Allegato Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale Art. 1. Finalita' dell'Agenzia per l'Italia Digitale 1. Il presente regolamento disciplina i principi, l'organizzazione e il sistema direzionale, l'organico, il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID, di seguito Agenzia, ed i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'Agenzia, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, allo statuto e all'art. 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni, e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. L'AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. L'Agenzia ha sede centrale in Roma. 2. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi: a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori ed alla missione dell'Agenzia; b) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori; c) economicita', efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili; d) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa; contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche; e) flessibilita' e innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia; f) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialita' dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti per le attivita' a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita'; g) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e pieno utilizzo nell'organizzazione delle potenzialita' offerte dall'utilizzo delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche in funzione della promozione dell'innovazione digitale e della facilita' di accesso alle attivita', all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese. 3. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilita' dei procedimenti, nonche' di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. 4. All'Agenzia si applica la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, l'art. 23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165 e 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.