Art. 18 Ruderi ed edifici collabenti 1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorita' pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge. 3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, e' esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorquando l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica. 4. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge e di ogni altro documento reperibile l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1. 5. Nel caso di edifici dichiarati in data antecedente al sisma parzialmente inagibili, caratterizzati dalla contestuale presenza di unita' immobiliari o porzioni di esse, che versano nelle condizioni di cui al comma 1 ed altre utilizzabili ai fini abitativi o produttivi, e' ammissibile a contributo il ripristino della sola parte dell'edificio comprendente le unita' immobiliari o le loro porzioni utilizzabili. In tal caso il contributo viene determinato sulla base del minore importo tra il costo convenzionale calcolato, ai sensi del precedente art. 6, sulla sola superficie utilizzabile al momento del sisma ed il costo dell'intervento indispensabile, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni, per assicurare la fruibilita' e l'agibilita' strutturale della sola porzione di edificio comprendente le unita' immobiliari utilizzabili. 6. Nel caso di aggregati nei centri storici perimetrati ai sensi dell'art. 16 sono ammissibili a contributo anche gli interventi su edifici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e di superficie complessiva inferiore al 50% di quella dell'aggregato, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero aggregato ed il ripristino delle finiture esterne. Il contributo viene determinato sul minore importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie complessiva degli edifici agibili alla data del sisma ed il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, per garantire il ripristino della continuita' strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. 7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 e' concesso un contributo per le sole spese sostenute per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito.