IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lett. b) della legge 15 maggio 1997,  n.
127, che prevede che con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale il «Centro
studi di terapia familiare  e  relazionale»  e'  stato  abilitato  ad
istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma e  nelle  sedi
periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione  in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  18  febbraio
1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai  sensi  del
suindicato regolamento e' stato approvato l'avvenuto adeguamento alle
disposizioni   del   titolo    II    dello    stesso    provvedimento
dell'ordinamento adottato dal «Centro studi di  terapia  familiare  e
relazionale» di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari; 
  Visto  il  decreto  in  data  16  ottobre  2001  di  autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Pescara e di Urbino; 
  Visto il decreto in data  21  ottobre  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento delle sedi di Roma e Prato; 
  Visto il decreto in data  15  gennaio  2007  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Roma; 
  Visto il decreto  in  data  10  marzo  2008  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Torino; 
  Visto il decreto in  data  26  giugno  2009  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Bari; 
  Visto il decreto  in  data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Roma; 
  Visto il decreto  in  data  16  marzo  2016  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Tremestieri Etneo (Catania)  a
Catania; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con  cui  il  predetto
Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma,
da via Morgagni n. 32  a  via  Alessandro  Torlonia  n.  19/b,  e  la
diminuzione del numero degli allievi ammissibili  al  primo  anno  di
corso da n. 20 a 8 e, per l'intero corso, a n. 32; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 15 dicembre 2016; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione dell'8 marzo 2017,  trasmessa  con  nota
prot. 1047 del 14 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» abilitato  con
decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e  ad
attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari  un  corso
di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzato  a
trasferire la sede di Roma, da via Morgagni n. 32  a  via  Alessandro
Torlonia n. 19/b.