Art. 10 
 
 
                           Titolo edilizio 
 
  1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati  progettuali
e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera  b),  punto  ii),
costituisce segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  ai
sensi dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, o domanda  di  permesso  a  costruire  ai  sensi
dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  in
relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. 
  2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art.  9,  comma
4,  lettera  b),  punto  iii),  costituisce  deposito  del   progetto
strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai  sensi  della
vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. 
  3. L'Ufficio speciale che riceve la domanda a norma del comma 1  ne
informa  il  Comune  territorialmente  competente  con  le  modalita'
informatiche di cui all'art. 9, comma 1, e verifica l'esistenza delle
condizioni per  il  rilascio  del  titolo  edilizio  ai  sensi  dello
strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. 
  4. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli
ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto
e' sottoposto al parere della conferenza regionale  di  cui  all'art.
16, comma 4,  del  decreto-legge  come  modificato  dall'art.  6  del
decreto-legge n.  8  del  2017.  A  tal  fine,  il  Vice  Commissario
competente provvede a convocare la  conferenza  entro  cinque  giorni
dalla conclusione della verifica di conformita' di cui al  successivo
art. 9, comma 3. 
  5. Il comune, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della  proposta
dell'Ufficio  speciale  di  cui  al  successivo  art.  11,  comma  2,
corredata dal parere favorevole della conferenza regionale  nei  casi
di cui al comma 4, rilascia il titolo edilizio a norma dell'art.  12,
comma 2, del decreto-legge. 
  6. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di
contributo ovvero all'esito della verifica di  cui  al  comma  3,  si
accerti che l'immobile  oggetto  dell'intervento  e'  interessato  da
abusi parziali o totali, ancorche' per gli  stessi  non  siano  stati
emessi provvedimenti sanzionatori, l'Ufficio speciale ne  informa  il
Comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il  soggetto
interessato non abbia provveduto a chiedere  la  sanatoria  ai  sensi
dell'art. 36 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta
giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di  inutile
decorso del predetto termine, il Comune  informa  l'Ufficio  speciale
che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di
improcedibilita'.