(Allegato 6)
                             Allegato 6 
 
Istruzioni per la  comunicazione  alla  Consob  e  la  diffusione  al
  pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate  da
  chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per  cento  del
  capitale sociale, nonche' da  ogni  altro  soggetto  che  controlla
  l'emittente quotato (i «soggetti rilevanti») 
 
    1. Lo schema di  seguito  indicato,  contenente  le  informazioni
relative alle  operazioni  effettuate  da  soggetti  rilevanti  e  da
persone ad essi strettamente legate, e' utilizzato: 
      a) dai soggetti rilevanti per  la  comunicazione  all'emittente
quotato, ove concordato  tra  il  soggetto  rilevante  e  l'emittente
quotato; 
      b)  dai  soggetti  rilevanti  o  dall'emittente  quotato,   ove
concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente  quotato,  per  la
comunicazione alla Consob; 
      c) dai soggetti rilevanti  per  la  diffusione  al  pubblico  o
dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato
con i soggetti rilevanti; 
      d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di
stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per  la  pubblicazione
di cui alla precedente lettera c). 
    2. Le  comunicazioni  indicate  al  punto  1,  lettera  a),  sono
effettuate secondo modalita', stabilite  dall'emittente  quotato,  in
grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni  quali:
telefax, e-mail o altre modalita' elettroniche. 
    3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera  b),
sono effettuate secondo una delle due seguenti modalita': 
      a) tramite  telefax  al  numero  06.84.77.757  ovvero  via  PEC
all'indirizzo  consob@pec.consob.it  (se  il  mittente  e'   soggetto
all'obbligo di avere la PEC) o via  posta  elettronica  all'indirizzo
protocollo@consob.it o altre modalita'  stabilite  dalla  Consob  con
successiva disposizione che sara' portata a conoscenza  del  pubblico
anche tramite inserimento sul proprio sito internet 
ovvero 
      b) tramite la procedura utilizzata  dall'emittente  quotato  ai
sensi dell'art. 65-septies per lo  stoccaggio  e  il  deposito  delle
informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato. 
    4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera  c),
sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due
agenzie  di  stampa  dello  schema  di   seguito   indicato,   ovvero
avvalendosi di uno  SDIR,  o  ancora,  se  effettuate  dall'emittente
quotato  per  conto  dei   medesimi   soggetti,   ove   appositamente
concordato, tramite l'invio del predetto schema  in  un  formato  Pdf
testo con le modalita' previste dalla parte III, titolo II, capo I. 
    5. Le  comunicazioni  al  meccanismo  di  stoccaggio  autorizzato
indicate al punto 1, lettera  d),  sono  effettuate  tramite  l'invio
dello schema di seguito indicato in un formato XML,  disponibile  sul
sito internet della Consob, secondo le modalita' previste dal  titolo
II, capo I. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico