Art. 5 
 
 
          Determinazione dei costi ammissibili a contributo 
 
  1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, il
contributo e' determinato sulla  base  del  confronto  tra  il  costo
dell'intervento  e  il  costo  convenzionale  individuato  secondo  i
parametri indicati nelle  Tabelle  di  cui  all'Allegato  n.  1  alla
presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2,  L3  od
L4 attribuiti agli edifici interessati. 
  2. Il costo dell'intervento di cui al comma  1  comprende  i  costi
sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in  sicurezza,
per  le  indagini  e  le  prove  di  laboratorio,  per  le  opere  di
miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle  relative  alle
finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle  strutture
e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice  civile,  per
gli impianti interni e comuni  e  per  le  opere  di  efficientamento
energetico, nonche' le spese tecniche e i compensi per amministratori
di condomini o di consorzi tra  proprietari  costituiti  per  gestire
interventi unitari, cosi' come determinati al successivo art.  7.  Il
costo dell'intervento puo' includere, qualora comprese  nel  progetto
esecutivo  e  previste  nel  contratto  di  appalto,  le  spese   per
l'esecuzione,  da  parte  dell'impresa  affidataria,  di  lavori   in
economia, ai sensi dell'art. 179 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che
non  danno  luogo  a  valutazioni  a  misura  e  non  possono  essere
rappresentate da prezzi  in  elenco,  comunque  per  un  importo  non
superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. 
  3. Il costo dell'intervento comprende anche: 
    a) nel caso di ripristino con  miglioramento  sismico,  le  opere
necessarie per assicurare  l'adeguamento  delle  abitazioni  e  delle
unita' immobiliari destinate ad  attivita'  produttiva  alle  vigenti
norme in materia igienico-sanitaria, nonche' le spese per le indagini
di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al
punto 7.1 della Tabella 7dell'Allegato n. 1; 
    b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle  opere  di
demolizione  completa  dell'edificio,  anche  quelle  necessarie  per
l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente  lettera  a),
nonche' le spese per le  indagini  di  laboratorio  e  per  le  prove
geognostiche e geofisiche prescritte al punto  7.1  della  Tabella  7
dell'Allegato n. 1; 
    c)  in  tutti  i  casi,  le  spese  eventualmente  sostenute  dal
beneficiario nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  dei  servizi
ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle  utenze
disattivate a seguito degli eventi sismici. 
  4. Il contributo e' destinato per  almeno  il  45%  alle  opere  di
riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e  per
la restante quota alle opere di finitura  interne  ed  esterne,  agli
impianti interni e comuni ed  all'efficientamento  energetico,  fatti
salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli  articoli
10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  per  i
quali la quota destinata alle strutture deve essere  almeno  pari  al
40%. Nel caso di demolizione  e  ricostruzione  la  quota  minima  di
contributo destinata alla realizzazione delle strutture  e'  pari  al
25%. 
  5. Le  opere  ammesse  a  contributo  riguardano  le  parti  comuni
dell'edificio, le unita' immobiliari che lo compongono e le  relative
pertinenze  ricomprese  nell'edificio.  Sono   comunque   ammesse   a
contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di  ordinanza  di
inagibilita',  esterne   allo   stesso   edificio,   quali   cantine,
autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali  all'abitazione
o all'attivita' produttiva, dei  titolari  delle  unita'  immobiliari
inagibili destinate ad abitazione o ad attivita' produttiva, che  non
fanno parte di altro edificio ammesso a contributo. 
  6. Non sono ammissibili a  contributo,  ancorche'  danneggiate,  le
sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili. 
  7. Le  pertinenze  esterne  di  cui  al  comma  5  sono  ammesse  a
contributo  nel  limite  massimo  del  70%  della  superficie   utile
dell'abitazione o  dell'unita'  immobiliare  destinata  ad  attivita'
produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito  all'edificio
che  contiene  l'abitazione  o  l'unita'  immobiliare  destinata   ad
attivita' produttiva. Il contributo puo' essere riconosciuto anche in
presenza di piu' pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo
complessivo  del  70%  della  superficie  utile   dell'abitazione   o
dell'unita' immobiliare destinata ad attivita' produttiva. 
  8. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere
di finitura interne alle unita' immobiliari ed alle parti comuni sono
valutate assumendo a parametro il valore medio  delle  opere  tipiche
dell'edilizia ordinaria comunemente  diffusa  nel  territorio,  e  le
opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie  al
ripristino delle condizioni preesistenti  al  sisma,  per  restituire
all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario.  Ai
medesimi fini, gli impianti interni alle unita' immobiliari  ed  alle
parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario,  facendo
riferimento  a  quelli  tipici  dell'edilizia  ordinaria  comunemente
diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in  materia
di sicurezza e di efficientamento energetico. 
  9. Sono ammesse a contributo eventuali varianti che  si  rendessero
necessarie nel corso dell'esecuzione dei  lavori  purche'  presentate
nel rispetto della presente  ordinanza,  motivate  dall'insorgere  di
situazioni  imprevedibili  al  momento  della  progettazione   o   da
prescrizioni    delle    amministrazioni    competenti    intervenute
successivamente alla stessa ed approvate dall'Ufficio speciale. Nella
prima ipotesi di cui al presente comma, le varianti sono  ammesse  se
compatibili con la vigente disciplina urbanistica. 
  10. Nei casi di cui al comma 9, qualora  l'intervento  in  variante
sia compatibile con la vigente disciplina urbanistica e non  richieda
l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio, ne' modifichi il progetto
delle strutture, la  rideterminazione  eventuale  del  contributo  da
parte dell'Ufficio speciale potra' avvenire con l'atto di  erogazione
a saldo, senza dover ricorrere alla sospensione dei lavori. 
  11.  Nel  pieno  rispetto  degli   strumenti   urbanistici,   della
pianificazione di settore e della legislazione vigente,  gli  edifici
non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs
n. 42/2004 e non sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici, che
rientrano nei livelli operativi L1,L2 ed L3 di cui al successivo art.
6 e che, a giudizio del Comune appositamente consultato  dall'Ufficio
speciale, non  rivestono  alcun  valore  funzionale,  architettonico,
storico e  paesaggistico  possono,  previa  acquisizione  del  titolo
abilitativo, essere demoliti e  ricostruiti  anche  in  altro  sedime
edificabile nello stesso comune. 
  12. Nei casi di cui al comma 11 il costo ammissibile  a  contributo
e' pari al minore importo  tra  il  costo  dell'intervento  di  nuova
costruzione ed il costo convenzionale riferito al  livello  operativo
ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto  di  demolizione
ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. 
  13. Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L4  di  cui
all'art. 6, fermo restando il rispetto degli  strumenti  urbanistici,
della pianificazione di settore  e  della  legislazione  vigente,  la
ricostruzione  puo'  avvenire,   previa   acquisizione   del   titolo
abilitativo, anche in altro  sedime  edificabile  sito  nello  stesso
Comune. In ogni caso, la superficie  complessiva  da  considerare  ai
fini del costo convenzionale e' calcolata con le modalita' di cui  al
comma 12.