Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2,  possono
essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri. Qualora le predette  liste  debbano  essere  modificate
unicamente con riferimento  alla  data  entro  la  quale  operare  la
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o  la  soppressione,
fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui  all'art.  7,
comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica
e' effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni interessate. 
  2.   Un'eventuale   modifica   dell'intestazione   o   del   numero
identificativo dei conti di  tesoreria  elencati  negli  allegati  al
presente  decreto,  resasi  necessaria  nelle  more  della   concreta
attuazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, non pregiudica
le operazioni di riconduzione al regime di contabilita'  ordinaria  o
di soppressione in via definitiva delle gestioni, come riportate  nei
medesimi allegati. 
  3. Con una o  piu'  circolari  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  saranno   fornite   specifiche   indicazioni
operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2017 
 
                                       p. Il Presidente del Consiglio 
                                                dei ministri          
                                                   Boschi             
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 639