Art. 17. Norme finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive, dall'art. 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, e dallo Statuto dell'Agenzia, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.