Art. 10 Titolo edilizio 1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. 2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. 3. L'Ufficio speciale che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente con le modalita' informatiche di cui all'art. 9, comma 1, e verifica l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. 4. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e' sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine, il Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformita' di cui al successivo art. 9, comma 3. 5. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell'Ufficio speciale di cui al successivo art. 11, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, rilascia il titolo edilizio a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge. 6. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all'esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento e' interessato da abusi parziali o totali, ancorche' per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l'Ufficio speciale ne informa il Comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilita'.