Art. 4 
 
         Adeguamento termini per la richiesta di contributi 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Entro sessanta giorni dalla data  di  comunicazione  dell'avvio
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data  del
31  luglio  2017,  gli  interessati  devono  presentare  agli  Uffici
speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo  le
modalita' stabilite negli  appositi  provvedimenti  commissariali  di
disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il  mancato
rispetto del termine e delle  modalita'  di  cui  al  presente  comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8   del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. Interventi di immediata esecuzione 
              1.  Al  fine  di  favorire  il  rientro  nelle   unita'
          immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita  e
          di lavoro nei Comuni interessati dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1, per gli edifici  con  danni  lievi  non
          classificati agibili secondo la procedura AeDES di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio
          2011, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  18  ottobre
          2014,  oppure   classificati   non   utilizzabili   secondo
          procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
          civile  e  che  necessitano  soltanto  di   interventi   di
          immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati  possono,
          previa presentazione di apposito progetto  e  asseverazione
          da parte di un professionista abilitato  che  documenti  il
          nesso  di  causalita'  tra  gli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 e  lo  stato  della  struttura,  oltre  alla
          valutazione economica  del  danno,  effettuare  l'immediato
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. 
              2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli
          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo
          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio
          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi dell'articolo 5. 
              3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          all'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  all'articolo  146  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, ed alle  leggi  regionali  che  regolano  il
          rilascio dei titoli  abilitativi,  i  soggetti  interessati
          comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui
          all'articolo 3, che ne danno notizia agli  uffici  comunali
          competenti, l'avvio dei lavori  edilizi  di  riparazione  o
          ripristino,  da  eseguirsi  comunque  nel  rispetto   delle
          disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al  comma
          2, nonche'  dei  contenuti  generali  della  pianificazione
          territoriale   e   urbanistica,    ivi    inclusa    quella
          paesaggistica, con l'indicazione del progettista  abilitato
          responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
          e della impresa  esecutrice,  purche'  le  costruzioni  non
          siano state interessate da  interventi  edilizi  totalmente
          abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini  di
          demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
          ad assicurare il rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica.  I  soggetti  interessati
          entro il termine di trenta giorni  dall'inizio  dei  lavori
          provvedono a presentare  la  documentazione,  che  non  sia
          stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei  lavori
          di riparazione o ripristino, e che sia comunque  necessaria
          per  il  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  del
          titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  31  luglio  2017,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2.  Il  mancato
          rispetto del termine e delle modalita' di cui  al  presente
          comma  determina  l'inammissibilita'   della   domanda   di
          contributo. 
              5.  I  lavori  di  cui  al   presente   articolo   sono
          obbligatoriamente affidati a imprese: 
              a) che risultino aver presentato domanda di  iscrizione
          nell'Anagrafe di cui all'articolo  30,  comma  6,  e  fermo
          restando quanto previsto  dallo  stesso,  abbiano  altresi'
          prodotto l'autocertificazione di cui  all'articolo  89  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  successive
          modificazioni; 
              b) che non abbiano commesso  violazioni  agli  obblighi
          contributivi e previdenziali come attestato  dal  documento
          unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
          dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
              c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che
          siano   in   possesso   della   qualificazione   ai   sensi
          dell'articolo 84  del  codice  dei  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture di cui al  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50.".