(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                       Sistemi di reclutamento 
 
    1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione
dei  fabbisogni  e  del  budget  assunzionale  e  ferme  restando  le
disposizioni speciali applicabili all'Agenzia, viene  effettuato  con
le modalita' di cui al decreto legislativo n. 165/2001, e  successive
modificazioni.  Il  rapporto  di  lavoro  subordinato  e'  instaurato
tramite contratto individuale stipulato in applicazione dei Contratti
collettivi di riferimento per il personale dell'Agenzia. 
    2. Le modalita' di espletamento delle procedure di  reclutamento,
ivi compresa l'individuazione delle riserve a  favore  del  personale
dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai  sensi  di
leggi speciali, sono determinate con delibera del Direttore generale,
nei limiti consentiti dalla vigente normativa. 
    3.  L'Agenzia   puo'   utilizzare   le   graduatorie   di   altre
amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in
materia, d'intesa con l'amministrazione interessata e previo consenso
del vincitore o dell'idoneo da reclutare. 
    4.  Per  rispondere  ad  esigenze  di  carattere   esclusivamente
temporaneo o eccezionale  l'Agenzia,  nel  rispetto  della  normativa
vigente  in  materia  di  reclutamento,  puo'  avvalersi   di   forme
contrattuali flessibili di assunzione e  di  impiego  del  personale,
nonche' di rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma  6
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni. 
    5. Il rapporto di lavoro del personale  a  tempo  determinato  e'
disciplinato dai CCNL applicati dall'Agenzia al restante personale  a
tempo indeterminato. Si applicano per tutta la durata  del  rapporto,
le disposizioni in materia di responsabilita' e  di  incompatibilita'
previste   per   la   generalita'   dei   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni.