Art. 3 Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni 1. Al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; b) all'art. 6, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; c) all'art. 7, comma 1, lettera g), le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; d) all'art. 13, comma 3, lettera c), le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014». 2. Nell'allegato 3 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, le parole «resoconto intermedio di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte».