(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                        Direttori e dirigenti 
 
    1. Le direzioni, che costituiscono uffici dirigenziali di livello
generale,  i  cui  preposti   sono   denominati   «Direttori»,   sono
individuate come segue: 
      a) Direzione Pubblica amministrazione e Vigilanza: responsabile
della   formulazione   del    piano    triennale    della    pubblica
amministrazione,  della  realizzazione   e   della   gestione   delle
piattaforme nazionali descritte nel piano,  del  coordinamento  delle
pubbliche amministrazioni centrali  e  locali,  della  programmazione
nazionale, delle attivita' di  monitoraggio,  della  formulazione  di
pareri alle amministrazioni e della vigilanza; 
      b)  Direzione  Tecnologie  e  sicurezza:   responsabile   della
definizione degli standard tecnologici, delle  architetture  e  delle
regole tecniche emanate da Agid per le amministrazioni pubbliche, dei
processi di accreditamento, del presidio di  soluzioni  e  interventi
per l'ottimizzazione delle infrastrutture, della  sicurezza  e  delle
attivita' del Cert-PA. 
    2. Le aree/uffici costituiscono uffici  dirigenziali  di  livello
non generale, ai quali sono preposti  dirigenti  di  seconda  fascia,
denominati «Dirigenti». 
    3. Con atto organizzativo adottato dal Direttore  generale  sara'
definito il dettaglio delle competenze degli uffici dirigenziali  non
generali, cui sono preposti i dirigenti di seconda  fascia,  e  delle
articolazioni organizzative di livello non dirigenziale. 
    4. Con atto del Direttore generale  e'  definita  la  graduazione
degli  uffici  di  livello  dirigenziale,  tenuto  conto  di   quanto
stabilito nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.