Art. 15. Organismo indipendente di valutazione 1. L'organismo indipendente di valutazione, di seguito O.I.V., costituito preferibilmente in forma monocratica nel rispetto del principio di economicita' di gestione, esercita le attribuzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. 2. L'O.I.V. si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita.