Art. 13. Gestione e sviluppo del personale 1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale: a) riconoscimento dei risultati: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti e quindi premia le persone in funzione, del diverso contributo offerto; b) mobilita' professionale e responsabilizzazione personale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilita' nei limiti della legislazione vigente, sia in senso orizzontale, in funzione di un ampliamento della professionalita' e delle competenze; c) pari opportunita'; d) benessere organizzativo. 2. Con atto del Direttore generale e' istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione (CUG), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.