Art. 24 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal  comma  5  dell'art.  12  del
decreto-legge, le  procedure  e  modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli successivi all'erogazione dei contributi, da parte dei Vice
Commissari, nonche' le sanzioni applicabili in caso  di  omissioni  o
inadempimenti, saranno  disciplinate  con  successiva  ordinanza  del
Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del  medesimo
art. 12. 
  2. La stessa ordinanza stabilira' le  modalita'  di  esercizio  dei
controlli degli Uffici  speciali  sui  progetti  presentati  e  sugli
interventi in  corso  di  esecuzione,  compreso  il  controllo  sulle
strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.