Art. 23 Contratti d'appalto 1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza. 2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilita' dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto-legge. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 31 del decreto-legge. 3. Nel caso di cui all'art. 31, comma 6, del decreto-legge, la volonta' dell'impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 30% del costo ammissibile a contributo e l'autorizzazione del committente devono risultare espressamente dal contratto d'appalto. Quest'ultimo deve contenere l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge e in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonche' l'importo dei lavori affidati. 4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non puo' essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.