Art. 13 
 
 
                        Esecuzione dei lavori 
 
  1.  I  lavori  di  ripristino  con  miglioramento  sismico   o   di
ricostruzione devono essere ultimati entro  24  mesi  dalla  data  di
concessione del contributo di cui all'art. 11, comma 5. 
  2. A richiesta dei proprietari  interessati,  gli  Uffici  speciali
possono autorizzare, per giustificati  motivi  e  sentito  il  Comune
competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non piu'  di
sei mesi. 
  3. Nel caso in cui  si  verifichi  la  sospensione  dei  lavori  in
dipendenza di  provvedimenti  emanati  da  autorita'  competenti,  il
periodo di  sospensione,  accertato  dall'Ufficio  speciale,  non  e'
calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. 
  4. Ad ultimazione dei  lavori  il  soggetto  beneficiario  comunica
all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione  delle  opere  finanziate,
allegando  apposita  certificazione.   L'Ufficio   speciale   dispone
verifiche in loco per accertare quanto dichiarato  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza. 
  5. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui  ai
commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone  la  revoca  del  contributo
concesso  previa  diffida   ad   adempiere,   rivolta   al   soggetto
beneficiario dei contributi, entro ulteriori novanta giorni. In  caso
di ulteriore inadempienza il Vice Commissario chiede la  restituzione
del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.