(Regolamento-art. 1)
                                                             Allegato 
 
  Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale 
 
                               Art. 1. 
 
            Finalita' dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
 
    1.   Il   presente    regolamento    disciplina    i    principi,
l'organizzazione   e   il   sistema   direzionale,   l'organico,   il
reclutamento, lo sviluppo e la formazione del  personale,  delineando
la macrostruttura dell'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  -  AgID,  di
seguito Agenzia, ed  i  criteri  ai  quali  si  ispirano  i  processi
decisionali e gestionali, in attuazione delle disposizioni istitutive
e nel rispetto della  normativa  generale  sull'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche  e  sull'ordinamento   del   lavoro   alle
dipendenze delle amministrazioni  pubbliche.  L'Agenzia,  nell'ambito
delle attribuzioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del decreto-legge
n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella  legge
n. 134 del 7 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, allo
statuto e all'art. 14-bis del decreto legislativo n. 82 del  7  marzo
2005   (Codice   dell'amministrazione    digitale)    e    successive
modificazioni e integrazioni, e' preposta  alla  realizzazione  degli
obiettivi  dell'Agenda  Digitale  Italiana,  in  coerenza   con   gli
indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  dal
Ministro delegato,  e  con  l'Agenda  digitale  europea.  L'AgID,  in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese  e  l'utilizzo
delle  tecnologie   digitali   nell'organizzazione   della   pubblica
amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le  imprese,
nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e
secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta
la propria collaborazione  alle  istituzioni  dell'Unione  europea  e
svolge  i  compiti  necessari  per   l'adempimento   degli   obblighi
internazionali assunti  dallo  Stato  nelle  materie  di  competenza.
L'Agenzia ha sede centrale in Roma. 
    2. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi: 
      a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione  al  corretto
uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi  ed
al massimo livello  di  adesione  ai  principi,  ai  valori  ed  alla
missione dell'Agenzia; 
      b) ottimale valorizzazione del  capitale  umano  attraverso  la
corretta  valutazione  dei  risultati  conseguiti,   assicurando   la
formazione e lo sviluppo  professionale  dei  dipendenti,  garantendo
pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori; 
      c) economicita', efficienza e razionale impiego  delle  risorse
disponibili; 
      d)  imparzialita'  e  trasparenza  dell'azione  amministrativa;
contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di
corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6  novembre  2012,
n. 190 e successive modifiche; 
      e) flessibilita' e innovazione tecnologica posta a supporto dei
processi gestionali, al fine di garantire  la  massima  efficacia  ed
efficienza gestionale necessarie per la realizzazione degli obiettivi
strategici dell'Agenzia; 
      f) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialita'  dei
percorsi  amministrativi,  chiarezza  degli  obiettivi  assegnati   a
ciascuna  figura   professionale   ed   efficacia   delle   soluzioni
organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per  processi  e
in team e la gestione per progetti per  le  attivita'  a  termine  di
carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita'; 
      g) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle  decisioni
e pieno  utilizzo  nell'organizzazione  delle  potenzialita'  offerte
dall'utilizzo  delle   tecnologie   digitali   e   dei   sistemi   di
comunicazione  via  web,   anche   in   funzione   della   promozione
dell'innovazione  digitale  e  della  facilita'   di   accesso   alle
attivita', all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni, dei cittadini e delle imprese. 
    3. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni  di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  adottando
propri regolamenti in materia di termini  e  di  responsabilita'  dei
procedimenti,  nonche'  di  disciplina  dell'accesso   ai   documenti
amministrativi. 
    4. All'Agenzia si applica la disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici, l'art. 23-ter della legge  6  dicembre  2011,  n.
201, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  la  disciplina  in
materia di inconferibilita' e  incompatibilita'  degli  incarichi  ai
sensi del decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39,  e  successive
modificazioni,  nonche'  le  disposizioni   contenute   nei   decreti
legislativi 30 marzo 2001, n. 165  e  27  ottobre  2009,  n.  150,  e
successive modificazioni.