Art. 18 
 
 
                    Ruderi ed edifici collabenti 
 
  1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 11  del  decreto-legge,  non
avevano alla  data  del  sisma  i  requisiti  di  ordine  statico  ed
igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi
o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti,  privi  di  anche  uno
degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di  fognatura)  o  non
allacciati alle reti di pubblico servizio, non  sono  ammissibili  ai
contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma. 
  2. La  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  viene
comprovata  mediante  certificazioni  o  accertamenti  di   autorita'
pubbliche,   comunicazioni   o   dichiarazioni    dei    proprietari,
usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite  agli
atti  di  pubbliche  amministrazioni  ovvero  tramite  documentazione
fotografica o immagini, raffiguranti lo  stato  dei  luoghi  in  data
anteriore agli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge. 
  3.  Nel  caso  di  pertinenze  rurali,  destinate  al  ricovero  di
materiali  o  mezzi  agricoli,  e'  esclusa  la   sussistenza   delle
condizioni di cui al comma 1, allorquando  l'istante  attesti,  sulla
base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del  sisma,
del requisito della sicurezza statica. 
  4. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26
o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2
del decreto-legge deve essere attestata dal richiedente  in  sede  di
presentazione del progetto mediante  perizia  asseverata  debitamente
documentata. L'Ufficio  per  la  ricostruzione  competente  verifica,
anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge e di ogni altro  documento  reperibile  l'insussistenza
delle condizioni di cui al comma 1. 
  5. Nel caso di edifici dichiarati  in  data  antecedente  al  sisma
parzialmente inagibili, caratterizzati dalla contestuale presenza  di
unita' immobiliari o porzioni di esse, che versano  nelle  condizioni
di cui  al  comma  1  ed  altre  utilizzabili  ai  fini  abitativi  o
produttivi, e' ammissibile a  contributo  il  ripristino  della  sola
parte dell'edificio comprendente le  unita'  immobiliari  o  le  loro
porzioni utilizzabili. In tal caso il  contributo  viene  determinato
sulla base del minore importo tra il costo  convenzionale  calcolato,
ai sensi del precedente art. 6, sulla sola superficie utilizzabile al
momento del sisma ed  il  costo  dell'intervento  indispensabile,  ai
sensi delle Norme  tecniche  sulle  costruzioni,  per  assicurare  la
fruibilita'  e  l'agibilita'  strutturale  della  sola  porzione   di
edificio comprendente le unita' immobiliari utilizzabili. 
  6. Nel caso di aggregati nei centri storici  perimetrati  ai  sensi
dell'art. 16 sono ammissibili a contributo anche  gli  interventi  su
edifici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e  di  superficie
complessiva inferiore al 50% di quella dell'aggregato,  limitatamente
alle opere indispensabili  per  assicurare  l'agibilita'  strutturale
dell'intero aggregato ed il ripristino  delle  finiture  esterne.  Il
contributo  viene  determinato  sul  minore  importo  tra  il   costo
convenzionale  calcolato  sulla  sola  superficie  complessiva  degli
edifici agibili alla data  del  sisma  ed  il  costo  dell'intervento
ritenuto  indispensabile,  ai  sensi  delle  Norme   Tecniche   sulle
Costruzioni,  per   garantire   il   ripristino   della   continuita'
strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto
per   l'intero   aggregato,   delle   finiture   e   degli   elementi
architettonici esterni. 
  7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1  e'  concesso  un
contributo per le sole spese sostenute per  la  completa  demolizione
dell'edificio, la rimozione dei materiali  e  la  pulizia  dell'area,
determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80  per  i  metri
quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito.