Art. 22 
 
 
    Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
interventi di ricostruzione o ripristino  con  miglioramento  sismico
eseguiti  su  edifici  che  insistono   in   aree   suscettibili   di
instabilita' dinamiche in fase sismica quali: 
    a) zone in frana; 
    b) zone di rispetto/suscettibilita' per faglie  attive  e  capaci
(cosi'  come  definite  nelle  «Linee  guida  per  la  gestione   del
territorio in aree interessate da faglie attive e  capaci»  elaborate
dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri del 13  novembre  2010,  n.
3907); 
    c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o  R4)
come definite nel Piano di assetto idrogeologico; 
    d) zone di rispetto per liquefazione (cosi' come  definite  nelle
«Linee guida» di cui alla precedente lettera b); 
    e) zone con cavita' sotterranee instabili. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi  di  ricostruzione  e
ripristino  con  miglioramento  sismico  sono  possibili  alle   sole
condizioni previste e nei limiti stabiliti  dalla  normativa  vigente
per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state  effettuate
opere di consolidamento gia' collaudate e di cui sia stata  accertata
l'efficacia dopo gli eventi sismici  mediante  appositi  monitoraggi,
ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire,  contestualmente  alla
realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento
volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto. 
  3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che comprendono
abitazioni occupate da residenti e sono  stati  dichiarati  inagibili
con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso  sito  o
migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra  quelle
oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici
di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), del  decreto-legge.  In  tal
caso il Vice Commissario puo' autorizzare la ricostruzione di edifici
equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di  instabilita'
dinamiche, individuati tra quelli gia'  edificabili  dallo  strumento
urbanistico, di proprieta' pubblica o privata, ovvero  a  seguito  di
apposita variante. 
  4.   Il   costo   parametrico   per   determinare   il   contributo
dell'intervento di cui al comma 3 e' pari  a  quello  previsto  nella
Tabella 6 per il livello operativo  L4  incrementato  percentualmente
per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto  od
esproprio dell'area e comunque  fino  al  30%.  L'area  dove  insiste
l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate
dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario,
sono cedute  gratuitamente  al  Comune  per  essere  adibite  ad  uso
pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.