Art. 23 
 
 
                         Contratti d'appalto 
 
  1. Ai fini  della  predisposizione  del  contratto  di  appalto  da
stipulare con l'impresa affidataria dei lavori,  selezionata  con  le
modalita' di cui al  precedente  art.  8,  comma  2,  lettera  b),  i
soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui
allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza. 
  2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente  le  clausole
relative alla tracciabilita' dei  flussi  finanziari  come  stabilito
agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, del decreto-legge. In caso
di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del  predetto  art.  31
del decreto-legge. 
  3. Nel caso di cui all'art. 31,  comma  6,  del  decreto-legge,  la
volonta' dell'impresa affidataria di subappaltare alcune  lavorazioni
speciali nel limite del 30% del  costo  ammissibile  a  contributo  e
l'autorizzazione del committente devono risultare  espressamente  dal
contratto d'appalto. Quest'ultimo deve contenere l'indicazione  delle
imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all'Anagrafe
antimafia di cui all'art. 30  del  decreto-legge  e  in  possesso  di
idonea qualificazione  per  le  lavorazioni  specialistiche,  nonche'
l'importo dei lavori affidati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma  3,  il  subappalto  non
puo' essere affidato sulla base  di  ribassi  maggiori  del  20%  sui
prezzi del contratto di appalto, e il contratto  di  subappalto  deve
prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per  ogni
stato di  avanzamento  e  per  lo  stato  finale,  al  pagamento  del
subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota
di corrispettivo. Il  direttore  dei  lavori  vigila  sull'osservanza
delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il  rispetto
con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo
stato finale.