Art. 13 
 
               Percentuali di copertura della garanzia 
 
  1. La garanzia concessa a valere sul fondo  di  garanzia  non  puo'
eccedere l'80% dell'ammontare dei prestiti di cui all'art. 27,  comma
3, lettera c), della legge n. 125 del 2014.