(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
ISTRUZIONI RELATIVE  AL  VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  AGLI  ONERI  DI
  FUNZIONAMENTO  DELL'AUTORITA'  GARANTE  DELLA  CONCORRENZA  E   DEL
  MERCATO PER L'ANNO 2017 
 
Premessa. 
    L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27,
ha aggiunto i commi 7-ter e  7-quater  all'art.  10  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma  7-ter,  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante  un  contributo  di
importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio approvato dalle societa'  di  capitale,  con  ricavi  totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti
dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e  che  la  soglia
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere
superiore a cento volte la misura minima. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della  legge  n.  287/1990
per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e'
versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente  all'Autorita'
con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima  con  propria
deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere  adottate  dall'Autorita'  medesima  con
propria deliberazione, nel limite massimo dello  0,5  per  mille  del
fatturato   risultante   dal   bilancio   approvato   precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter. 
    L'Autorita', nell'adunanza del 14 marzo  2017,  ha  approvato  le
presenti istruzioni con  le  quali  intende  fornire  indicazioni  ai
soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2017. 
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione  dei
  ricavi su cui calcolare il contributo 
    Sono tenute al versamento del contributo le societa' di  capitale
che presentano ricavi risultanti dalla voce A1  del  conto  economico
(ricavi delle vendite  e  delle  prestazioni)  del  bilancio  annuale
approvato - alla data della delibera dell'Autorita' del 1° marzo 2017
- superiori a 50 milioni di euro. 
    In forza del rinvio operato  dall'art.  10,  comma  7-ter,  della
legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal  comma  2,  dell'art.  16,
della medesima legge,  per  gli  istituti  bancari  e  finanziari  il
fatturato e' considerato pari al  valore  di  un  decimo  del  totale
dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per
le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 
    Nel caso di  societa'  legate  da  rapporti  di  controllo  o  di
collegamento  di  cui  all'art.  2359  del  codice   civile,   ovvero
sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche  mediante
rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo  gruppo,   ciascuna
societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo  sulla  base  dei
ricavi iscritti nel proprio bilancio. 
B. Misura del contributo 
    Per l'anno 2017, il contributo e' pari allo 0,059 per  mille  del
fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle societa' di
capitale alla data del 1° marzo 2017. 
    Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai  ricavi
risultanti dalla voce A1 del conto  economico  del  bilancio  annuale
approvato alla data del 1°  marzo  2017,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2, dell'articolo 16, della legge n. 287/1990. 
    La soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna  impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
C. Modalita' e termini di versamento del contributo 
    Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a
partire dal 1° luglio 2017. 
    Al fine di agevolare le imprese contribuenti,  il  pagamento  del
contributo puo'  essere  eseguito  utilizzando  il  bollettino  M.Av.
spedito  a  ciascuna  societa'  tramite  posta  ordinaria   e   posta
elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato: 
      presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale; 
      attraverso le  soluzioni  di  remote  banking/internet  banking
messe  a  disposizione  dai  prestatori  di  servizio  di   pagamento
abilitati. 
    Resta ferma, comunque, la facolta'  di  effettuare  il  pagamento
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11  intestato
a «Autorita' garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca
Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN  IT83F  05696  03225
0000 70000 X11. 
    All'atto del  versamento,  nella  causale  per  il  beneficiario,
devono essere  indicati  la  denominazione  del  soggetto  tenuto  al
versamento, il codice fiscale e  la  descrizione  della  causale  del
versamento. 
    Il mancato o parziale  versamento  del  contributo  entro  il  31
luglio 2017 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva,
mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali  saranno  dovute,
oltre agli  interessi  legali  applicati  a  partire  dalla  data  di
scadenza del termine per il pagamento, le  maggiori  somme  ai  sensi
della vigente normativa. 
    Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  e'  possibile
contattare l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
inviando   un   messaggio   alla   casella   di   posta   elettronica
contributo@agcm.it