Art. 16 Aggregati nei centri storici 1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 8, comma 8, dello stesso decreto-legge. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici. 3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalita' indicate all'art. 9, comma 3, lettera b).Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 15. 4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unita' immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. 5. Nel caso di aggregato edilizio articolato in piu' UMI l'unitarieta' dell'intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell'aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l'unitarieta' dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al ยง 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attivita' di coordinamento e' ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge. 6. L'intervento su ciascuna UMI e sull'aggregato puo' essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni. 7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l'aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilita' stabiliti ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 1, ma il costo parametrico e' maggiorato come previsto dal comma 1 dell'art. 15. 8. Ferma restando l'unitarieta' dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da piu' UMI, da garantire con le modalita' di cui al comma 5, la domanda di contributo puo' essere presentata dall'amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve comprendere quanto gia' stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.