Art. 3. Direttori e dirigenti 1. Le direzioni, che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, i cui preposti sono denominati «Direttori», sono individuate come segue: a) Direzione Pubblica amministrazione e Vigilanza: responsabile della formulazione del piano triennale della pubblica amministrazione, della realizzazione e della gestione delle piattaforme nazionali descritte nel piano, del coordinamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, della programmazione nazionale, delle attivita' di monitoraggio, della formulazione di pareri alle amministrazioni e della vigilanza; b) Direzione Tecnologie e sicurezza: responsabile della definizione degli standard tecnologici, delle architetture e delle regole tecniche emanate da Agid per le amministrazioni pubbliche, dei processi di accreditamento, del presidio di soluzioni e interventi per l'ottimizzazione delle infrastrutture, della sicurezza e delle attivita' del Cert-PA. 2. Le aree/uffici costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, denominati «Dirigenti». 3. Con atto organizzativo adottato dal Direttore generale sara' definito il dettaglio delle competenze degli uffici dirigenziali non generali, cui sono preposti i dirigenti di seconda fascia, e delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale. 4. Con atto del Direttore generale e' definita la graduazione degli uffici di livello dirigenziale, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.