Art. 12 Concessione del contributo 1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio speciale procede all'accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo. 2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1, l'Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformita' dell'intervento alla normativa urbanistica, richiede l'effettuazione dell'eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalita' di cui al comma 4 del precedente art. 10, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. 3. Il termine di cui al precedente comma 2 puo' essere sospeso, per un sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, qualora: a) sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'Ufficio speciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; b) l'Ufficio ritenga indispensabile richiedere chiarimenti all'istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Qualora l'interessato ometta di far pervenire i chiarimenti richiesti dall'Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b) del precedente comma 3, la domanda di contributo si intende rinunciata e lo stesso Ufficio trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto. 5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. 6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge.