(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                            Norme finali 
 
    1.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal   presente
regolamento,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle   disposizioni
istitutive, dall'art. 14-bis del decreto  legislativo  n.  82  del  7
marzo 2005, e successive modificazioni, e dallo Statuto dell'Agenzia,
si fa rinvio  ai  principi  e  alla  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  al
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   e   successive
modificazioni, nonche' alle previsioni di cui agli articoli  8  e  9,
del decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni.