(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                             Formazione 
 
    1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in  materia  dal
decreto legislativo n. 165/2001, e successive  modifiche,  si  avvale
della formazione come strumento strategico per accrescere il  livello
delle competenze del proprio  personale  al  fine  di  migliorare  le
prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza
e sviluppare le potenzialita'  dei  singoli  dipendenti,  secondo  un
processo di adeguamento delle  competenze  funzionale  all'evoluzione
dell'Agenzia. 
    2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione
nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita'  innovative
di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi  di
gestione e di diffusione delle conoscenze. 
    3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del
personale dirigente e non dirigente a  supporto  delle  attivita'  di
gestione e sviluppo del personale.