Art. 13 Esecuzione dei lavori 1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 11, comma 5. 2. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non piu' di sei mesi. 3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorita' competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non e' calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. 4. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche in loco per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza. 5. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.