(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
 
    1. L'organismo indipendente di valutazione,  di  seguito  O.I.V.,
costituito preferibilmente in  forma  monocratica  nel  rispetto  del
principio di economicita' di gestione, esercita  le  attribuzioni  di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e
successive modificazioni. 
    2. L'O.I.V. si avvale  del  supporto  di  una  struttura  tecnica
permanente appositamente costituita.