Art. 5 Disposizioni finali 1. Le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica e' effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate. 2. Un'eventuale modifica dell'intestazione o del numero identificativo dei conti di tesoreria elencati negli allegati al presente decreto, resasi necessaria nelle more della concreta attuazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, non pregiudica le operazioni di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o di soppressione in via definitiva delle gestioni, come riportate nei medesimi allegati. 3. Con una o piu' circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, saranno fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 639