Art. 2 
 
 
               Tipologia degli interventi finanziabili 
 
  1. I contributi di  cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere
concessi per  il  ripristino  con  miglioramento  sismico  di  interi
edifici gravemente danneggiati  o  per  la  ricostruzione  di  quelli
distrutti,  aventi  destinazione  d'uso  abitativo  ed  eventualmente
comprendenti  anche  unita'  immobiliari  a  destinazione  produttiva
(industriale, commerciale, artigianale, agricola,  uffici,  servizi),
dichiarati inagibili con ordinanza comunale. 
  2. L'ordinanza di inagibilita' e' emessa dal Comune a seguito della
verifica di agibilita' dell'edificio effettuata con schede  AeDES  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio
2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilita'  sulla
base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione
civile n. 405 del 10  novembre  2016,  a  cui  ha  fatto  seguito  la
compilazione  della  scheda  AeDES  ai   sensi   dell'ordinanza   del
Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016. 
  3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilita'  emesse
sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano  subito  danni
ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici  successivi
alla compilazione della scheda medesima, o che  comunque  necessitino
di rivalutazione dell'esito di  agibilita',  i  soggetti  legittimati
possono  chiedere  la  revisione  della  scheda,  allegando   perizia
asseverata  attestante  la  diversa  natura  ed  entita'  dei   danni
riportati  dall'immobile.  La  domanda  e'   presentata   all'Ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente  il  quale,
esperite le verifiche ritenute necessarie,  provvede  alla  eventuale
modifica dell'esito di agibilita'. 
  4. Nel caso di edifici interessati  da  ordinanze  di  inagibilita'
emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che, in  base  alla
perizia asseverata dal tecnico incaricato,  risultino  aver  comunque
subito danni gravi  come  definiti  dalla  Tabella  1  allegata  alla
presente ordinanza, l'Ufficio speciale provvede alla  verifica  dello
stato  di  danno   prima   dell'autorizzazione   alla   progettazione
dell'intervento di miglioramento sismico. 
  5. La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1  che
riguardino  edifici   comprendenti   piu'   unita'   immobiliari   di
proprietari  diversi,  destinate  ad  abitazione   e   ad   attivita'
produttive, e' affidata, sulla base di apposita delibera degli organi
assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di
condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di
condominio di fatto  o  all'amministratore  dell'eventuale  consorzio
appositamente costituito. 
  6. Resta fermo, per gli edifici di cui al comma 4, quanto stabilito
dall'art. 6, comma  11,  del  decreto-legge.  Agli  effetti  di  tale
disposizione, per valore dell'edificio si intende  quello  risultante
dalla rendita catastale. 
  7. Per gli interventi sulle  unita'  immobiliari  a  uso  abitativo
ubicate all'interno di edifici a prevalente destinazione  produttiva,
resta   ferma   l'applicazione   dell'ordinanza    del    Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, come stabilito  dall'art.  1,
comma 4, della medesima ordinanza.