Art. 24 Controlli 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge, le procedure e modalita' per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, da parte dei Vice Commissari, nonche' le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, saranno disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12. 2. La stessa ordinanza stabilira' le modalita' di esercizio dei controlli degli Uffici speciali sui progetti presentati e sugli interventi in corso di esecuzione, compreso il controllo sulle strutture previsto dalle normative per le zone sismiche.