Art. 5. Comitato dei garanti 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati sentito il Comitato dei garanti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. E' facolta' dell'Agenzia convenzionarsi con altre amministrazioni pubbliche per la costituzione di un unico Comitato dei garanti al servizio delle amministrazioni aderenti alla convenzione ovvero aderire a Comitati gia' istituiti presso altre amministrazioni pubbliche.