Art. 17 Edilizia in zone rurali 1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attivita' agricola. In tal caso il costo convenzionale e' determinato, in relazione al livello operativo, con le modalita' di cui all'art. 5, commi 12 e 13. 2. Per migliorare la funzionalita' dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attivita' produttiva puo' avvenire in adiacenza o in prossimita' di altri edifici rurali di proprieta' della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo e' determinato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 13. 3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non piu' funzionali all'attivita' agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacita' edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo e' determinato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 13. 4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale e' determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico e' incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico e' incrementato del 15%.