(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                        Comitato dei garanti 
 
    1. I provvedimenti di cui all'art.  21,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati sentito il Comitato dei
garanti, istituito con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2.   E'   facolta'   dell'Agenzia   convenzionarsi   con    altre
amministrazioni pubbliche per la costituzione di  un  unico  Comitato
dei  garanti  al  servizio  delle   amministrazioni   aderenti   alla
convenzione ovvero aderire a Comitati  gia'  istituiti  presso  altre
amministrazioni pubbliche.