Art. 22 Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti su edifici che insistono in aree suscettibili di instabilita' dinamiche in fase sismica quali: a) zone in frana; b) zone di rispetto/suscettibilita' per faglie attive e capaci (cosi' come definite nelle «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci» elaborate dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2010, n. 3907); c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4) come definite nel Piano di assetto idrogeologico; d) zone di rispetto per liquefazione (cosi' come definite nelle «Linee guida» di cui alla precedente lettera b); e) zone con cavita' sotterranee instabili. 2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento gia' collaudate e di cui sia stata accertata l'efficacia dopo gli eventi sismici mediante appositi monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto. 3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), del decreto-legge. In tal caso il Vice Commissario puo' autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di instabilita' dinamiche, individuati tra quelli gia' edificabili dallo strumento urbanistico, di proprieta' pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante. 4. Il costo parametrico per determinare il contributo dell'intervento di cui al comma 3 e' pari a quello previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.