'attivita'  del  Comune  dal  perseguimento
degli interessi della collettivita'. 
Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti: «l'affare rumenta» 
    L'attivita' di verifica posta  in  essere  dalla  Commissione  di
indagine ha posto in rilievo come  fin  dal  omissis  l'attivita'  di
smaltimento dei rifiuti sia caratterizzata da  un  continuo  rapporto
diretto o  indiretto  con  imprese  e  figure  legate  alla  famiglia
omissis. 
    Invero  nel  omissis  il  servizio  rifiuti  viene  affidato  con
contratto n. omissis del omissis (concessione) alla omissis  composta
da omissis (mandataria) e le ditte omissis di omissis ed di omissis -
figlio di omissis (mandanti). 
    E' sicuramente emblematica la circostanza che,  a  seguito  della
risoluzione del contratto avvenuta nell'aprile omissis per  acclarata
illegittimita' dell'affidamento, basato su false attestazioni  di  un
requisito essenziale ai  fini  dell'aggiudicazione,  il  servizio  di
raccolta  e  smaltimento  rifiuti  continui  ad  essere  affidato   a
trattativa privata,  anche  se  temporaneamente,  alla  stessa  ditta
omissis di omissis - subentrata ad omissis -  e  cio'  nonostante  il
parere contrario formulato dal Comitato Regionale di Controllo  della
Regione Liguria. 
    Nel  novembre  omissis  viene  avviata  una  nuova  procedura  di
licitazione  privata  per  il  servizio  di  raccolta  e  smaltimento
rifiuti,  procedura  che  si  conclude   nel   maggio   omissis   con
l'aggiudicazione (con contratto n. omissis del omissis) alla  omissis
di omissis (mandataria) ed omissis di omissis  -  figlio  di  omissis
(mandante). 
    La durata del contratto e' prevista per un periodo di cinque anni
dal  1°  agosto  omissis  al  31  luglio  omissis  e  successivamente
prorogata fino al omissis. 
    La Commissione si e' soffermata sul capitolato speciale  relativo
al servizio che prevede che  l'attivita'  di  trasporto  dei  rifiuti
debba compiersi in un'apposita area munita dei necessari requisiti di
legge messa a disposizione del comune, oppure, che il comune medesimo
si riservi di  individuare  e  segnalare  all'impresa  aggiudicatrice
eventuali siti alternativi senza che la ditta medesima possa avanzare
alcuna maggiore richiesta di compenso (47) . 
    In pendenza del contratto omissis  ed  in  violazione  di  quanto
contenuto nel predetto capitolato speciale,  emerge  dalle  verifiche
che, con convenzione n. omissis del omissis, viene  autorizzato  fino
al omissis l'utilizzo dell'area di omissis di proprieta' dei fratelli
omissis, come area di trasbordo per la movimentazione dei rifiuti. 
    L'utilizzo  della  predetta  area  avviene  in   forza   di   una
convenzione stipulata tra il Comune di  Lavagna,  nella  persona  del
omissis e l'omissis ed il predetto atto  vincola  sia  il  Comune  di
Lavagna  che  i  futuri  affidatari  del  servizio  di  raccolta   ad
utilizzare la  stazione  di  trasbordo  di  omissis  fino  ad  aprile
omissis. 
    La convenzione, pone  a  carico  del  comune  un  onere  di  euro
62.000/anno fino al 30 aprile 2003, di euro 72.000/anno  fino  al  30
giugno  2006  e  di  euro  200.000/anno  fino  al  30  maggio   2015;
complessivamente negli anni e fino al 2015 il Comune di Lavagna viene
vincolato ad una spesa di oltre euro 2.200.000. 
    Emblematico e' il ruolo dell'omissis, la  quale  con  la  stipula
della convenzione n. omissis del omissis, pone le basi per creare  un
sistema di monopolio nella gestione rifiuti  che  le  amministrazioni
successive, e, da ultimo, la Giunta omissis, continuano a  perpetrare
negli anni. 
    La locazione onerosa e pluriennale  (dal  omissis  al  omissis  e
successivamente  prorogata)   del   sito   di   omissis   avvantaggia
ingiustamente ed illegalmente nel tempo la famiglia omissis che viene
imposta  dall'amministrazione  locale  anche  nei  rapporti   con   i
successivi affidatari del servizio, arrecando al comune un  rilevante
danno economico ed assicurando alla stessa famiglia omissis una  vera
e propria rendita di posizione. 
    Negli anni successivi  il  sistema  della  gestione  dei  rifiuti
continua a ruotare intorno alla famiglia omissis. 
    Invero, a decorrere dal omissis, data di scadenza  del  contratto
omissis, anziche' avviare una  nuova  procedura  concorsuale  per  il
servizio  di  raccolta  e  smaltimento   rifiuti,   l'Amministrazione
comunale stipula con la ditta omissis singoli  contratti  di  appalto
temporanei a trattativa privata. 
    La Commissione si e' soffermata sulle modalita' di  frazionamento
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che risulterebbero
in violazione dell'art. 125, comma 13,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 (Art. 13 - Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione periodica  e  non  periodica,
che non ricade nell'ambito di  applicazione  del  presente  articolo,
puo' essere artificiosamente frazionata  allo  scopo  di  sottoporla,
alla disciplina delle  acquisizioni  in  economia  ...)  evidenziando
altresi', l'anomala circostanza che ben nove contratti su tredici  in
un periodo di tre anni (omissis) sono stati aggiudicati  sempre  alla
medesima ditta omissis. 
    Il predetto organo ha osservato che  da  maggio  omissis  a  fine
gennaio omissis il servizio di raccolta e smaltimento  rifiuti  viene
artificiosamente ed immotivatamente frazionato, in  violazione  delle
norme  in  vigore,  senza  addurre   giustificazioni   tecniche   ne'
funzionali,  soprattutto  in  relazione  ad  un  servizio  che,   per
risultare efficiente, dovrebbe essere organizzato e gestito  in  modo
organicamente unitario. 
    Solo all'inizio del omissis,  a  seguito  di  procedura  di  gara
bandita  nell'agosto  del  omissis,  con  contratto  n.  omissis  del
omissis, il servizio  di  raccolta  rifiuti  viene  affidato  per  un
periodo di sei anni (omissis)  all'omissis,  costituita  dalle  ditte
omissis e omissis. 
    Tuttavia, i rapporti tra Comune di Lavagna  e  la  ditta  omissis
continuano  sia  in  virtu'  del  vincolo  oneroso  derivante   dalla
convenzione del omissis per  l'utilizzo  di  omissis  sia  in  quanto
l'omissis acquisiva contratti di subappalto di servizio  dall'omissis
medesimo - subappalti riguardanti attivita' rilevanti nella  gestione
rifiuti. 
    Con l'Amministrazione omissis il servizio di raccolta dei rifiuti
alla sua scadenza (omissis) viene prorogato in un primo  momento  per
un anno fino a omissis, successivamente al  omissis  ed,  infine,  al
omissis. 
    Parallelamente  alla  sua  scadenza,  l'Amministrazione   omissis
proroga,  altresi',  la  convenzione  n.  omissis  del  omissis   per
l'utilizzo della stazione di trasbordo rifiuti in  localita'  omissis
con la ditta omissis, dapprima per un  anno  per  tutto  il  omissis,
successivamente  fino  al  omissis  ed,  infine,  fino  al   omissis,
nonostante che il omissis ed il omissis fossero stati informati da un
funzionario del comune in ordine alla circostanza  che  il  contratto
posto in essere con la ditta omissis non potesse essere prorogato. 
    E' evidente che la scelta di prorogare la convenzione n.  omissis
del omissis con la ditta omissis per  l'utilizzo  della  stazione  di
trasbordo   rifiuti   in   localita'   omissis   non   trova   alcuna
giustificazione di carattere giuridico-economico e  sembra  piuttosto
indirizzata a vincolare la ditta  omissis  ad  utilizzare  l'area  di
proprieta' della famiglia omissis, per  il  cui  utilizzo  il  Comune
continuera' a corrispondere un elevato canone di locazione. 
    Pertanto, dall'esame degli  atti,  emerge  che  fin  dal  omissis
risulta una presenza continua dei  fratelli  omissis,  attraverso  le
societa'  a  loro  riconducibili,  nelle  attivita'  di  raccolta   e
smaltimento dei rifiuti nel Comune di  Lavagna,  presenza  alimentata
dalle scelte delle amministrazioni che si sono susseguite negli  anni
volte a favorire ingiustificatamente la  posizione  dei  omissis  che
hanno condizionato l'intero sistema della  gestione  dei  rifiuti  di
Lavagna sottomettendolo esclusivamente ai loro interessi economici. 
    Emblematica e' la conversazione registrata a  febbraio  2014  tra
omissis ed altri all'interno della hall del suo Hotel omissis, di cui
l'A.G.  ha  autorizzato  l'utilizzo.  In  quella   circostanza   egli
sottolinea che da 40 anni lui e i suoi  fratelli  si  occupano  della
raccolta dei rifiuti e del  loro  conferimento  in  una  stazione  di
trasbordo da loro stessi costruita: «La discarica ..  si  lassu'  ...
inc. ... la voleva fare il comune ma, l'abbiamo fatta noi cosi' siamo
... noi siamo nella spazzatura la raccoglievano i  miei  fratelli  da
... inc. ... gia' 40 anni ...». 
    Di  quanto  sopra  l'Amministrazione  omissis  ne  e'  pienamente
consapevole se si tiene conto del colloquio  tenutosi  il  3  gennaio
2015, riportato nelle intercettazioni relative all'indagine «I  Conti
di Lavagna» ed evidenziato nella  relazione  della  Commissione,  nel
corso del quale il omissis, in presenza del omissis, del fratello  di
questi, omissis e del funzionario comunale omissis,  rappresenta  che
in base alla sua esperienza di amministratore  pubblico  la  gestione
dei rifiuti a Lavagna da 20 anni e' «in  mano  ai  mafiosi»  come  la
famiglia omissis: «io ci sono gia' passato 20 anni fa ... la  rumenta
e' in mano ai mafiosi ... tipo omissis ... eh ...». 
    Durante il colloquio emerge, in tutta la sua evidenza, il livello
di  condizionamento  e,  in  particolare,  la  consapevolezza   della
mancanza di alternativa a tale sistema  di  illegalita',  in  quanto,
come asserito dal sindaco, soluzioni  diverse  avrebbero  esposto  il
medesimo a gravi ritorsioni: 
      omissis (omissis) «... bisognerebbe avere la forza che qualcuno
di noi, non noi, ma uno vicino a noi ... facesse ... una  cooperativa
come va fatta ... pero' ti fan saltare i mezzi ...»; 
    omissis «... hai ragione un conto e' se fossero comunali  ...  se
e' una cooperativa ... saltano i mezzi ...»; 
      omissis «.... no, saltano i mezzi dopo un ... inc. ...»; 
      omissis «... saltano ... saltano ... inc. (forse dice un anno e
mezzo) ... e saltano i mezzi ... il  comune  e'  diverso,  perche'  i
mezzi del comune li fan saltare ... inc. ...». 
    Di non minore rilievo  e'  la  vicenda  riguardante  il  traffico
illecito di rifiuti per il quale risultano indagati, tra gli altri, e
tratti in arresto omissis,  ed  i  fratelli  omissis  e  omissis,  in
qualita' di proprietari del terreno sito in omissis. 
    In particolare i omissis, gestivano la stazione di trasbordo, con
modalita'  totalmente  illecite  contravvenendo   alle   prescrizioni
imposte dalla normativa vigente,  dall'autorizzazione  provinciale  e
dal contratto di affitto con il Comune di  Lavagna,  realizzando  con
cadenza quasi quotidiana, attivita' di «miscelazione» di  rifiuti  di
ogni genere, compreso lo smaltimento anche di rifiuti speciali. 
    Il medesimo versava rifiuti di genere  diverso  nel  compattatore
destinato a quelli di tipo indifferenziato e  trasportava  l'amalgama
alla discarica di Genova-Scarpino mediante l'utilizzazione  di  falsi
formulari. 
    Inoltre nell'ambito dello stesso procedimento penale, sono  stati
sottoposti a provvedimenti cautelari per truffa  aggravata  ai  danni
dello Stato omissis in qualita' di socio, omissis in qualita' di soda
e legale rappresentante, omissis, in qualita'  di  amministratore  di
fatto dell'omissis e denunciati in  stato  di  liberta'  omissis,  di
omissis, in qualita' di direttore tecnico, in quanto  permettevano  a
terze persone  e  ditte  non  autorizzate  di  confluire  rifiuti  di
qualsiasi   natura   all'omissis,   che   successivamente    venivano
trasportati,   facendoli   risultare   falsamente    quali    rifiuti
indifferenziati, alla discarica di Scarpino. 
    In tal modo realizzavano un triplice ingiusto vantaggio economico
derivante dai pagamenti effettuati dai soggetti e ditte terze che non
avevano titolo a conferire i propri rifiuti all'omissis, dai maggiori
importi delle fatture emesse nei confronti dell'omissis  per  elevati
quantitativi dei rifiuti indifferenziati trasportati a Scarpino e dai
conseguenti minori costi  per  il  mancato  conferimento  di  rifiuti
differenziati ai previsti centri di smaltimento rifiuti autorizzati. 
    Come emerge dall'ordinanza  di  custodia  cautelare  la  gestione
dell'omissis e' stata anche uno  degli  elementi  caratterizzanti  il
voto di scambio nelle ultime elezioni amministrative,  infatti  nella
attivita' di indagine in argomento e' stato accertato che  omissis  e
omissis, per ottenere a proprio vantaggio il  voto  elettorale  nelle
elezioni amministrative svoltesi il 25  maggio  2014  nel  Comune  di
Lavagna hanno promesso e dato a omissis, omissis, omissis e  omissis,
di  omissis  e  omissis  l'utilita'  consistente  nella  proroga  del
contratto di appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani concessa a
omissis dal Comune di Lavagna alla  omissis  che,  a  sua  volta,  in
sub-appalto, ha confermato la gestione dell'omissis e  del  trasporto
dei rifiuti di cui trattasi alla detta omissis di omissis. 
    Lo scenario sovraesposto, riguardante la  gestione  illecita  dei
rifiuti, e' aggravato anche dalla circostanza che il  omissis  ed  il
omissis, che all'uopo risultano indagati per abuso di ufficio,  erano
a conoscenza della situazione  di  illegalita'  nel  trattamento  dei
rifiuti, sia sulla  base  delle  segnalazioni  effettuate  da  alcuni
dipendenti sia perche' gli  stessi,  come  emerge  dall'ordinanza  di
custodia  cautelare,  hanno  visionato  i  filmati  che  riprendevano
omissis mentre mischiava i rifiuti. 
    Gli  stessi  omettevano  di  assumere  i  provvedimenti  di  loro
competenza per interrompere le gravi  irregolarita'  riscontrate  nel
sito di trasbordo ed emerse a seguito delle  segnalazioni  effettuate
da  alcuni  dipendenti  comunali.  Non  solo,  rinnovavano  anche  il
contratto di locazione della stazione di trasbordo  di  rifiuti  alla
ditta omissis di omissis; nell'atto di proroga (delibera n.  omissis,
approvata in data omissis  dalla  giunta  comunale  di  Lavagna)  era
appositamente pretermesso ogni riferimento  alla  relazione  all'uopo
predisposta dal responsabile tecnico del comune in cui si evidenziava
che l'area adibita al trasbordo mancava di alcuni requisiti di legge. 
I chioschi 
    La gestione delle aree demaniali costituisce l'ulteriore  vicenda
comprovante come l'amministrazione abbia  perseguito  nell'ambito  di
alcune vicende amministrative interessi privati di alcune famiglie  i
cui voti sono stati convogliati dalle famiglie omissis  per  favorire
l'elezione del omissis. 
    Come ampiamente evidenziato nella relazione della Commissione, la
procedura  finalizzata  al  rilascio  di   concessione   di'   affido
temporaneo di suolo demaniale per  il  periodo  balneare  estivo  (1°
maggio-30 settembre) e per la durata  di  4  anni  (2012-2015)  viene
attivata dalla Amministrazione comunale per dotare una  zona,  vocata
alla balneazione libera, di essenziali servizi minimi. 
    La superficie da assegnarsi, destinata al posteggio di furgoni da
adibire a chiosco/bar e' di 20  mq.  (mt.  2,50  x  mt.  8,00)  e  la
scadenza dell'assegnazione medesima viene  fissata  al  30  settembre
2015. 
    In prossimita' della stagione estiva 2015, con delibera di Giunta
comunale, n. omissis del  omissis,  presieduta  dal  omissis  vengono
formulati indirizzi sulla gestione  degli  spazi  e  dei  servizi  in
concessione sulla passeggiata a mare e viene prevista, per i titolari
dell'occupazione  demaniale,  un  ampliamento  di  ulteriori  30  mq.
rispetto ai 20 mq. originari e,  pertanto,  fino  ad  una  superficie
massima complessiva di 50 mq. 
    Nell'aprile 2016, ad autorizzazioni ormai  scadute  ed  in  vista
della  nuova  stagione  balneare,  vengono  prorogati  con  determina
dirigenziale n. 203 dei 15 aprile 2016,  i  titoli  autorizzativi  ai
titolari, gia' assegnatari degli spazi nel quadriennio conclusosi. 
    La  Commissione  ha  posto  in  rilievo  come   l'Amministrazione
comunale, alla scadenza  dei  titoli  autorizzativi,  avrebbe  dovuto
perseguire l'interesse pubblico con una nuova  procedura  concorsuale
in  modo  da  assicurare  la  par  candido  di  tutti   i   possibili
partecipanti ad una nuova gara. 
    Gli  atti  dell'Amministrazione  comunale  (delibera  di   Giunta
comunale n. omissis del omissis e determina dirigenziale  n.  omissis
del  omissis),  con  cui  viene  disposta  la  proroga   dei   titoli
autorizzativi, non  contengono,  cosi'  come  messo  in  rilievo  dal
predetto  organo,   motivazioni   giuridicamente   valide   tali   da
giustificare la proroga medesima. 
    Inoltre, stante la stagionalita' dei manufatti non si riscontrano
esigenze di continuita' in ordine  alla  permanenza  temporale  delle
installazioni, cosi'  come,  invece  motivato  dalla  Amministrazione
comunale e sostegno della intervenuta proroga. 
    La circostanza maggiormente fuorviante, emersa  nel  corso  della
verifica, e' l'attestazione da parte dei responsabili dei  competenti
uffici  che  nel  precedente   periodo   di   gestione   sono   state
correttamente eseguite le prestazioni da parte dei gestori. 
    Invero,  come  piu'   ampiamente   riportato   nella   relazione,
molteplici sono stati i sopralluoghi da parte  degli  uffici  tecnici
del comune, al termine dei quali sono  state  rilevate  irregolarita'
anche di natura penale. 
    Nonostante  i  molteplici  e   gravi   abusi,   nella   determina
dirigenziale n. omissis del omissis, il dirigente  comunale  afferma,
in modo del tutto  fuorviante,  che  gli  operatori,  titolari  delle
autorizzazioni  in  essere,   hanno   effettuato   correttamente   le
prestazioni. 
    La Commissione ha, pertanto, posto in rilievo che scopo sia della
delibera n. omissis che della determina n. omissis e' stato quello di
mantenere  in  essere  le  occupazioni  in  atto   con   i   medesimi
assegnatati, oltre, ad ampliarne l'estensione,  pur  non  sussistendo
impedimenti per l'avvio di una nuova procedura  concorsuale  e  reali
esigenze di continuita'. 
    Inoltre, e' da evidenziare che  a  tutela  e  nell'interesse  dei
titolari delle autorizzazioni, l'apparato amministrativo ha, mediante
azioni ed omissioni, per anni evitato di adottare atti sanzionatori e
revocatori assecondando,  come  meglio  precisato  in  prosieguo,  le
indicazioni della componente politica, e  sanando,  come  di  seguito
precisato, di fatto le numerose irregolarita' riscontrate. 
    Si sottolinea che i rilievi formulati  dalla  Commissione  paiono
confermare l'ipotesi investigativa emersa dall'indagine «I  Conti  di
Lavagna» ed enunciata nell'ordinanza di custodia  cautelare  adottata
dalla magistratura genovese e, precisamente, che le decisioni assunte
dagli amministratori e portate a compimento da  alcuni  dirigenti  ed
impiegati di quel comune  fossero  finalizzate  a  tenere  fede  agli
impegni assunti con i  sostenitori  elettorali,  in  particolare  con
alcuni titolari dei chioschi nelle  persone  di  omissis,  omissis  e
omissis. 
    Tra questi un ruolo di spicco nei collegamenti  con  la  famiglia
omissis e' svolto da omissis, che,  come  risulta  dall'ordinanza  di
custodia cautelare emessa dal  g.i.p.  del  Tribunale  di  Genova  n.
omissis del omissis, si reca in  diverse  occasioni  da  omissis  per
discutere   delle   questioni   legate   all'esito   delle   elezioni
amministrative. 
    Dagli atti di indagine risulta che,  ad  elezioni  amministrative
concluse, omissis, con altri, ha esercitato pressioni  esplicite  sul
omissis,  al  fine  di  far  ottenere  un  incarico  prestigioso   al
consigliere di riferimento, individuato nel  consigliere  omissis,  a
cui e' stata poi conferita la delega al omissis. 
    Emblematico, e', altresi', il  contenuto  delle  intercettazioni,
delle quali la Commissione ha potuto  avere  contezza  in  virtu'  di
autorizzazione dell'A.G., che rilavano  l'interessamento  di  omissis
sulla vicenda e dimostrano le promesse fatte in  campagna  elettorale
da omissis alle famiglie, titolari dei chioschi, sopra menzionate. 
    Nel corso di un colloquio tra omissis ed il consigliere  omissis,
quest'ultimo espone il problema relativo al rispetto  della  promessa
elettorale fatta dal omissis alle famiglie che  occupano  le  spiagge
libere  attrezzate  di  agevolarle  nello  svolgimento   della   loro
attivita' commerciale. 
    L'atteggiamento   dell'Amministrazione   comunale   di   assoluto
favoritismo nei confronti dei titolari dei chioschi si evince, anche,
dalla mancata adozione dei  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca
delle concessioni, nonostante Le segnalazioni di irregolarita'. 
    Al riguardo significativa e' la circostanza che solo, a  stagione
balneare ampiamente terminata, il Comune di Lavagna, a fronte di  una
segnalazione  di  abuso,  emetteva  apposito  provvedimento  con  cui
ordinava di rimuovere i manufatti  abusivamente  collocati  sull'area
demaniale; l'intervento veniva realizzato, dunque, in un  momento  in
cui l'affitto di attrezzature balneari e l'utilizzo  dei  servizi  di
spiaggia non erano praticati. 
    Significativo e' il contenuto dell'attivita' di  intercettazione,
da cui emerge che il omissis, ricevuto da  parte  di  un  funzionario
richieste di come procedere in seguito alle  denunce  di  occupazione
abusiva,  ha  dichiarato  di  volere  aspettare  e  di   non   essere
intenzionato a revocare le licenze. 
Veranda omissis 
    La  vicenda  riguardante  la  cosiddetta  «Veranda  omissis»   e'
emblematica di  un  «modus  operandi»  dell'Amministrazione  comunale
volto a soddisfare gli interessi economici della famiglia omissis  al
mantenimento della gestione di una  struttura,  realizzata  su  suolo
pubblico pur in presenza di una pronuncia del Consiglio di Stato  che
dichiarava l'illegittimita' degli atti adottati dal comune. 
    La vicenda, come  riferito  nella  relazione  della  Commissione,
prende avvio nel 1961, quando la giunta municipale di Lavagna concede
al sig. omissis di occupare una zona di  suolo  pubblico  in  omissis
(spazio antistante l'allora «Bar omissis») per l'installazione di una
veranda coperta, a servizio dell'attivita' del bar,  per  complessivi
mq. 89,57; occupazione rinnovabile tacitamente annualmente. 
    Successivamente, in data omissis, la giunta  municipale  delibera
di concedere alla sig.ra omissis (titolare dell'esercizio «Omissis»),
subentrante  al  sig.  omissis,  l'occupazione  di  suolo   pubblico,
(delibera di giunta n.  omissis),  in  ampliamento  del  preesistente
titolo, con un ulteriore spazio di  suolo  pubblico  in  omissis  per
complessivi mq. 120,75 a titolo permanente. 
    E' da evidenziare che la sig.ra omissis e' la moglie di  omissis,
imprenditore omissis lavagnese di origine calabrese  che,  nel  corso
dell'attivita'  d'indagine  denominata  «I  conti  di  Lavagna»,   e'
risultato essere in stretto  contatto  con  omissis,  ritenuto  dalla
competente A.G. il capo della struttura territoriale  di  'ndrangheta
operante in  quel  comune  e  promanazione  della  cosca  omissis  di
Condofuri (RC). 
    In  relazione   a   cio',   omissis   e'   indagato   nell'ambito
dell'attivita'  menzionata,  unitamente  al  omissis,   all'assessore
omissis, a omissis e a omissis per voto di scambio, in quanto avrebbe
illecitamente agevolato l'elezione del omissis ricevendo la  promessa
che la moglie omissis avrebbe continuato  ad  occupare  la  struttura
denominata «Veranda omissis». 
    Significative sono  alcune  conversazioni  registrate  nel  corso
della attivita' di indagine, il cui  utilizzo  e'  stato  autorizzato
dalla A.G. intervenute tra la dirigenza comunale (omissis), la  parte
politica comunale (omissis) e regionale  (omissis),  l'omissis  e  lo
stesso omissis  che  chiariscono  i  reali  motivi  alla  base  della
delibera di giunta comunale n. omissis del omissis, con la quale come
si  esporra'   di   seguito,   l'Amministrazione   comunale   dispone
nuovamente, nonostante le sentenze in senso contrario  del  Tribunale
amministrativo regionale e del Consiglio di  Stato,  il  riesame  del
procedimento per la concessione di suolo pubblico alla sig.ra omissis
e conferma i reciproci illeciti scambi di favori che rientrano in  un
collaudato sistema clientelare volto anche a soddisfare  le  promesse
elettorali. 
    Emblematico e', altresi', l'incontro, tenutosi a  fine  settembre
2014 nello studio dell'omissis, che si interessa  direttamente  della
vicenda, al fine di  trovare  con  omissis  ed  funzionario  comunale
omissis una soluzione per la questione della c.d. «Veranda omissis». 
    Nel corso di tale conversazione, omissis fa espresso  riferimento
alla promessa ricevuta in merito alla veranda ed arriva ad  affermare
che se omissis  non  avesse  mantenuto  la  promessa  avrebbe  subito
conseguenze fisiche. 
    Omissis  e',  inoltre,  intervenuto  presso  il  omissis  per  il
conferimento  degli  incarichi  della  futura  Giunta   comunale   e,
precisamente, per il conferimento a omissis della delega al omissis. 
    Quest'ultimo, come emerge dalla ordinanza di custodia  cautelare,
sopra menzionata, e' «l'eletto di riferimento» di omissis e omissis. 
    Particolare rilievo assumono le conversazioni  svoltesi  in  piu'
occasioni e riportate, a seguito  di  intercettazione,  nel  predetto
atto giudiziario, nel corso delle quali omissis e  omissis  discutono
delle decisioni imminenti circa il conferimento degli incarichi nella
Giunta, facendo riferimento a omissis e dimostrano il loro disappunto
nell'ipotesi che a omissis non venga assegnato un assessorato. 
    Ritornando all'esame  della  vicenda  amministrativa  della  c.d.
«Veranda  omissis»  si  pone  in  rilievo  che  successivamente  alla
concessione di suolo pubblico  alla  sig.ra  omissis,  rappresentanti
della minoranza consiliare segnalavano all'Amministrazione regionale,
(all'epoca  competente  per  i  controlli  sull'attivita'   edilizia)
l'abusivita'  dell'opera,  in  quanto   sprovvista   di   concessione
edilizia. 
    La vicenda ebbe risvolti penali con la condanna nel  1988,  oltre
che della sig.ra omissis, anche  del  omissis  e  dei  componenti  la
Commissione edilizia. 
    Stante la natura irregolare  del  manufatto,  la  sig.ra  omissis
proponeva per il manufatto della veranda istanza di condono  edilizio
ai sensi art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 24. 
    Da    questo    momento    appare    evidente    il     tentativo
dell'Amministrazione comunale  volto  ad  individuare,  senza  alcuna
riserva, un percorso anche strumentale per concedere la sanatoria che
viene rilasciata il omissis attraverso  la  concessione  onerosa  del
diritto di superficie per  la  durata  di  venticinque  anni  con  la
possibilita' di rinnovo. 
    Appare conferente evidenziare  che  anche  la  concessione  della
sanatoria  edilizia  non  soddisfa  pienamente  gli  interessi  della
omissis in quanto l'obiettivo della medesima, come evidenziato  dalla
Commissione, rimane quello di trasformare la veranda,  funzionalmente
annessa al  bar  omissis,  in  un  manufatto  autonomo,  in  modo  da
consentirne  l'utilizzabilita'  in  modo  separato  da   quest'ultima
struttura. 
    In  tal  senso  la   sig.ra   omissis   si   attiva   presentando
tempestivamente una  denuncia  di  inizio  attivita'  finalizzata  al
distacco della veranda; a seguito del diniego da parte  degli  uffici
comunali, la stessa presenta domanda di sanatoria per  il  manufatto,
che viene accolta dall'amministrazione comunale con provvedimento  n.
omissis del omissis. 
    I provvedimenti di concessione della sanatoria edilizia  relativi
rispettivamente alla struttura originaria della veranda ed alle opere
di distacco della stessa, nonche'  gli  assensi  taciti  sulle  varie
denunce  di  inizio  di  attivita'  vengono  impugnati  dalla  sig.ra
omissis, proprietaria del bar omissis, al Tribunale amministrativo. 
    Con sentenza n. omissis del omissis il  Tribunale  amministrativo
unifica i ricorsi e li accoglie, annullando i  sopramenzionati  atti;
il giudizio di primo grado, a seguito di appello viene confermato dal
Consiglio di Stato con provvedimento n. omissis del omissis. 
    Nonostante  il  giudicato  formatosi  sulla  vicenda,  la  Giunta
omissis, con la delibera n. omissis del omissis, dispone  il  riesame
dei procedimenti amministrativi ed in  particolare  del  procedimento
per la  concessione  onerosa  del  «...  diritto  di  suolo  pubblico
occupato dal bar omissis ...». 
    La commissione ha  posto  in  rilievo  che  la  delibera  omissis
rappresenta   l'ulteriore   tentativo   della   Giunta   omissis   di
salvaguardare, anche  in  totale  violazione  degli  atti  giudiziari
intervenuti nel frattempo  sulla  vicenda,  gli  interessi  economici
della sig.ra omissis. Viene posto in rilievo che dalla lettura  della
predetta delibera non emergono motivazioni significative e  rilevanti
ai fini del riavvio dei procedimenti,  con  particolare  riguardo  al
pubblico interesse; al riguardo la Giunta motiva il riavvio ritenendo
le valutazioni formulate dal Tribunale amministrativo regionale e dal
Consiglio di Stato mere censure su mancanze formali, («... per motivi
formali ...») nonostante che il Tribunale  amministrativo  regionale,
nel dispositivo della sentenza, confermata dal Consiglio di Stato, ha
esaminato  dettagliatamente  il  merito  della  vicenda  ed   esposto
numerosi elementi di illegittimita', violazione di norme, ingiustizia
grave e manifesta oltre a difetti di motivazioni nelle azioni e negli
atti del Comune e financo la mancanza di adeguate  valutazioni  sulle
motivazioni addotte dalla ricorrente sig.ra omissis. 
    In forza della sentenza del Consiglio di  Stato  n.  omissis  del
omissis,  confermativa  del  giudizio  di  primo  grado,  cosi'  come
sottolineato dal g.i.p.  negli  atti  dell'indagine  giudiziaria,  il
comune era tenuto alla demolizione dell'immobile abusivo o  alla  sua
acquisizione per finalita' di interesse pubblico. 
    Significativo e' il tenore di alcune conversazioni intercorse tra
l'omissis e lo stesso omissis che comprovano come  la  veranda  abbia
costituito  per  il  medesimo  un  interesse  prioritario  tanto   da
spingerlo a dichiarare: «... io della veranda, tanto la  veranda  non
la mollo! ... Omissis ... m'interessa sistemare la veranda perche' mi
e' stata promessa e io la voglio a qualunque costo,  costi  quel  che
costi, dunque scoppia un casino ... Perche' mi e' stata promessa  non
voglio essere preso per i fondelli ...». 
    La  diffusa  consapevolezza  dell'influenza  condizionante  della
criminalita' organizzata sull'apparato amministrativo del  comune  si
coglie  anche  con  chiarezza  nel  contenuto  di  una  conversazione
registrata durante le indagini della Polizia  di  Stato  relative  ai
«Conti di  Lavagna»  che  la  commissione  e'  stata  autorizzata  ad
utilizzare per le verifiche  di  competenza.  Tale  colloquio  si  e'
svolto all'interno dell'agenzia immobiliare del omissis (48)  tra  un
suo collaboratore (49) ed un cittadino di Lavagna  non  identificato.
Dalle battute espresse da quest'ultimo si comprende  che  in  passato
era stato testimone del trattamento di assoluto favore  che  l'allora
omissis, insieme  al  omissis,  con  il  omissis,  avevano  riservato
all'imprenditore omissis concedendogli la possibilita'  di  costruire
l'immobile (c.d. veranda), sito nella omissis di Lavagna, in  cui  e'
situato il bar omissis. 
    Nel corso del colloquio i due evidenziano che  l'attivita'  degli
amministratori pubblici e  dei  funzionari  comunali  ha  chiaramente
favorito l'illegittimo interesse economico di  omissis  al  quale  e'
stato consentito  di  edificare  una  struttura  immobile  sul  suolo
pubblico  in  una  piazza  centrale  di  Lavagna,  mentre  la  stessa
Amministrazione e' solita ostacolare il rilascio  di  autorizzazioni,
anche per interventi edilizi semplici, richieste  dai  cittadini  del
luogo. 
    Significativo e' il contenuto dell'intercettazione, il cui uso e'
stato autorizzato dalla A.G. e che di seguito si riporta: 
      Uomo: ho visto delle cose con  omissis,  omissis  e  omissis  e
omissis ... belin ... ci andava un povero cristo nato a Lavagna a ...
per chiedere ... posso fare una finestra ...?  No,  no,  no  ...!  E'
arrivato dalla Calabria a dire: voglio aprire  un  bar  sulla  piazza
della  torta  (c.d.  «Torta  dei  Fieschi»  che  e'   la   principale
manifestazione di celebrazione storica di Lavagna  e  zone  limitrofe
che si svolge appunto in piazza Vittorio Veneto) perche' e' il centro
di Lavagna e faccio un bar sulla piazza pubblica ... (ironico) Ah ...
forse c'ha ragione, ci sta proprio bene li' un  bar  perche'  se  uno
avesse sete ... 
      Omissis: il fatto che aveva un mitra puntato era  un  dettaglio
... 
      Uomo: (ironico) se avesse sete uno mentre passa ... oppure c'e'
la omissis ... e si vuol sedere ... un bar li' ci sta bene ... 
      Omissis: ... con tutta la veranda magari ... 
      Uomo: (ironico) con un po' di veranda ... se  poi  ci  mettiamo
anche un po' di musica ... forse e' meglio ... 
      Omissis: la legge e'  uguale  per  tutti  ricordatelo  ...  per
qualcuno di piu' pero' ... 
      Uomo: ti rendi conto, il povero cristo che doveva allargarsi la
finestra di casa pagare a bagasce che non sai  neanche  chi,  non  si
poteva ... e' arrivato uno dalla Calabria, ha chiesto il permesso  di
fare un bar sulla piazza pubblica,  gli  han  dato  anche  il  numero
civico ... (...). 
    Nonostante  il   giudicato   formatasi   sulla   vicenda   e   la
consapevolezza dell'illegittimita' della struttura,  omissis  propone
una soluzione volta a favorire, a discapito del prevalente  interesse
pubblico, gli interessi della famiglia omissis. 
L'apparato burocratico dell'Ente 
    La Commissione ha messo  in  evidenza  come  alcuni  dirigenti  e
funzionari del Comune di Lavagna abbiano favorito, in  vario  modo  e
con differente rilevanza, gli interessi economici di alcuni  indagati
e/o loro familiari: 
      il omissis, dipendente nel Comune di Lavagna gia'  dal  omissis
con incarichi e  ruoli,  anche  dirigenziali,  che  ha  favorito  gli
interessi economici, anche su richiesta dell'omissis, di omissis (per
la c.d. veranda omissis e i lavori edili all'immobile di  omissis)  e
di omissis, omissis, omissis e omissis (per i c.d. chioschi) mediante
l'adozione di atti amministrativi concessori o la predisposizione  di
delibere successivamente adottate dagli organi politici. 
    Omissis e' indagato per il reato di cui agli articoli 110  e  323
c.p. (abuso d'ufficio) perche', in qualita'  di  pubblico  ufficiale,
nello svolgimento delle proprie funzioni, ha abusato dei suoi  poteri
per procurare a taluno un ingiusto vantaggio; 
      omissis, dirigente dei Servizi  omissis  che  ha  favorito  gli
interessi  dell'omissis  disponendo  illecitamente   un   cambio   di
residenza  per  l'ottenimento   delle   agevolazioni   previste   per
l'assistenza ai familiari in caso di grave malattia (vicenda  per  la
quale la dirigente e' indagata).  Omissis,  inoltre,  ha  omesso,  in
qualita' di omissis, di disporre controllo  delle  autocertificazioni
presentate  dai   richiedenti   iscrizione   nella   graduatone   dei
beneficiari  dei  lavori  occasionali  accessori,  c.d.  voucher   e,
successivamente, non ha disposto le verifiche,  neppure  a  campione,
dei casellari giudiziali procurando cosi' un vantaggio  economico  ad
alcuni cittadini, primo  tra  tutti  omissis.  Inoltre,  il  predetto
dirigente ha disposto l'erogazione di contributi una tantum a  favore
del sig. omissis, senza che sia  stata  rinvenuta  agli  atti  alcuna
istruttoria; 
      omissis e' indagata per il reato di cui agli articoli 110 e 323
c.p. (abuso d'ufficio) perche', in qualita'  di  pubblico  ufficiale,
nello svolgimento delle sue funzioni, ha abusato dei suoi poteri  per
procurare a taluno un ingiusto vantaggio. 
    La  Commissione  ha  inoltre  accertato  che   altri   dipendenti
comunali,  collaboratori  dei  citati  dirigenti,  hanno  omesso   di
segnalare alle competenti Autorita'  e/o  di  proporre/adottare  quei
provvedimenti  amministrativi  di  loro  competenza   che   avrebbero
consentito di eliminare gli ingiusti  vantaggi  concessi  a  soggetti
indagati o loro familiari: 
      il  omissis,  responsabile  dei  procedimenti  in  materia   di
omissis, che ha favorito gli interessi di omissis, omissis, omissis e
omissis (per i c.d. chioschi) non segnalando alla competente A.G. gli
esiti degli accertamenti compiuti nei confronti delle loro  attivita'
economiche e/o non adottando alcun provvedimento sanzionatorio; 
      il omissis, responsabile Ufficio omissis, che ha agevolato  gli
interessi di omissis (per i lavori edili  all'immobile  di  omissis),
istruendo la pratica edilizia di via omissis e non  disponendo  alcun
controllo, sebbene fosse consapevole del fatto  che  i  lavori  erano
stati avviati in assenza del previsto titolo  edilizio,  nonche'  gli
interessi  di  omissis  non  dando  seguito  alla  comunicazione   di
irregolarita' ricevuta dall'Ispettorato edilizia privata relativa  al
cantiere di piazza omissis in  merito  a  lavori  di  sopraelevazione
dell'appartamento di proprieta' della moglie di quest'ultimo; 
      la sig.ra omissis, in  servizio  all'Ufficio  omissis,  nonche'
componente della Commissione omissis,  che  ha  omesso  il  controllo
delle autocertificazioni presentate dai richiedenti iscrizione  nella
graduatoria dei beneficiari dei  lavori  occasionali  accessori  c.d.
voucher  e,  successivamente,  ha  eseguito  non   correttamente   le
verifiche dei casellari giudiziali disposte dal omissis. 
Conclusioni 
    Le risultanze ispettive sono state oggetto di approfondimento  da
parte del Comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
nella seduta del 19 dicembre 2011, allargato alla partecipazione  del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Non  sono
intervenuti, seppure invitati, il Sindaco  di  Genova  e  il  Sindaco
della Citta' Metropolitana. 
    I presenti hanno convenuto  che  gli  accertamenti  svolti  dalla
Commissione di indagine sulle vicende amministrative dell'ente  hanno
fatto emergere un quadro indiziario significativamente indicativo  di
un condizionamento da parte di soggetti collegati  alla  criminalita'
di stampo mafioso o similare. 
    Tali elementi sono stati ritenuti da  quel  consesso  concreti  e
rilevanti  in  merito  al  condizionamento  proveniente  da  soggetti
appartenenti a sodalizi collegati con la 'ndrangheta. 
    Inoltre,  le  criticita'  riscontrate  in  molteplici   procedure
amministrative hanno evidenziato,  a  parere  del  Comitato,  come  i
collegamenti e i condizionamenti da parte di  tali  soggetti  abbiano
determinato un effettivo sviamento dell'attivita' dell'Ente  da  quei
fini istituzionali cui lo stesso e' preordinato. 
    La scrivente ritiene inoltre di sottolineare quanto segue. 
    La giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo
n. 267/2000, richiede, quale primo  presupposto  per  il  ricorso  ai
provvedimenti previsti dalla norma medesima, «la accertata diffusione
sul territorio della  criminalita'  organizzata»  (cfr.,  da  ultimo,
T.A.R. per il Lazio - Sezione Prima - 19 maggio 2011, n. 4370). 
    La presenza «stanziale»  nel  ponente  ligure  e  in  particolare
nell'area di Lavagna di numerosi soggetti  legati  alla  criminalita'
organizzata, che perseguono finalita' tipiche delle  associazioni  di
tipo mafioso, ha trovato conferma nei numerosi riscontri di carattere
investigativo ed e' stata diffusamente illustrata nella  prima  parte
di questa relazione. 
    La  Commissione  ha  profuso  il  proprio  impegno  al  fine   di
verificare la presenza di elementi concreti, univoci e  rilevanti  su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso o similare, ovvero su  forme  di  condizionamento  degli
amministratori e dei dirigenti del Comune di Lavagna. 
    In particolare, ha posto  l'attenzione  su  alcuni  membri  della
Giunta omissis - il omissis, il omissis, il  omissis  con  delega  al
omissis e l'omissis, oltreche' su due dirigenti, al fine di accertare
la sussistenza di elementi  concreti  e  rilevanti  sui  collegamenti
diretti o indiretti degli amministratori e dirigenti dell'Ente con la
criminalita' organizzata. 
    Dall'analisi della realta' di  Lavagna  emergono  peraltro  anche
forme  di   condizionamento   degli   amministratori   e   dirigenti,
espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i
presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del
coinvolgimento attivo  e  partecipe  degli  amministratori  dell'Ente
nella criminalita' organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma
anche quella in cui gli amministratori subiscano  l'iniziativa  della
criminalita' restandone condizionati nel proprio  operare  (cfr.,  in
tal senso, la circolare del Gabinetto del  Ministro  n.  7102/M/6  in
data 25 giugno 1991). 
    In  merito  alle  forme  di  condizionamento  nei  confronti  dei
componenti degli Organi di Governo, particolarmente significativa  e'
risultata l'attivita' di «procacciamento» di consenso,  e  quindi  di
preferenze elettorali per la lista  civica  di  omissis,  svolta  dal
omissis direttamente o per il  tramite  dell'omissis  presso  i  piu'
influenti  rappresentanti  della  criminalita'  organizzata   locale.
L'indagine  di  polizia,   l'indagine   dell'A.G.   e   le   numerose
intercettazioni hanno ampiamente  documentato  la  sussistenza  degli
estremi di uno scambio. 
    L'analisi  della  Commissione  ha  riguardato  tutti  i   settori
dell'attivita' amministrativa dell'Ente  e  la  relazione  conclusiva
evidenzia come l'agire  di  alcuni  amministratori  e  dirigenti  del
Comune  di  Lavagna  abbia  deviato  dai  principi  di   trasparenza,
imparzialita' e correttezza e  mostri  quei  «chiari  e  non  casuali
indizi di un condizionamento da parte della criminalita' organizzata»
richiesti dalla  giurisprudenza  in  materia,  al  fine  di  motivare
l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  143  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    Emblematiche sono le frequentazioni e  i  rapporti  con  soggetti
controindicati, il voto di scambio e tutta la vicenda della  gestione
del ciclo dei rifiuti. 
    Alla luce di quanto dettagliatamente esposto, si ritiene di poter
affermare che i collegamenti di  alcuni  amministratori  e  dirigenti
dell'Ente con  la  criminalita'  organizzata,  nonche'  le  forme  di
condizionamento dai medesimi subite, hanno determinato un effetto  di
compromissione della libera  determinazione  degli  organi  comunali,
cioe' di alterazione del procedimento di  formazione  della  volonta'
degli amministratori e dirigenti,  tale  da  sviare  l'attivita'  del
Comune dal perseguimento degli interessi della collettivita'. 
    Sebbene alcune delle irregolarita' riscontrate siano  ascrivibili
alla  sfera  prettamente  gestionale,  di  competenza   dei   singoli
responsabili dei settori comunali, traspare  nettamente,  l'ingerenza
dell'organo politico e segnatamente del omissis. 
    I complessi accertamenti effettuati  hanno  evidenziato  numerosi
elementi sintomatici di condizionamento  degli  organi  elettivi  cui
ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura
di rigore nei confronti del civico consesso di Lavagna. 
    Anche in relazione ai due dirigenti - omissis e  omissis  -  sono
stati  posti  in   luce   significativi   elementi   sintomatici   di
condizionamento  tali  da   compromettere   il   buon   andamento   e
l'imparzialita' dell'azione amministrativa. 
    Le  reiterate  illegittimita'  riscontrate  e  le   evidenze   di
collegamenti   con   la    criminalita'    organizzata,    scaturenti
dall'Ordinanza di  custodia  cautelare  adottata  dal  g.i.p.  presso
Tribunale di Genova a seguito dell'indagine denominata  «I  Conti  di
Lavagna», dalla relazione della Commissione di indagine, dai rapporti
delle Forze dell'ordine, forniscono un  rilevante  quadro  indiziario
sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico consesso
di quel Comune. 
    Tali illegittimita' hanno, come detto,  evidenziato  uno  stretto
legame di alcuni esponenti degli organi elettivi con soggetti  legati
ai sodalizi criminali e quindi non  in  grado  di  assumere  incisive
determinazioni  a  garanzia  dei  principi  di  buon   andamento   ed
imparzialita' amministrativa. 
    Al riguardo giova evidenziare come che l'intreccio  dei  rapporti
sopra descritto assume particolare significativita'  in  un  contesto
ambientale  nel  quale  -  come  diffusamente   rappresentato   nella
relazione  della  Commissione  -  la  presenza   della   criminalita'
organizzata e la sua capacita' invasiva assurgono a «fatto notorio». 
    Nei  termini  che  precedono  si  rassegnano  le   considerazioni
conclusive ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni  di
codesto Organo superiore. 
    All'esito di tali determinazioni, la relazione della  Commissione
di indagine sara' inviata alla  sezione  regionale  della  Corte  dei
conti, attesa la configurabilita' di profili di danno erariale. 
 
                                                   Il Prefetto: Spena 
 
                              --------- 
 
DISTINTA ALLEGATI ALLA NOTA PROT. N. 11/2017 - AREA I  S.D.S.  DEL  3
                            GENNAIO 2017 
 
    Relazione commissione di accesso Comune di Lavagna. 
    Allegati relazione Commissione di accesso Comune di lavagna. 
    Oordinanza  di  applicazione  di  misura  cautelare  n.  12506/13
R.G.P.M. e n. 11052/15 R.G. G.I.P. in data 17 giugno 2016. 
    Verbale n. 7/2016 del Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica in data 15 dicembre 2016. 
    Note  della  Squadra  Mobile  della  Questura   di   Genova   per
autorizzazioni Autorita' giudiziaria: 
      1. prot. n. 2532-U/2016/Mob./SCO del 10 ottobre 2016; 
      2. prot. n. 2767/2016-U/Sq. Mobile-SCO-II del 3 novembre 2016; 
      3. prot. n. 2923-U/2016/Sq. Mob-SCO del 14 novembre 2016; 
      4. prot. n. 2991-U/2016/Sq. Mob-SCO del 23 novembre 2016. 
    Relazioni Forze dell'ordine: 
      1. Squadra  Mobile  della  Questura  di  Genova  prot.  interni
sicurezza 555CSD-123/A-225UAG-225/A-224 del 20 giugno 2016; 
      2.  Squadra  Mobile  della  Questura   di   Genova   prot.   n.
1600-U/2016/Mob./SCO-II del 22 giugno 2016; 
    3.  Squadra  Mobile   della   Questura   di   Genova   prot.   n.
1601-U/2016/Mob./SCO-II del 22 giugno 2016; 
    4.  Squadra  Mobile   della   Questura   di   Genova   prot.   n.
1781-U/2016/Mob./SCO del 12 luglio 2016; 
    5. Compagnia Carabinieri di Sestri Levante prot. n.  150/6-1  del
20 agosto 2016; 
    6.  Squadra  Mobile   della   Questura   di   Genova   prot.   n.
2078-U/2016/Mob./SCO del 22 agosto 2016; 
    7. Compagnia Guardia di Finanza di Chiavari prot. n. 0195356/2016
del 6 ottobre 2016; 
      8.  Squadra  Mobile  della  Questura   di   Genova   prot.   n.
2773-U/2016/Mob./SCO del 3 novembre 2016; 
      9.  Squadra  Mobile  della  Questura   di   Genova   prot.   n.
2797-U/2016/Mob./SCO del 7 novembre 2016; 
      10.  Squadra  Mobile  della  Questura  di   Genova   prot.   n.
2857-U/2016/Mob./SCO del 10 novembre 2016. 

(1) Omissis. 

(2) Omissis.   

(3) Omissis.    

(4) Omissis.     

(5) Omissis.      

(6) Omissis.       

(7) Omissis.       

(8) Omissis.         

(9) Omissis.         

(10) Omissis.           

(11) Omissis.           

(12) Omissis.             

(13) Indagine «Il Crimine» che  genera  due  processi:  Tribunale  di
     Locri con rito ordinario (sentenza  n.  1389/08  R.G.N.R.  e  n.
     212/11 R.Gen.  del  19  luglio  2013),  confermata  dalla  Corte
     d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 1227/14 R.G.Ap.  e  n.
     1389/08 R.G.N.R.  del  16  luglio  2015);  Tribunale  di  Reggio
     Calabria con rito abbreviato (sentenza n. 3655/11 R.G.G.I.P.-GUP
     e n. 1389/08 R.G.N.R. dell'8 marzo 2012), confermata dalla Corte
     d'Appello di Reggio Calabria (sentenza  n.  1870/12  R.G.  e  n.
     1389/08 R.G.N.R. del 27 febbraio 2014), confermata dalla Suprema
     Corte di Cassazione con sentenza del 17 giugno 2016. 

(14) Omissis.               

(15) La 'ndrangheta e' un'associazione a delinquere di stampo mafioso
     operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e del
     territorio nazionale ed estero, costituita da  molte  decine  di
     locali, articolata in tre mandamenti  (Reggio  Calabria  citta',
     tirrenico e jonico)  e  con  un  organo  di  vertice  denominato
     «Provincia» che assume  decisioni  ed  annualmente  le  ratifica
     nella  «riunione  presso  il   santuario   di   Polsi»   per   i
     festeggiamenti  della  Madonna   della   Montagna.   In   quella
     circostanza vengono conferiti i ruoli apicali della  «Provincia»
     stessa che sono Capo-Crimine, Mastro e Contabile. 

(16) L'associazione  a  delinquere  di  stampo   mafioso   denominata
     'ndrangheta operante sul territorio della  provincia  di  Reggio
     Calabria e del territorio nazionale ed estero e'  costituita  da
     molte decine di locali, articolata  in  tre  mandamenti  (Reggio
     Calabria citta', tirrenico e jonico) e con un organo di  vertice
     denominato  «Provincia».  Tale  organo  assume   decisioni   che
     annualmente  vengono  ratificate  nella  «riunione   presso   il
     santuario di Polsi» per i  festeggiamenti  della  Madonna  della
     Montagna.  In  quella  circostanza  vengono  conferiti  i  ruoli
     apicali della «Provincia» stessa. Tra i ruoli apicali  compaiono
     le doti di Capo-Crimine, Mastro e Contabile. 

(17) Omissis.                

(18) Omissis.                

(19) Omissis.                   

(20) Omissis.                    

(21) Omissis.                      

(22) Omissis.                       

(23) Omissis.                        

(24) Omissis.                         

(25) Omissis.                          

(26) Omissis dagli anni '70 fino alla sua morte era considerato dagli
     organi  inquirenti  ai  vertici  dell'organizzazione   criminale
     'ndrangheta stanziata in Alessandria e provincia con il ruolo di
     capo-bastone. Tra i suoi figli merita menzione il  omissis  (cl.
     1954) latitante dal 2009 al 2014. E' considerato uno tra i  piu'
     grandi «broker» del traffico di stupefacenti  con  i  principali
     cartelli colombiani per conto della 'ndrangheta. 

(27) Omissis residente a Genova da decenni, attualmente detenuto  per
     espiazione pena comminatagli dalla Corte d'Appello di Genova per
     il reato di usura. 

(28) Omissis coimputato nell'indagine Maglio 3 con ruolo  di  vertice
     nella locale di Genova. 

(29) Condannato con sentenza irrevocabile della  Corte  d'Appello  di
     Torino nel 2013 per art. 416-bis, quale  capo  della  locale  di
     Novi Ligure (AL). 

(30) Omissis.                           

(31) Omissis.                            

(32) La mancata registrazione posta in essere da omissis ne  impediva
     un successivo riscontro documentale  da  parte  delle  Forze  di
     Polizia, rendendone difficile  il  collegamento  alla  struttura
     omissis e quindi allo stesso omissis. 

(33) Sita in Lavagna, via omissis. 

(34) Con sede in Lavagna. 

(35) Omissis, con sede in Lavagna. 

(36) Omissis, con sede in Lavagna. Omissis ha rivestito la carica  di
     presidente del C.di.A. dalla sostituzione sino al settembre 2014
     in concomitanza con la sua candidatura a omissis. 

(37) Omissis con sede legale a Lavagna. 

(38) Omissis.                              

(39) Nel periodo dal 2003 al 2015.  

(40) Nel periodo dal 2003 al 2015.    

(41) Omissis.                                

(42) Omissis.                                 

(43) Omissis.                                   

(44) Omissis.                                     

(45) Omissis.                                      

(46) Omissis.                                        

(47) Art.  2  «...  A  tale  scopo  il  Comune  di  Lavagna  mette  a
     disposizione della ditta appaltatrice un'idonea area situata sul
     territorio comunale. Anche in fasi  successive  all'appalto,  il
     Comune di Lavagna si riserva la possibilita'  di  individuare  e
     segnalare all'impresa eventuali altri siti alternativi, comunque
     situati sul territorio comunale, nei quali  verranno  effettuate
     le operazioni  di  trasbordo  di  cui  sopra.  L'impresa  dovra'
     soggiacere a questa condizione senza  avanzare  alcuna  maggiore
     richiesta di compenso ....». 

(48) Agenzia immobiliare omissis, con sede a Lavagna, in via omissis,
     legale rappresentante omissis. 

(49) Omissis.