Art. 16 
 
 
                    Aggregati nei centri storici 
 
  1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali  interessati  da
danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i  Comuni
possono individuare con deliberazione del Consiglio  comunale  quelli
da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 8, comma  8,
dello stesso decreto-legge. 
  2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano: 
    a) centri storici le zone dei  centri  urbani  come  classificate
dagli strumenti urbanistici comunali; 
    b) nuclei urbani e rurali  i  centri  classificati  dall'ISTAT  e
riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica
regionali o  provinciali  che  siano  caratterizzati  da  un  tessuto
edilizio  antico  e  dalla  presenza  di  edifici  aggregati  le  cui
caratteristiche strutturali e tipologiche  richiedono  interventi  di
recupero con miglioramento sismico  o  di  fedele  ricostruzione  con
conservazione dei valori architettonici e paesaggistici. 
  3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai  Comuni
entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  n.  229
del 15 dicembre 2016 di conversione del  decreto-legge  n.  189/2016,
nel  caso  siano  costituiti  da  numerosi  edifici  possono   essere
suddivisi,  ai  sensi   dell'art.   11,   comma   8,   dello   stesso
decreto-legge, in  UMI  composte  da  almeno  tre  edifici  che  sono
comunque   oggetto   di   unica    progettazione    ed    affidamento
dell'esecuzione  dei  lavori   ad   un'unica   impresa   appaltatrice
selezionata con le modalita' indicate all'art. 9,  comma  3,  lettera
b).Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 15. 
  4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3,
ne informano gli Uffici  speciali  e  invitano  i  proprietari  delle
unita' immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi
in consorzio  obbligatorio  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  9,  del
decreto-legge.  Qualora  nei  30  giorni  successivi   all'invito   i
proprietari che rappresentino almeno il 51%  della  superficie  utile
complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso  art.  11,
comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune  si  sostituisce
nell'esecuzione dell'intervento, previa  occupazione  temporanea,  in
applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. 
  5.  Nel  caso  di  aggregato  edilizio  articolato  in   piu'   UMI
l'unitarieta' dell'intervento ai sensi del comma 1  viene  conseguita
tramite l'affidamento della progettazione e direzione dei  lavori  di
tutte  le  UMI  dell'aggregato  ad  un  solo  tecnico.  Qualora   gli
amministratori dei  consorzi  tra  proprietari  delle  UMI  intendano
incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi
l'unitarieta' dell'intervento per  l'aggregato  viene  garantita  con
l'attribuzione ad uno di questi del compito del  coordinamento  della
progettazione architettonica e  strutturale  e  della  direzione  dei
lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei
criteri di cui al ยง 8.7.1 delle  Norme  tecniche  sulle  costruzioni,
tenendo conto in  particolare  delle  interazioni  esistenti  tra  le
diverse UMI,  ed  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nella
normativa urbanistica, ambientale e  paesaggistica  ed  eventualmente
nelle deliberazioni dei Comuni  che  individuano  e  perimetrano  gli
aggregati e le UMI. Il compenso per l'attivita' di  coordinamento  e'
ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge. 
  6. L'intervento su ciascuna UMI e  sull'aggregato  puo'  essere  di
ripristino  con  miglioramento  sismico  qualora  le  caratteristiche
storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni
di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma  anche
di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche
morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e  delle
prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni. 
  7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio
che compone la UMI e l'aggregato si applica  quanto  stabilito  dalla
presente ordinanza tenendo conto del  livello  operativo  attribuito,
degli stati di danno e delle condizioni di  vulnerabilita'  stabiliti
ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 1, ma il  costo  parametrico  e'
maggiorato come previsto dal comma 1 dell'art. 15. 
  8. Ferma restando l'unitarieta' dell'intervento per ogni  aggregato
edilizio formato da piu' UMI, da garantire con le modalita' di cui al
comma  5,  la  domanda   di   contributo   puo'   essere   presentata
dall'amministratore di ciascun consorzio costituito  tra  proprietari
della UMI. La domanda di  contributo  deve  comprendere  quanto  gia'
stabilito per ciascun edificio ed essere corredata  da  una  apposita
scheda informativa  riepilogativa  degli  interventi  dell'aggregato,
predisposta  secondo  il  modello  reperibile  nel   sito   web   del
Commissario.