Art. 3 
 
Modifiche  del  regolamento  recante  disposizioni  in   materia   di
  operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12  marzo
  2010, n. 17221 e successive modificazioni 
 
  1. Al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con
parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 5, comma 1, le parole «dall'art. 114,  comma  1,  del
testo unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'art.  17  del
regolamento (UE) n. 596/2014»; 
    b) all'art. 6, comma 1, le parole «dall'art. 114,  comma  1,  del
testo unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'art.  17  del
regolamento (UE) n. 596/2014»; 
    c) all'art. 7, comma 1, lettera g),  le  parole  «dall'art.  114,
comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'art.
17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; 
    d) all'art. 13, comma 3, lettera c), le  parole  «dall'art.  114,
comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'art.
17 del regolamento (UE) n. 596/2014». 
  2. Nell'allegato 3 del regolamento recante disposizioni in  materia
di operazioni con parti correlate, le parole «resoconto intermedio di
gestione» sono sostituite dalle seguenti:  «informazioni  finanziarie
periodiche aggiuntive, ove redatte».