Art. 17 
 
 
                       Edilizia in zone rurali 
 
  1.  Nel  territorio  rurale  gli  interventi  di   ripristino   con
miglioramento   sismico   o   di    ricostruzione    sono    ammessi,
indipendentemente  dalla  qualifica  del  soggetto   attuatore,   nel
rispetto  della  normativa  regionale  e  dei  vincoli  ambientali  e
paesaggistici vigenti, anche  con  la  modifica  della  sagoma  e  la
riduzione della  volumetria  e  della  superficie  complessiva  degli
edifici abitativi o di quelli destinati ad attivita' agricola. In tal
caso il costo convenzionale e' determinato, in relazione  al  livello
operativo, con le modalita' di cui all'art. 5, commi 12 e 13. 
  2.  Per  migliorare  la  funzionalita'  dell'azienda  agricola,  la
ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attivita'
produttiva puo' avvenire in  adiacenza  o  in  prossimita'  di  altri
edifici  rurali  di  proprieta'  della  stessa,  con  il  contestuale
ripristino del territorio  agricolo  precedentemente  occupato  dagli
edifici demoliti. Il contributo e' determinato con  le  modalita'  di
cui all'art. 5, comma 13. 
  3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti,  sparsi  per  il
territorio rurale, non piu' funzionali all'attivita'  agricola  e  di
nessun   pregio   ambientale   e   paesaggistico,   possono    essere
delocalizzati in aree idonee alla edificazione  e  nei  limiti  delle
capacita' edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con  il
contestuale  ripristino  del  territorio   agricolo   precedentemente
occupato dagli  edifici  demoliti.  In  tal  caso  il  contributo  e'
determinato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 13. 
  4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga
con la riduzione di almeno il  25%  del  volume  e  della  superficie
complessiva  esistenti  alla  data  del  sisma,  con  il  contestuale
ripristino del territorio agricolo  e  con  la  rinuncia  ai  diritti
edificatori  relativi  alla   parte   non   ricostruita,   il   costo
convenzionale e' determinato sulla base della  superficie  del  nuovo
edificio e il costo parametrico e' incrementato dell'8%. Nel caso  la
riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico e'  incrementato
del 15%.