Allegato 6 Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonche' da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i «soggetti rilevanti») 1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, e' utilizzato: a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato; b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob; c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti; d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c). 2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalita', stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalita' elettroniche. 3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalita': a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente e' soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalita' stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sara' portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet ovvero b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato. 4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalita' previste dalla parte III, titolo II, capo I. 5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalita' previste dal titolo II, capo I. Parte di provvedimento in formato grafico