(Regolamento-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Struttura organizzativa 
 
    1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in: 
      a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di  livello
generale; 
      b)  aree/uffici,  aventi  natura  di  ufficio  dirigenziale  di
livello non generale; 
      c)  servizi,  aventi  natura  di   unita'   organizzative   non
dirigenziali  alle  quali  corrispondono  «incarichi   di   posizione
organizzativa» ai sensi della vigente disciplina contrattuale. 
    2. Le direzioni,  aventi  natura  di  strutture  dirigenziali  di
livello generale individuate entro i limiti  stabiliti  dalla  pianta
organica dell'Agenzia, sono istituite per il presidio  di  ambiti  di
notevole  ampiezza  e  complessita',  direttamente   correlati   alle
funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia. 
    3. Le aree/uffici,  individuati  quali  unita'  organizzative  di
livello dirigenziale non generale nel numero massimo  previsto  dalla
pianta organica dell'Agenzia, sono istituiti, di  norma,  nell'ambito
di una direzione, per la gestione di un insieme ampio e  omogeneo  di
macroprocessi o servizi. 
    4.  I  servizi,  identificati  quali  unita'  organizzative   non
dirigenziali, sono istituiti,  nell'ambito  di  una  direzione  o  di
un'area, per la gestione di una pluralita' di processi. 
    5. Con atto del  Direttore  generale  possono  essere,  altresi',
istituite, nell'ambito della dotazione organica  dell'Agenzia  e  nel
rispetto delle procedure di cui al comma 6, fino  ad  un  massimo  di
quattro strutture di missione temporanea o  unita'  di  progetto  non
aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di
durata definita e, di  norma,  trasversale  rispetto  alle  strutture
esistenti. 
    6. Le decisioni di revisione della struttura  organizzativa,  ivi
compresa  l'istituzione  di  nuove  strutture   anche   a   carattere
temporaneo,  sono  assunte  d'iniziativa  del   direttore   generale,
nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, sentiti: 
      a) i competenti direttori, nel caso di  revisione  dell'assetto
organizzativo delle aree o delle unita' temporanee di missione  o  di
progetto  trasversali,  implicante  unicamente  il  trasferimento  di
processi da un'area all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la
modifica di processi gia' assegnati; 
      b) il dirigente  interessato  ed  i  responsabili  dei  servizi
interessati, nel caso di revisione dell'assetto  organizzativo  delle
aree/uffici collocati in posizione di staff e a diretto  riporto  del
Direttore generale. 
    7. L'Agenzia operera' anche con l'istituzione di specifiche  task
force e gruppi di  lavoro  il  cui  coordinamento  sara'  affidato  a
personale interno, nel rispetto del regime delle competenze  e  delle
responsabilita'.