(Regolamento-art. 16)
                              Art. 16. 
 
           Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 
 
    1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa  alla
luce delle nuove funzioni attribuite  all'Agenzia  dal  nuovo  Codice
dell'amministrazione digitale, introdotto dal decreto legislativo  26
agosto 2016, n. 179, ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  27  del
decreto  legislativo  n.   165/2001,   il   Direttore   generale   e'
autorizzato, in fase di prima  attuazione  entro  dodici  mesi  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  che  approva  il
presente  regolamento,  a  conferire,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie  disponibili  e  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 19,  comma  5-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001, fino  a  un  massimo  di  quattro  incarichi
dirigenziali  di  livello  non  generale  a  dirigenti  dotati  della
professionalita'  necessaria  per  lo  svolgimento  degli   incarichi
stessi. 
    2. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali in essere  per  le
strutture   organizzative   non   interessate   dal    processo    di
riorganizzazione di cui al presente regolamento.