(( Art. 18-novies Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «dalla crisi sismica del 1997 e 1998» sono inserite le seguenti: «e, in Umbria, del 2009». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 13. Interventi su edifici gia' interessati da precedenti eventi sismici 1. - 3. (Omissis). 4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilita' indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente decreto."