Art. 2 Tipologia degli interventi finanziabili 1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unita' immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale. 2. L'ordinanza di inagibilita' e' emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilita' dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilita' sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016. 3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano subito danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici successivi alla compilazione della scheda medesima, o che comunque necessitino di rivalutazione dell'esito di agibilita', i soggetti legittimati possono chiedere la revisione della scheda, allegando perizia asseverata attestante la diversa natura ed entita' dei danni riportati dall'immobile. La domanda e' presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente il quale, esperite le verifiche ritenute necessarie, provvede alla eventuale modifica dell'esito di agibilita'. 4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che, in base alla perizia asseverata dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 allegata alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale provvede alla verifica dello stato di danno prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico. 5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti piu' unita' immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attivita' produttive, e' affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. 6. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge. Agli effetti di tale disposizione, per valore dell'edificio si intende quello risultante dalla rendita catastale. 7. Per gli interventi sulle unita' immobiliari a uso abitativo ubicate all'interno di edifici a prevalente destinazione produttiva, resta ferma l'applicazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, come stabilito dall'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza.