Art. 5 Determinazione dei costi ammissibili a contributo 1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, il contributo e' determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati. 2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonche' le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, cosi' come determinati al successivo art. 7. Il costo dell'intervento puo' includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. 3. Il costo dell'intervento comprende anche: a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle abitazioni e delle unita' immobiliari destinate ad attivita' produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonche' le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7dell'Allegato n. 1; b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonche' le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato n. 1; c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici. 4. Il contributo e' destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture e' pari al 25%. 5. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unita' immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilita', esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attivita' produttiva, dei titolari delle unita' immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attivita' produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo. 6. Non sono ammissibili a contributo, ancorche' danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili. 7. Le pertinenze esterne di cui al comma 5 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva. Il contributo puo' essere riconosciuto anche in presenza di piu' pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva. 8. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unita' immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unita' immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico. 9. Sono ammesse a contributo eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purche' presentate nel rispetto della presente ordinanza, motivate dall'insorgere di situazioni imprevedibili al momento della progettazione o da prescrizioni delle amministrazioni competenti intervenute successivamente alla stessa ed approvate dall'Ufficio speciale. Nella prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono ammesse se compatibili con la vigente disciplina urbanistica. 10. Nei casi di cui al comma 9, qualora l'intervento in variante sia compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non richieda l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio, ne' modifichi il progetto delle strutture, la rideterminazione eventuale del contributo da parte dell'Ufficio speciale potra' avvenire con l'atto di erogazione a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori. 11. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici, che rientrano nei livelli operativi L1,L2 ed L3 di cui al successivo art. 6 e che, a giudizio del Comune appositamente consultato dall'Ufficio speciale, non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune. 12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. 13. Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4 di cui all'art. 6, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, la ricostruzione puo' avvenire, previa acquisizione del titolo abilitativo, anche in altro sedime edificabile sito nello stesso Comune. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale e' calcolata con le modalita' di cui al comma 12.