Art. 2 
 
  Gli uffici competenti dell'Agenzia del  demanio  provvederanno,  se
necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione e voltura. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2017 
 
                                                  Il direttore: Reggi