Art. 12 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Entro venti  giorni  dal  ricevimento  della  domanda  l'Ufficio
speciale  procede  all'accertamento  della  sussistenza  in  capo  al
richiedente dei requisiti per la fruizione  del  contributo  e  della
completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di
esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente  ovvero
di  incompletezza  della  domanda  o  della  documentazione  ad  essa
allegata,  l'Ufficio  speciale  provvede  alla  notificazione   della
comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241, assegnando all'istante un termine non superiore a  dieci  giorni
per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei  documenti
mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato  accoglimento
delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al  Vice  Commissario
la proposta di rigetto della domanda di contributo. 
  2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente
comma 1, l'Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica
la conformita' dell'intervento alla normativa  urbanistica,  richiede
l'effettuazione dell'eventuale  controllo  a  campione  sul  progetto
strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi
e con le modalita' di cui al comma 4 del precedente art. 10,  propone
al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica  l'ammissibilita'
al finanziamento dell'intervento, indica il contributo ammissibile  e
provvede a richiedere contestualmente il  Codice  Unico  di  Progetto
(CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il
codice CIG dandone comunicazione  al  Vice  Commissario  mediante  la
procedura informatica a tal fine predisposta. 
  3. Il termine di cui al precedente comma 2 puo' essere sospeso, per
un sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, qualora: 
    a)  sia  necessaria   l'acquisizione   di   informazioni   o   di
certificazioni relative a fatti, stati o qualita'  non  attestati  in
documenti gia' in possesso dell'Ufficio speciale o  non  direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
    b)  l'Ufficio  ritenga  indispensabile   richiedere   chiarimenti
all'istante, che  fornisce  gli  stessi  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  4. Qualora l'interessato ometta  di  far  pervenire  i  chiarimenti
richiesti dall'Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b)
del  precedente  comma  3,  la  domanda  di  contributo  si   intende
rinunciata e lo stesso  Ufficio  trasmette  al  Vice  Commissario  la
proposta di rigetto. 
  5. Il Vice Commissario, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  emette  il  provvedimento   di
concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di
credito ed il Comune competente mediante  la  procedura  informatica.
Con la stessa modalita' e' comunicato  l'eventuale  provvedimento  di
rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle  ragioni
del mancato accoglimento della stessa. 
  6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in  ogni
caso  essere  emesso  se  per  qualsiasi  motivo  il  Comune  non  ha
rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell'art.  12,  comma  2,  del
decreto-legge.