Art. 16. Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa alla luce delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001, il Direttore generale e' autorizzato, in fase di prima attuazione entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il presente regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165/2001, fino a un massimo di quattro incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti dotati della professionalita' necessaria per lo svolgimento degli incarichi stessi. 2. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali in essere per le strutture organizzative non interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento.